§ 4.5.53 - L.R. 4 gennaio 1983, n. 1.
Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:04/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 è integrato da
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. I contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 possono altresì essere utilizzati per il completamento della costruzione, secondo [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.5.53 - L.R. 4 gennaio 1983, n. 1. [1]

Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna.

(B.U. 5 gennaio 1983, n. 1, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 è integrato da:

     - il sindaco del comune di Mantova o assessore comunale all'uopo delegato;

     - il presidente dell'amministrazione provinciale di Mantova o assessore provinciale all'uopo delegato;

     - il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Cremona;

     - il presidente della camera di commercio industria artigianato agricoltura di Mantova.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     1. I contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 possono altresì essere utilizzati per il completamento della costruzione, secondo il progetto approvato dal comune, della banchina della struttura portuale funzionale ed accessoria di Casalmaggiore.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[2] Modifica la L.R. 22 febbraio 1980, n. 21.

[3] Modifica la L.R. 22 febbraio 1980, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 16 agosto 1994, n. 21.