§ 3.5.41 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.
Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:16/12/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Area di intervento).
Art. 2 bis.  [1]
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3 bis.  [3]
Art. 4.  (Forme di intervento regionale).
Art. 5.  (Piano degli interventi).
Art. 6.  (Regolamentazione dei fondi).
Art. 7.  (Convenzioni con aziende di credito).
Art. 8.  (Procedure per l'impiego dei fondi).
Art. 9.  (Comitato tecnico per il credito).
Art. 10.  (Agevolazioni per l'accesso al credito).
Art. 11.  (Divieto di cumulabilità).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Abrogazione di norme regionali).
Art. 14.  (Fondo nazionale per l'artigianato).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ 3.5.41 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane.

(B.U. 19 dicembre 1996, n. 51 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle specifiche competenze affidate alle regioni dalla l. 443/85, attua interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e dei livelli occupazionali del comparto, mediante azioni dirette ad agevolare l'accesso al credito alle imprese stesse.

 

     Art. 2. (Area di intervento).

     1. La regione promuove lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento dei livelli occupazionali, attraverso agevolazioni di accesso al credito, per:

     a) l'avviamento di nuove imprese artigiane con priorità alle imprese costituite da giovani e donne;

     b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche;

     c) l'acquisizione di beni strumentali;

     d) l'adozione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro e l'adeguamento alle normative interne e comunitarie;

     e) la ripresa dell'attività produttiva successivamente ad eventi straordinari;

     f) l'adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da investimenti.

     2. Ai fini della presente legge, per imprese composte da giovani si intendono quelle che sono costituite esclusivamente da persone tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione; per imprese costituite da donne si intendono quelle nelle quali le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

     3. Il consorzio di garanzia fidi di secondo grado, direttamente od in rappresentanza dei consorzi fidi di primo grado e delle cooperative di garanzia, e le associazioni artigiane regionali, possono presentare progetti a favore delle imprese di cui all'art. 3, inerenti le finalità della presente legge.

 

     Art. 2 bis. [1]

     1. La Regione favorisce e promuove altresì l’attuazione di interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle imprese in crisi.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese artigiane aventi sede ed operanti nel territorio della regione Lombardia, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 all'atto di presentazione delle domande.

     1 bis. Possono, inoltre, accedere ai benefici della presente legge le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili previste dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge ‑quadro per l'artigianato) [2].

 

     Art. 3 bis. [3]

 

     Art. 4. (Forme di intervento regionale).

     1. Per i fini di cui agli artt. 1 e 2, il presidente della giunta regionale o, se delegato, l'assessore competente, previa delibera conforme della giunta regionale:

     a) promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per interventi finanziari, di un fondo di garanzia e di un fondo per abbattimento tassi;

     b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le società di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi [4];

     c) stipula convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado, al fine di consentire l'accesso al credito per la tipologia di interventi previsti all'art. 2.

     d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l'attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e la loro presenza sul mercato [5].

     2. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di unioncamere Lombardia.

     3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i finanziamenti nonché le agevolazioni attivate con gli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì finalizzato garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda s.p.a., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 [6].

     4. Il fondo per l'abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle società di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale [7].

 

     Art. 5. (Piano degli interventi).

     1. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, formulata previo parere della commissione regionale dell'artigianato e del comitato tecnico scientifico dell'osservatorio economico regionale dell'artigianato di cui alla l.r. 17/90, approva il piano degli interventi.

     2. Il piano individua:

     a) una relazione programmatica degli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;

     b) i settori prioritari di intervento e le aree che necessitano di particolare sostegno per la crescita del comparto;

     c) le iniziative che possono beneficiare dei contributi per eventi straordinari di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2;

     d) i criteri per l'ammissione ai finanziamenti o ai contributi regionali;

     e) le risorse disponibili e la loro ripartizione per i diversi tipi di intervento;

     f) l'entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento.

     3. Il piano dovrà inoltre definire la quota delle somme stanziate, ripartita tra le cooperative di garanzia e tra i consorzi fidi richiedenti, tenendo conto degli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente e dei migliori tassi di interesse concordati con gli istituti di credito nell'ambito delle convenzioni con gli istituti stessi, la quota da ripartirsi tenendo conto del rapporto tra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di nuova costituzione.

     4. Nell’ambito delle risorse stanziate dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure e l’efficacia degli interventi, su proposta del comitato tecnico per il credito di cui all’articolo 9, può adeguare i criteri, la ripartizione delle risorse disponibili e l’entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2. La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare [8].

     5. [La giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui all'art. 9, predispone e presenta alla competente commissione del consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge] [9].

     6. Al piano di cui al comma 1 è allegato l'elenco delle iniziative di cui all'art. 2, ammesse ai finanziamenti od ai benefici della presente legge nell'anno in corso.

 

     Art. 6. (Regolamentazione dei fondi).

     1. La gestione dei fondi di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 4 è regolamentata da una convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definite:

     a) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria dei fondi in coerenza con la normativa vigente;

     b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione dei fondi.

     2. L'impiego delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia è regolamentato in una apposita convenzione tra regione, Finlombarda S.p.A. ed i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, se partecipanti alla costituzione od alla gestione dei fondi.

     3. Nella convenzione di cui al comma 2, sono definiti:

     a) le quote di partecipazione finanziaria alla costituzione dei fondi;

     b) le condizioni dei finanziamenti;

     c) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

     d) le procedure per l'esame delle domande;

     e) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità.

     4. Finlombarda S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori con mezzi propri ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di rotazione.

     5. L'impiego delle risorse del fondo per abbattimento tassi è regolamentato da apposita convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definiti:

     a) l'ammontare delle disponibilità per i contributi a favore delle imprese artigiane;

     b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

     c) le procedure per l'esame delle domande;

     d) le modalità di erogazione dei contributi.

     6. Per accedere ai contributi del fondo per abbattimento tassi le imprese artigiane devono:

     a) specificare gli obiettivi e gli interventi per i quali si chiede il contributo;

     b) produrre il piano operativo delle fasi di attuazione dell'intervento con il relativo piano finanziario indicante le risorse impegnate complessivamente e le aziende di credito che eventualmente concorrono al finanziamento.

     6 bis. L'impiego delle giacenze è regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. Per un impiego efficiente dei fondi di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.A. può essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'articolo 5 [10].

 

     Art. 7. (Convenzioni con aziende di credito).

     1. Le convenzioni con le aziende di credito, stipulate secondo quanto previsto dalla lett. b), comma 1 dell'art. 4, determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili rispettivamente dalle aziende di credito e dalla regione, a valere sul fondo di rotazione e fissano il tasso di interesse stabilito per le singole tipologie di interventi; a tale fine la regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito.

     2. Nelle convenzioni di cui al comma 1, sono definiti:

     a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

     b) le procedure per l'esame delle domande;

     c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità operativa;

     d) le condizioni di garanzia a carico del fondo regionale di garanzia per favorire le erogazioni con procedura accelerata;

     e) le modalità di rendicontazione della quota degli interessi debitori a carico del fondo abbattimento tassi.

 

     Art. 8. (Procedure per l'impiego dei fondi).

     1. Le domande di finanziamento e di contributo devono essere presentate direttamente a Finlombarda S.p.A. oppure, tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di primo grado, al consorzio regionale di secondo grado. Entro i venti giorni successivi al ricevimento delle domande, i consorzi e le cooperative trasmettono al consorzio regionale di secondo grado la documentazione corredata da una dettagliata scheda istruttoria con l'indicazione del finanziamento proposto e delle garanzie concesse.

     2. Entro 40 giorni dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'art. 3, Finlombarda S.p.A. ed il consorzio regionale di secondo grado trasmettono le domande, debitamente istruite, al comitato tecnico di cui all'art. 9.

     3. I rischi assunti dalla regione per i finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, possono essere eventualmente controgarantiti, a seguito di specifica convenzione con la regione, da parte di Finlombarda S.p.A., dei consorzi fidi di primo e secondo grado e di primaria compagnia di assicurazione.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 2, le domande di finanziamento sono presentate ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi e possono beneficiare di anticipazioni o erogazioni immediate, garantite integralmente dagli stessi consorzi o cooperative, fino all'importo massimo di L. 15.000.000 (quindicimilioni), previa presentazione di dichiarazione di spesa prodotta mediante

autocertificazione ai sensi della l. 4 gennaio 1968, n. 15.

     5. L'attività di istruttoria di cui al comma 1, ed i relativi compensi, vengono regolamentati nella convenzione tra la regione, Finlombarda ed i consorzi e le cooperative di primo e secondo grado.

     6. Il comitato tecnico per il credito, di cui all'art. 9, entro 20 giorni dal ricevimento delle domande, delibera a maggioranza assoluta sull'ammissibilità al finanziamento, fissandone l'entità e le modalità di erogazione. Il comitato delibera l'eventuale concessione della garanzia a carico del fondo regionale di cui al comma 1 dell'art. 4.

 

     Art. 9. (Comitato tecnico per il credito).

     1. Presso il settore artigianato della regione Lombardia è istituito, con delibera della giunta regionale, il comitato tecnico per il credito con le funzioni previste dalla presente legge.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

     a) il dirigente del servizio artigianato che lo presiede, o suo delegato;

     b) un funzionario dello stesso servizio artigianato ed un funzionario del servizio affari generali del settore artigianato;

     c) un rappresentante di Finlombarda S.p.A.;

     d) quattro esperti designati dalle associazioni artigiane regionali aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;

     e) un rappresentante del consorzio fidi di secondo grado.

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari della regione Lombardia.

     4. Il comitato tecnico per il credito opera sulla base delle determinazioni del piano degli interventi di cui all'art. 5.

     5. Gli enti interessati alle nomine di cui alle lettere c), d), ed e), del comma 2 provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti, che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

     6. Il comitato tecnico può essere integrato da due rappresentanti dell'unione regionale delle camere di commercio, qualora l'unione stessa e/o le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura partecipino con apporti finanziari alla costituzione dei fondi di cui all'art. 4.

     7. Il comitato tecnico per il credito dura in carica 3 anni; qualora non siano pervenute entro 60 giorni dalla sua scadenza le designazioni di cui alle lettere c), d), ed e), il comitato può essere comunque convocato, purché siano stati designati almeno 7 componenti.

 

     Art. 10. (Agevolazioni per l'accesso al credito).

     1. Per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, realizzando il più ampio coinvolgimento del sistema associativo di categoria, la regione stipula convenzioni con i consorzi e le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado per l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla costituzione e all'incremento dei fondi rischi.

     2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma 1 le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:

     a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

     b) essere costituite almeno da duecento imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese ai sensi della legge 580/93; qualora le imprese abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per ognuna di esse è attribuita una valenza pari a 2.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per garantire anticipazioni parziali degli importi richiesti con le domande di finanziamento a carico dei fondi regionali costituiti presso Finlombarda S.p.A.

     4. Al fine di consentire l'erogazione immediata dell'importo garantito, il consorzio o la cooperativa possono stipulare apposite convenzioni con le aziende di credito.

 

     Art. 11. (Divieto di cumulabilità). [11]

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. Sono fatte salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, sino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 6.

     2. All'atto della stipula della convenzione, di cui al comma 1, nei fondi di garanzia e di rotazione, di cui all'art. 4, confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda S.p.A., o a favore della medesima impegnate, in attuazione della convenzione tra la regione, l'unioncamere e Finlombarda S.p.A. stipulata il 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.

     3. In fase di prima attuazione della presente legge le designazioni dei componenti del comitato tecnico per il credito di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e) ed f), devono pervenire alla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme regionali).

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.

 

     Art. 14. (Fondo nazionale per l'artigianato).

     1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 3 del d.l. n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l'artigianato e per la realizzazione delle relative finalità, si applicano le procedure attuative previste dagli articoli 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27 e 34 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 e dagli articoli 4 e 6 della presente legge.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per la costituzione presso Finlombarda S.p.A. del fondo di rotazione per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. Alla stipula di convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 3.3.2.2.2892 «Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Agli oneri conseguenti all'istituzione del comitato tecnico di cui all'art. 9, si provvederà mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi, sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, indennità di missione ed i rimborsi spese».

     4. Alle spese conseguenti alla costituzione del fondo di garanzia e del fondo per l'abbattimento dei tassi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), per i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e per gli interventi di ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 8, comma 4, si provvederà con successiva legge.

     5. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Alle spese previste all'art. 2, comma 2, si provvede con le somme stanziate nel capitolo 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali» dallo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.