§ 5.2.145 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 31.
Legge finanziaria 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.145 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 31.

Legge finanziaria 2010

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. Per il triennio 2010/2012 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

2. Le quote a carico dell'esercizio 2010 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2011 e 2012 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2010/2012.

5. Sono autorizzate per il triennio 2010/2012 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

7. Al fine di attivare azioni a sostegno di bisogni non previsti, legati alle difficoltà derivanti dalla crisi economica finanziaria, è istituito il 'Fondo per la ripresa economica-sociale', per spese di parte corrente, le cui risorse sono allocate all'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per le altre spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2010 e successivi.

8. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), assicura il concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti da Regione Lombardia, con le risorse in capitale stanziate all'UPB 7.4.0.3.255 'Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2010 e successivi [1].

9. Il prelievo al fondo di cui al comma 7 è effettuato secondo le modalità di cui all'art.40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso [2].

10. Le somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) possono essere reiscritte, secondo le procedure di cui all'articolo 50 della l.r. 34/1978 sul fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2009, n. 23 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione), determinandone la relativa dotazione finanziaria. L'eventuale disponibilità finanziaria del fondo non utilizzata entro il termine dell'esercizio può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978. Il prelievo dal fondo è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.

11. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo la lettera f septies) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

'f octies) il fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese - FIMSER istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. VIII/9951 del 29 luglio 2009.'.

12. Per l'anno 2010 è stabilito un contributo in conto esercizio a favore di Infrastrutture Lombarde S.p.A pari a euro 1.000.000,00, cui si provvede con le risorse allocate all'UPB 7.2.0.2.231 'Spese diverse per enti e società' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.