Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2009 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.145 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 31.
Legge finanziaria 2010
(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Per il triennio 2010/2012 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
2. Le quote a carico dell'esercizio 2010 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della
4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2011 e 2012 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2010/2012.
5. Sono autorizzate per il triennio 2010/2012 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
7. Al fine di attivare azioni a sostegno di bisogni non previsti, legati alle difficoltà derivanti dalla crisi economica finanziaria, è istituito il 'Fondo per la ripresa economica-sociale', per spese di parte corrente, le cui risorse sono allocate all'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per le altre spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2010 e successivi.
8. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 bis della
9. Il prelievo al fondo di cui al comma 7 è effettuato secondo le modalità di cui all'art.40, comma 3, della
10. Le somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del
11. Alla
a) dopo la lettera f septies) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f octies) il fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER istituito ai sensi della
12. Per l'anno 2010 è stabilito un contributo in conto esercizio a favore di Infrastrutture Lombarde S.p.A pari a euro 1.000.000,00, cui si provvede con le risorse allocate all'UPB 7.2.0.2.231 'Spese diverse per enti e società' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della