§ 3.5.64 - L.R. 2 febbraio 2007, n. 1.
Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:02/02/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Strumenti.
Art. 3.  Attuazione.
Art. 4.  Distretti.
Art. 5.  Semplificazione dei rapporti.
Art. 6.  Semplificazione delle procedure.
Art. 7.  Recupero delle aree industriali dismesse.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.5.64 - L.R. 2 febbraio 2007, n. 1. [1]

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

(B.U. 6 febbraio 2007, n. 6 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, con i seguenti obiettivi:

     a) SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) l'orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;

     2) l'impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;

     3) la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare benefici e rischi d'impresa;

     b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) i processi di ricerca, con una particolare attenzione al capitale umano, favorendo la crescita delle capacità innovative nei settori dell'alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo;

     2) la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica ed il trasferimento tecnologico anche attraverso la collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici;

     3) lo sviluppo precompetitivo e l'innovazione organizzativa;

     4) la collaborazione con la costituenda Agenzia nazionale per l'innovazione favorendone la rapida implementazione e operatività;

     c) IMPRENDITORIALITÀ, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) la creazione di nuove imprese, contestualmente alla difesa, al consolidamento e all'innovazione del tessuto produttivo, nonché il rilancio della vocazione industriale;

     2) lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;

     3) l'aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione;

     d) MERCATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;

     2) l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

     3) la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori;

     4) la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

     e) GESTIONE DELLE CRISI, rispetto al quale promuove e sostiene anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo operativo:

     1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore;

     2) il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione;

     3) la riconversione produttiva ed occupazionale;

     e bis) AZIONI DI ATTRATTIVITÀ di investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi in raccordo con Finlombarda s.p.a., nonché attraverso l'istituzione del Comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale e il sistema camerale, di cui al comma 2 bis [2];

     f) COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e logistiche, telematiche ed energetiche;

     2) lo sviluppo di parchi tecnologici e l'insediamento delle imprese;

     3) l'attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;

     g) SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO, rispetto al quale promuove e sostiene:

     1) l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;

     2) lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale delle imprese;

     h) GOVERNANCE DEL SISTEMA ECONOMICO, rispetto al quale assume:

     1) il ruolo partenariale e concertativo del Patto per lo sviluppo dell'economia e del lavoro, della qualità e della coesione sociale e dei tavoli territoriali di confronto;

     2) gli orientamenti comunitari di cui al Consiglio europeo di Lisbona 2000 e di Göteborg 2001, nonché il Programma Integrato per la Crescita e l'Occupazione (PICO) di rilancio della strategia di Lisbona;

     3) l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione.

     2. Nel perseguire gli obiettivi di competitività di cui al presente articolo, la Regione attribuisce specifica attenzione al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e del lavoro nero e sommerso, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole nella competitività. Con tali finalità la Regione promuove l'estensione dell'applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici.

     2 bis. E' istituito il Comitato congiunto di cui al comma 1, lettera e bis), con la finalità di relazionarsi al nucleo operativo di cui al comma 1, lettera e), la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti in materia di economia, commercio, lavoro, formazione e bilancio, nonché dei componenti dell'Ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con le autonomie funzionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, l'Associazione nazionale comuni italiani, i rappresentanti dell'Istituto per il commercio estero; gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani; le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, ai paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), agli Stati Uniti e alla Corea del Sud [3].

 

     Art. 2. Strumenti.

     1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti con l'utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:

     a) POLITICHE E STRUMENTI FISCALI: consistono nella riduzione del carico fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, attuata in forma complementare o alternativa agli strumenti di cui al presente articolo. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile;

     b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia e il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante eventuali nuovi modelli di intervento regionale;

2) la prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fideiussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, nelle more della costituzione dell'albo unico degli intermediari finanziari, i confidi attualmente iscritti nell'elenco generale e speciale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

3) modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;

4) modalità che consentano l'introduzione di possibili limitazioni alla richiesta di garanzie collettive e di un eventuale adeguamento della garanzia in funzione del livello di rischio correlato alla singola misura;

5) modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria [4];

     c) AGEVOLAZIONI: consistono in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e in ogni altra forma di intervento finanziario destinati a:

     1) sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, la qualificazione dei servizi e gli investimenti finanziari destinati alla riqualificazione del debito, alla patrimonializzazione ed allo sviluppo delle imprese;

     2) promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso attività e programmi di trasferimento di conoscenze, sostenere l'acquisizione di nuove tecnologie e azioni di particolare rilevanza nel campo delle tecnologie volte all'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, all'interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, nonché a nuove prestazioni di prodotto e di processo;

     3) sostenere l'acquisto o l'accesso a servizi, prestazioni e risorse professionali nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'organizzazione, dell'internazionalizzazione, della finanza d'impresa, della formazione e delle conoscenze;

     4) sostenere la produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del contenuto degli stessi;

     d) FINANZA INNOVATIVA: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento in capitale di rischio, private equity e quasi equity, da parte della Regione, attraverso Finlombarda s.p.a., destinati a sostenere iniziative imprenditoriali di peculiare rilevanza, specificamente orientate allo sviluppo d'impresa con conseguenze positive sul sistema imprenditoriale e sui livelli occupazionali con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati;

     e) PROMOZIONE: consiste in iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché in premi ed altre forme non finanziarie volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori dell'economia lombarda anche in tema di tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     f) INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibile a tutte le imprese la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, fatti salvi i contributi già concessi con provvedimento regionale regolati dalla disciplina contenuta nel relativo bando [5].

 

     Art. 3. Attuazione.

     1. La Giunta regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1 mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui all'articolo 2:

     a) stipulando specifici accordi con gli enti locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese; tali accordi devono essere definiti in coerenza con la programmazione degli enti locali, laddove esistente, per quanto riguarda la definizione e valorizzazione delle potenzialità e delle esigenze di sviluppo economico locale, privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, favorire il concorso di risorse addizionali;

     b) attuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni secondo i seguenti criteri:

     1) effetti sulla competitività del destinatario e del sistema socio-economico;

     2) effetti occupazionali;

     3) altri effetti e parametri correlati alla specificità dell'azione;

     c) aderendo alle proposte di programmi di sviluppo della competitività locale di cui al comma 5.

     2. Le indicazioni prioritarie per lo sviluppo delle azioni e gli indicatori atti a verificarne l'efficacia sono determinati dalla Giunta regionale, nell'ambito del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) sulla base delle analisi sviluppate dalla relazione di cui al comma 4, sentito il tavolo del Patto per lo sviluppo e la competente commissione consiliare. Relativamente al primo anno di applicazione, qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale del DPEFR, l'orientamento delle azioni è definito con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Regione è parte attiva sia sul piano progettuale che delle risorse nella partecipazione ai progetti di innovazione industriale indicati dalle politiche nazionali.

     4. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale sottopone annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente:

     a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo lombardo rispetto al contesto nazionale e internazionale;

     b) la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, rispetto ad indicatori definiti in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti specificando:

     1) le risorse finanziarie previste e utilizzate;

     2) gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;

     3) il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

     4) la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi.

     5. Gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le C.C.I.A.A. ed il loro sistema regionale, le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali e che presentino le seguenti caratteristiche:

     a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;

     b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;

     c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;

     d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi.

     5 bis. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie politiche a sostegno dell'attrattività del territorio lombardo e dell'occupazione, promuove azioni per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. A tal fine adotta determinazioni in ordine alla definizione di un sistema conoscitivo, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale integrato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), che favorisca la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive. Tali proposte devono contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione degli spazi disponibili per l'avvio di nuovi investimenti d'impresa, con particolare attenzione ad un corretto utilizzo del suolo e all'individuazione delle aree utilizzabili per insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione;

b) l'individuazione di iter amministrativi agevolati per l'insediamento delle imprese;

c) l'individuazione di forme di servizio e accompagnamento all'investitore;

d) l'individuazione di azioni di promozione e di agevolazione;

e) l'indicazione della tipologia di investimento [6].

     6. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 5 i soggetti attuatori possono avvalersi di agenzie di sviluppo. Le azioni a valenza finanziaria a beneficio delle imprese di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, previa notifica alla Commissione europea o comunicazione di applicazione del regolamento di esenzione nei casi e nei modi prescritti.

     7. Possono essere conferite agli enti locali:

     a) le funzioni amministrative relative alle azioni di cui al comma 1, lettera a), in presenza di addizionalità di risorse delle province stesse, nonché di quelle di cui al comma 5 qualora coordinate dalle province;

     b) le funzioni amministrative relative all'attuazione delle iniziative di interesse provinciale finanziate da risorse comunitarie destinate allo sviluppo economico locale;

     c) la mappatura analitica delle aree industriali dismesse di cui all'articolo 7, nonché il monitoraggio delle relative iniziative di recupero.

 

     Art. 4. Distretti.

     1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica. Si intendono per distretti le aggregazioni di imprese secondo legami di affinità che possono avere carattere tematico-settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione. Ai distretti possono aderire liberamente le imprese industriali, artigianali, cooperative, della distribuzione, dei servizi, edili, turistiche, agricole e agroalimentari.

     2. La Giunta regionale definisce i requisiti per l'accreditamento dei distretti in coerenza con quanto disposto (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) tenendo conto:

     a) della rappresentatività del distretto a livello settoriale o territoriale;

     b) del numero delle imprese aderenti e del fatturato complessivo;

     c) della disponibilità di patrimonio scientifico e tecnologico condivisibile;

     d) dell'integrazione di risorse e funzioni tra le imprese aderenti.

     3. Nell'ambito delle competenze e delle azioni regionali per la competitività i distretti accreditati possono, in particolare:

     a) promuovere azioni e programmi destinati prioritariamente allo sviluppo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle imprese aderenti, nonché di servizi di sviluppo aziendale, anche a carattere logistico, al sistema distrettuale, nonché alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai crediti ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al risparmio energetico;

     b) presentare, a nome del distretto ovvero delle imprese associate singole o aggregate, richieste di accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla Regione, nonché effettuare presso lo sportello unico, per conto delle imprese associate, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;

     c) attuare gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie anche in forma reciprocamente compensativa tra le imprese associate e tra queste e le strutture operative distrettuali, in coerenza e secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di collocamento obbligatorio;

     d) stipulare apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed intermediari finanziari vigilati, volte alla prestazione di garanzie per il rimborso delle quote del contributo concesso alle imprese associate;

     e) accedere, per conto delle imprese associate, alle informazioni contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b);

     f) promuovere lo sviluppo di azioni a carattere interregionale a sostegno di azioni di filiera sovraregionali nel campo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;

     g) promuovere iniziative per la riconversione produttiva ed occupazionale nei casi di crisi interne ed esterne al distretto, orientando e coordinando l'intervento delle imprese aderenti.

     4. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Regione promuove:

     a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda s.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio ed altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese distrettuali;

     b) le iniziative volte all'accertamento delle condizioni che consentono l'accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici;

     c) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale da realizzarsi attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;

     d) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a sviluppare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, i loro diritti individuali, il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare.

     5. La Regione promuove in via diretta o in sinergia con altri livelli istituzionali specifici accordi con grandi gruppi, reti di impresa, università al fine di costituire centri settoriali e agenzie funzionali allo sviluppo.

 

     Art. 5. Semplificazione dei rapporti.

     1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

     2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

     3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'articolo 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

     4. Il procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente commissione provinciale per l'artigianato, presso cui è istituito l'albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

     5. La Regione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, assicura:

     a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;

     b) il raccordo e il coordinamento informatico delle banche dati pubbliche relative alle imprese compreso il registro delle imprese presso le C.C.I.A.A., allo scopo di costituire il sistema informativo integrato imprese della Regione con il compito di:

     1) razionalizzare e semplificare il collegamento informatico tra imprese e Pubblica Amministrazione;

     2) coordinare l'offerta e l'opportunità di servizi;

     3) garantire la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di evitare duplicazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e la necessità da parte delle imprese di presentare la medesima documentazione ad amministrazioni diverse;

     4) costituire la banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo.

     6. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti, e con la conferenza regionale delle autonomie istituita dall'articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

     7. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 non si applicano ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

     9. La Giunta regionale realizza, d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, rilevazioni sui rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese.

 

     Art. 6. Semplificazione delle procedure.

     1. Lo sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolte dal competente ufficio comunale.

     2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, lo sportello unico può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

     3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

     4. Verificata la completezza della documentazione, lo sportello unico:

     a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

     b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

     5. Qualora l'intervento sia soggetto a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i termini di cui al comma 4, lettera b) decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

     6. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il Piano di Governo del Territorio (PGT) ovvero il Piano Regolatore Generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).

     7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

     a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;

     b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

     c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

     8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera a) ovvero dalla seduta della Conferenza di Servizi di cui al comma 4, lettera b) senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

     9. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. n. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'articolo 5 della L.R. 14/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [7].

     10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua verifiche sull'attuazione e sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

 

     Art. 7. Recupero delle aree industriali dismesse. [8]

     [1. La dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale. Si intendono per aree industriali dismesse, ai fini del presente articolo, le aree:

     a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati;

     b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera a), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni.

     2. Il recupero delle stesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti le condizioni di cui al comma 1, oltre a pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico.

     3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, invita la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 11 della L.R. 12/2005, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi diciotto. La proposta di riutilizzo deve tra l'altro indicare:

     a) le attività e funzioni che si intendono insediare;

     b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;

     c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

     d) il cronoprogramma degli interventi previsti;

     e) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.

     4. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di una indennità pari al cinque per cento del valore delle opere in progetto. L'approvazione della proposta da parte del consiglio comunale produce contestuale recepimento della stessa nel documento di piano del PGT. Tale proposta deve avere i contenuti di cui al comma 3 ed è attuata, in ragione della natura della proposta stessa, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo VI, capo I, della L.R. n. 12/2005 (Programmi Integrati di Intervento - PII), ovvero dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Piano delle aree da destinare a Insediamenti Produttivi - PIP), secondo le modalità dell'articolo 12 della L.R. n. 12/2005.

     5. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita così come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 14/1999 e conseguenti provvedimenti, nel caso di iniziative a carattere commerciale di grande distribuzione.]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Alle spese previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziate alle relative UPB delle aree «Persona, Capitale umano e Patrimonio culturale», «Competitività» e «Ambiente, Territorio e Infrastrutture» dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2007 e seguenti.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 19 febbraio 2014, n. 11.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2013, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2013, n. 7.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 57 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[5] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[6] Comma inserito dall'art. 59 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.