§ 4.4.232 - L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:11/12/2006
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria.
Art. 3.  Iniziative normative e programmazione interregionale.
Art. 4.  Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra.
Art. 5.  Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
Art. 6.  Ricerca e innovazione.
Art. 7.  Informazione e formazione.
Art. 7 bis.  (Potere sostitutivo della Regione)
Art. 8.  Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia.
Art. 8 bis.  (Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006)
Art. 8 ter.  (Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale)
Art. 9.  Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile.
Art. 9 bis.  (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
Art. 10.  (Sistemi geotermici a bassa entalpia)
Art. 11.  Produzione energetica da biomasse in ambito civile.
Art. 12.  Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.
Art. 12 bis.  (Ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni)
Art. 13.  Misure per la limitazione del traffico veicolare.
Art. 14.  Misure su veicoli e carburanti.
Art. 15.  Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità.
Art. 16.  Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale.
Art. 17.  Controlli delle emissioni dei gas di scarico.
Art. 18.  Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole.
Art. 19.  Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi.
Art. 20.  Produzione energetica di origine agro-forestale.
Art. 21.  Inventario regionale dei depositi di carbonio.
Art. 21 bis.  (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell'anidride carbonica e relativi impianti pilota)
Art. 22.  Traffico veicolare.
Art. 23.  Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale.
Art. 24.  Impianti termici civili.
Art. 25.  Certificazione e diagnosi energetica.
Art. 26.  Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio.
Art. 27.  Sanzioni.
Art. 28.  (Clausola valutativa)
Art. 28 bis.  (Modifiche alle misure limitative)
Art. 29.  Modifica di leggi regionali.
Art. 30.  Norme transitorie e finali.
Art. 31.  Abrogazioni.
Art. 32.  Norma finanziaria.


§ 4.4.232 - L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

(B.U. 13 dicembre 2006, n. 50 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e oggetto.

     1. La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Norme in materia ambientale).

     2. La Regione, secondo i profili di competenza degli organi costituiti, esercita tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge. A tal fine il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

     3. La presente legge, considerando l'ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria, persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso:

     a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni di gas ad effetto serra, per assicurare la conoscenza della genesi degli inquinanti;

     b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, finalizzate al rispetto dei valori limite degli inquinanti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

     c) la promozione e l'incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante:

     1) l'uso razionale dell'energia;

     2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;

     3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti;

     4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche migliorando l'offerta di trasporto pubblico locale;

     5) l'utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997;

     6) programmi per promuovere l'efficienza energetica e per favorire l'utilizzo di beni e servizi a basso impatto ambientale;

     7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale;

     8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica;

     9) informazione, sensibilizzazione e formazione.

     4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono perseguite attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.

     5. Le finalità di cui al comma 3 sono altresì perseguite per fronteggiare l'avvio, nei confronti dello Stato Italiano, da parte della Commissione Europea, di procedure d'infrazione per non conformità ai valori limite delle concentrazioni di particelle di PM10 fissati dalle disposizioni comunitarie.

 

     Art. 2. Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dell'aria e l'incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.

     2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dell'aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:

     a) individua gli obiettivi specifici;

     b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria, alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che l'intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell'aria;

     c) sviluppa piani d'azione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera b);

     d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori;

     e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene l'adozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi all'inquinamento atmosferico.

     3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.

     4. Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.

     5. In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di concertare le misure più idonee, la Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di emergenza. Il Tavolo istituzionale comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con le province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni capoluogo, nonché un'articolazione dedicata all'area metropolitana milanese. La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati, di cui al primo periodo del presente comma, in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali [1].

     6. L'Assessore regionale competente in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico coordina il Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne definisce le modalità di funzionamento e programma i lavori anche per ambiti tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive categorie di soggetti interessati.

     7. Gli obiettivi della programmazione per la qualità dell'aria sono coordinati con quelli del Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d), e con la programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche.

 

     Art. 3. Iniziative normative e programmazione interregionale.

     1. La Regione, considerata la dimensione interregionale padana dell'inquinamento dell'aria, promuove con le altre regioni del bacino padano, le province autonome e le regioni europee confinanti, nonché con lo Stato e l'Unione Europea:

     a) iniziative normative coordinate, secondo le rispettive attribuzioni;

     b) studi e ricerche sull'inquinamento atmosferico e sulle misure per la sua riduzione;

     c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.

 

     Art. 4. Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra.

     1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.

     2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimicofisici ed impiantistici da rilevare.

     3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dell'Inventario regionale delle emissioni in aria (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici, con finalità di analisi di scenario, mappe di inquinamento e previsioni di qualità dell'aria.

     4. L'ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure d'intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali, internazionali e gli istituti universitari.

 

     Art. 5. Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

     1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra attraverso il programma di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo una sezione tematica con le misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico.

     2. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti:

     a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto;

     b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese.

     3. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti:

     a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale;

     b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

     c) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

     d) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera;

     e) programmi, misure e interventi per la mitigazione del cambiamento climatico, anche mediante il recupero di superfici impermeabilizzate e la realizzazione e la riqualificazione di aree boschive, sistemi e aree verdi; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [2].

 

     Art. 6. Ricerca e innovazione.

     1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell'agricoltura, lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di pubblica utilità e altresì l'ecoefficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.

     2. La Giunta regionale promuove, a livello interregionale, nazionale ed internazionale, la ricerca nel campo dell'inquinamento atmosferico, dei fenomeni meteorologici, dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie, dei combustibili a basso impatto ambientale e degli strumenti modellistici di analisi e di previsione. A tal fine la Regione collabora con le regioni del bacino padano, gli enti e gli istituti di ricerca italiani ed esteri a partire dai centri presenti sul territorio regionale, quali il Joint Research Centre, e gli altri soggetti pubblici e privati.

     3. La Giunta regionale promuove la ricerca e la sperimentazione sulla produzione energetica da fonti rinnovabili con forme innovative ed eco-compatibili, con particolare attenzione al ciclo dell'idrogeno, delle celle a combustibile e del biogas, tramite applicazioni orientate all'ingresso nel mercato.

     3 bis. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali [3].

     4. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove l'adozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria, nonché l'accrescimento delle capacità operative e l'utilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali.

 

     Art. 7. Informazione e formazione.

     1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell'aria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali e l'orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale.

     2. La Giunta regionale, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di province ed enti locali, stabilisce un piano di informazione finalizzato a fornire indicazioni periodiche e preventive ai cittadini sullo stato della qualità dell'aria e sugli stili di vita.

     3. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPA, predispone un rapporto annuale sulla qualità dell'aria sulla base dei dati raccolti da presentare al Consiglio regionale, esegue una valutazione integrata dello stato di qualità dell'aria attraverso l'uso congiunto di osservazioni, inventari delle emissioni e modelli matematici interpretativi.

     4. Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la Giunta regionale promuove:

     a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare, gli enti locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole, le associazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria ed il terzo settore;

     b) di concerto con le province, programmi formativi presso gli istituti scolastici per l'educazione al rispetto ambientale e la promozione di comportamenti e stili di vita che favoriscano la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

     c) iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'impatto delle scelte individuali sulla qualità dell'aria e sulla salute, avvalendosi anche delle aziende sanitarie locali;

     d) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale;

     e) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.

 

     Art. 7 bis. (Potere sostitutivo della Regione) [4]

     1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con riferimento specifico alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.

     2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

     3. Il commissario ad acta è nominato per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

     4. Le spese relative all'attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

 

TITOLO II

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

 

CAPO I

Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia

 

     Art. 8. Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia.

     1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l'adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali.

     2. La provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003. La Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico [5].

     2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli [6].

     2 ter. La Regione è l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come 'non già soggette ad AIA' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i - quinquies), del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 29, commi 2 e 3, del d.lgs. 46/2014 [7].

     2 quater. Nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente, atti di indirizzo volti a:

a) individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs.152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata;

a bis) promuovere modalità applicative uniformi per la verifica, da parte delle autorità competenti, delle comunicazioni effettuate ai sensi della lettera a);

b) favorire la programmazione delle attività istruttorie, svolte dalle autorità competenti, connesse ai procedimenti di riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 6, lettera a), del d.lgs. 152/2006 [8].

     3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche.

     4. L'ARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell'energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.

     5. In sintonia con il Programma energetico ambientale regionale, la Regione promuove la riconversione delle centrali termoelettriche esistenti mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate e miranti all'efficienza energetica per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento del rendimento energetico complessivo.

 

     Art. 8 bis. (Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006) [9]

     1. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.

 

     Art. 8 ter. (Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale) [10]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 decies, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/2006 sulle comunicazioni obbligatorie inerenti ai dati dei controlli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e sulla relativa messa a disposizione del pubblico nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di AIA di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano, la Giunta regionale promuove, mediante specifici provvedimenti amministrativi, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici interoperabili per l'elaborazione e la gestione dei dati ambientali derivanti dalle attività di controllo di competenza di Arpa Lombardia e dalle attività di controllo delle emissioni richieste dalle AIA, anche a fini di una fruizione dei dati da parte dei gestori degli impianti interessati.

     2. Alle spese per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi interoperabili di elaborazione e gestione dei dati ambientali delle installazioni soggette ad AIA di cui al comma 1, stimate in euro 90.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 incluse nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.

 

     Art. 9. Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile.

     1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell'edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell'Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), detta disposizioni per:

a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell'involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l'uso delle fonti rinnovabili;

b) regolare l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l'affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi [11];

c) estendere l'obbligo di installare, entro il 30 giugno 2017, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) [12];

d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;

e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento [13].

     1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, mediante la quale viene definito un importo unico valevole su tutto il territorio regionale per ciascuna fascia di potenza degli impianti, con possibilità di utilizzo di un software unico di rete per il versamento degli oneri, indipendentemente dagli enti ai quali competono [14].

     1 ter. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) si applicano anche al proprietario o al conduttore dell'impianto termico che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico possa realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente [15].

     1 quater. L'affidamento ad un terzo delle responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), comporta il rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, incluso l'obbligo di dichiarare le attività che possono essere delegate ad altre imprese [16].

     2. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.

     3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.

     3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia [17].

 

     Art. 9 bis. (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia) [18]

     1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

     2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).

 

     Art. 10. (Sistemi geotermici a bassa entalpia) [19]

     1. La Regione promuove l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto [20].

     2. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

     3. L'installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondità di cui al comma 5, lettera c), è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell'inizio dei lavori, deve registrare l'impianto in apposita banca dati regionale.

     5. La Giunta regionale disciplina con regolamento:

a) le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;

c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;

d) i criteri per assicurare il rispetto dell'ambiente;

e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonché i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;

f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalità di gestione, nonché l'attività di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province;

g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate;

h) i criteri e le modalità per l'adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1.

     6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

     7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi.

     8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

     9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l'utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.

 

     Art. 11. Produzione energetica da biomasse in ambito civile.

     1. Al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:

     a) le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;

     b) le tipologie d'impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;

     c) i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;

     d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.

     2. La Giunta regionale promuove:

     a) programmi di formazione per specifiche figure professionali, in collaborazione con enti ed associazioni;

     b) accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con altri a minore impatto ambientale.

 

     Art. 12. Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.

     1. I comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.

 

     Art. 12 bis. (Ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni) [21]

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all'aperto e ne definisce le modalità di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;

b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attività considerate.

     2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 182 del d.lgs. 152/2006.

     3. E' comunque consentita la possibilità di combustione all'aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonché dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria.

 

CAPO II

Trasporti su strada

 

     Art. 13. Misure per la limitazione del traffico veicolare.

     1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

     a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;

     b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

     3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.

     4. Sono esclusi dalle limitazioni:

     a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;

     b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

     c) i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, secondo quanto definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa [22];

     d) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale [23];

     e) i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 285/1992;

     f) i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

     g) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all'evoluzione tecnologica del settore;

     h) altre tipologie di veicoli, in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali:

1) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;

2) veicoli di pronto soccorso sanitario;

3) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;

4) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap;

5) veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

6) autovetture targate CD e CC [24];

     h bis) i veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale [25];

     h ter) altre tipologie di veicoli appartenenti a categorie di soggetti con caratteristiche socio-economiche, anagrafiche o reddituali di fragilità sociale individuate dalla Giunta regionale, per i quali occorre assicurare il contemperamento degli impatti socioeconomici derivanti dall'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione di cui al presente articolo, nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale o veicoli appartenenti a categorie di soggetti che si trovano in specifiche situazioni meritevoli di tutela individuate dalla Giunta. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità attuative e la durata, anche con carattere di temporaneità, di tali esclusioni [26].

     4 bis. Per una più efficace applicazione di quanto previsto al comma 4, lettere b) e c), ai fini della riduzione dell'emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della salute pubblica, la Giunta regionale:

a) individua la tipologia di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) del comma 4;

b) definisce, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci previsti alla lettera c) del comma 4 [27].

     5. La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l'obbligo dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.

     6. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell'obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

     6 bis. Al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente, nonché per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, è consentito, tenuto conto dello stato di qualità dell'aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Per le finalità di cui al primo periodo e allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione degli inquinanti connessi alla circolazione, possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e, a richiesta, installati dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante anche dall'utilizzo di nuove tecnologie [28].

 

     Art. 14. Misure su veicoli e carburanti.

     1. Nell'ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per:

     a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;

     b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;

     c) l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali ad esempio i carburanti gassosi e bio-derivati;

     d) l'utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali ad esempio le elettriche e le ibride;

     e) l'utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti;

     f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica.

     2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri di rinnovo del parco veicolare di servizio della Regione e delle amministrazioni locali, ai fini della dotazione esclusiva di veicoli a basso impatto ambientale.

     3. La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito d'imposta.

 

     Art. 15. Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità.

     1. La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un'offerta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti.

     2. Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, all'atto dell'adozione o dell'aggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni, prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto:

     a) dell'adattamento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle misure di limitazione del traffico veicolare, anche definendo un'opportuna offerta di servizi innovativi pubblici e collettivi, qualora l'effettiva domanda di trasporto non possa essere soddisfatta dai tradizionali servizi di linea;

     b) dell'accessibilità e della funzionalità all'interscambio con linee di forza del servizio ferroviario e metropolitano.

     3. La previsione delle misure di pubblica utilità di cui al comma 2 comporta la revisione dei programmi di esercizio contenuti nei contratti di servizio, di cui alla L.R. n. 22/1998.

     4. Gli accordi stipulati tra Regione ed enti locali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), che prevedono l'assegnazione di nuove risorse statali per gli investimenti, sono rivisti nel caso di assegnazione di nuove risorse statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale con autobus a basso impatto ambientale.

     5. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti definiti per ambiti territoriali, in coordinamento con i mobility manager aziendali e di area, contenenti misure volte a:

     a) agevolare l'integrazione dei sistemi di trasporto;

     b) regolamentare l'accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e migliorando l'offerta di trasporto pubblico;

     c) definire tariffe per la sosta, l'accesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali, anche in relazione ai fattori di congestione e di inquinamento;

     d) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing;

     e) integrare l'offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata;

     f) realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore;

     g) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio;

     h) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato;

     i) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta e prenotazione dei servizi di trasporto;

     j) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città);

     k) promuovere il telelavoro e il commercio elettronico;

     l) accelerare il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale e promuovere l'utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale.

 

     Art. 16. Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale.

     1. La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per l'incremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere:

     a) percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici;

     b) percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle ristrutturazioni di sedi stradali;

     c) la riduzione del traffico nelle zone residenziali e nei centri storici, limitando la velocità dei veicoli e migliorando la coesistenza tra traffico a motore e pedoni e ciclisti;

     d) spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico;

     e) sistemi di noleggio di biciclette, in particolare presso stazioni e fermate dei mezzi pubblici.

 

     Art. 17. Controlli delle emissioni dei gas di scarico.

     1. Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuative, con atti di Giunta regionale.

     2. I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le province rilasciano alle autofficine l'autorizzazione di idoneità all'esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito dell'effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale.

     3. L'ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle autofficine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, l'ARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità e di efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che sospende l'autorizzazione e assegna all'autofficina un termine per l'adeguamento della strumentazione. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la revoca dell'autorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora un'autofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.

     4. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto dell'effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.

     5. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo deve ottenere l'apposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni.

     6. I comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5:

     a) una unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 75 mila abitanti;

     b) due unità per i comuni con popolazione compresa tra

     75.001 e 150 mila abitanti;

     c) tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300 mila abitanti;

     d) quattro unità, più una ogni 200 mila abitanti, per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fino al massimo complessivo di dieci unità.

     7. L'ARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di polizia locale e l'opportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada.

 

CAPO III

Attività agricole e forestali

 

     Art. 18. Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole.

     1. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:

     a) l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;

     b) la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende agricole singole o associate, anche nell'ambito di piani o programmi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Nei trattamenti aziendali, interaziendali o consortili di effluenti di allevamento, nel rispetto, quando necessari, del Programma operativo aziendale semplificato o del Piano di utilizzazione agronomica semplificato, gli impianti per la digestione anaerobica possono essere previsti o adeguati per effettuare la codigestione, oltre che di effluenti di allevamento, di prodotti e sottoprodotti di coltivazioni, di sottoprodotti agroalimentari, di residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

 

     Art. 19. Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi.

     1. La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivegetazione volti all'assorbimento di carbonio atmosferico, al contenimento vegetazionale di inquinanti aerodispersi e alla costituzione di depositi di carbonio agro-forestali. È altresì favorita la realizzazione, da parte di province e comuni, di interventi di rivegetazione diffusa di aree urbane reliquate o intercluse da insediamenti o attività antropiche.

     2. Gli interventi di afforestazione e di riforestazione, di cui al comma 1, sono realizzati prioritariamente nell'ambito di accordi programmatici con enti locali e soggetti privati e altresì attraverso piani di indirizzo forestale.

 

     Art. 20. Produzione energetica di origine agro-forestale.

     1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:

     a) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agroforestale e agro-alimentare, l'utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'articolo 11;

     b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;

     c) iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;

     c bis) l'utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all'estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali [29].

     2. La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.

 

     Art. 21. Inventario regionale dei depositi di carbonio.

     1. Nell'ambito dell'Inventario regionale delle emissioni in aria, di cui all'articolo 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio atmosferico assorbiti e stoccati dagli ecosistemi forestali, dai terreni agrari, dai pascoli e dai sistemi vegetazionali diversamente classificabili della Regione.

     2. Costituiscono criteri operativi per la realizzazione della sezione di cui al comma 1:

     a) la contabilizzazione del carbonio atmosferico assorbito e stoccato a partire dal 1° gennaio 1990;

     b) la caratterizzazione georeferenziata del potenziale regionale di assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico;

     c) il monitoraggio dei depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali.

 

Capo III bis [30]

Contenimento delle emissioni di biossido di carbonio

 

     Art. 21 bis. (Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell'anidride carbonica e relativi impianti pilota) [31]

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3 bis, approva il programma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell'anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova.

2. Ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformità alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, può autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualità mirate alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell'ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.

 

TITOLO III

MISURE PRIORITARIE

 

     Art. 22. Traffico veicolare.

     1. Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:

     a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:

     1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

     2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

     3) veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

     b) dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»);

     c) dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati «Euro 1»).

     2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui all'articolo 17, comma 2.

     3. La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché modalità di regolamentazione dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.

     4. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.

     5. Per i veicoli classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.

 

     Art. 23. Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale.

     1. Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

     a) del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto o per la locazione finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi filobus;

     b) del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.

     2. Il credito d'imposta è riferito al periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera

     a) l'agevolazione è riconosciuta per i tre periodi d'imposta successivi.

     3. La misura del credito d'imposta è maggiorata:

     a) del 10 per cento per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata in vigore della presente legge;

     b) del 6 per cento per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di entrata in vigore della presente legge;

     c) del 3 per cento per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dell'IRAP dovuta alla Regione per i periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

     5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di riconoscimento del credito d'imposta e delle tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a cui applicare la misura agevolativa, nel rispetto del limite di spesa stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

     6. Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di autobus e filobus già oggetto di contribuzione pubblica a qualsiasi titolo.

     7. La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a garantire il trattamento agevolativo stabilito al presente articolo, nel caso di modificazioni legislative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.

     8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:

     a) otto anni per gli autobus urbani e suburbani (classe I o classe A);

     b) dieci anni per gli autobus interurbani (classe II o classe A-B);

     c) quindici anni per i filobus;

     d) trenta anni per gli altri mezzi di trasporto [32].

     9. In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.

     10. Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed interurbani.

     11. La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.

     12. Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata mediante forme di agevolazione fiscale o credito d'imposta.

 

     Art. 24. Impianti termici civili.

     1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l'utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:

     a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

     b) le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a);

     b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell'impianto termico [33].

     3. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione temporale per gli edifici pubblici.

     3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell'ambito della categoria E1 individuata all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici [34].

     4. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 28, comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della L.R. n. 26/2003, provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 bis [35].

 

     Art. 25. Certificazione e diagnosi energetica.

     1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:

     a) delle diverse destinazioni d'uso;

     b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;

     c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;

     d) dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

     e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.

     2. È fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.

     3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare. L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica [36].

     3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali [37].

     4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.

     4.1 In considerazione delle finalità della normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell'impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) box e autorimesse anche multipiano;

b) cantine e locali adibiti a deposito;

c) strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.

L'obbligo di certificazione energetica non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa [38].

     4 bis. L'attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme, all'atto stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalla deliberazione della Giunta regionale in materia. A decorrere dal 1° settembre 2011, l'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato [39].

     4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale [40].

     4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l'aggiudicatario consegna al proprietario dell'edificio l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile [41].

     4 quinquies. La Regione promuove l'attività delle ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 115/2008, finalizzate alla realizzazione di interventi per l'uso razionale dell'energia e la diffusione di fonti rinnovabili, ed istituisce un fondo di garanzia per favorire, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione Europea, l'accesso al credito da parte delle società medesime. L'importo del fondo è determinato con legge di bilancio e la sua gestione è affidata alla società Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese s.p.a. (Cestec s.p.a), in base a condizioni definite dalla Giunta regionale [42].

     4 sexies. Qualora il proprietario dell'edificio intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, il comune può subordinare l'inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a coprire i costi per l'esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti esterni all'ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica a edifici monofamiliari e comunque a quelli con volume inferiore a 2000 metri cubi [43].

 

     Art. 26. Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con apposito atto, i requisiti di efficienza energetica e i relativi tempi di applicazione nell'acquisizione a qualsiasi titolo di apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio da parte delle Amministrazioni regionali, provinciali e locali e degli enti regionali di diritto pubblico.

 

TITOLO IV

SANZIONI E NORME FINALI

 

CAPO I

Sanzioni

 

     Art. 27. Sanzioni.

     1. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

     1 bis. L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 [44].

     1 ter. Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal d.p.r. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991 [45].

     1 quater. Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio [46].

     2. L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 [47].

     3. L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

     3 bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 [48].

     3 ter. La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila [49].

     3 quater. L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa [50].

     4. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5 mila.

     5. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale concernenti l'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli di cui all'articolo 13, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

     6. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

     7. La mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l'emissione dei gas di scarico di cui all'articolo 17, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

     8. L'utilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle autofficine autorizzate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, per l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

     9. L'effettuazione dei controlli, da parte delle autofficine auto-rizzate, in difformità dalle prescrizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.

     10. La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

     11. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

     12. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 10 mila.

     13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

     13 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato [51].

     14. L'inosservanza delle limitazioni di cui all'articolo 30, comma 5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10 mila.

     14 bis. [L'inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all'aperto di cui all'articolo 12 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00] [52].

     15. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 12, 13 e 14 spetta ai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti ed alle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40 mila abitanti.

     16. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 12, 13 e 14, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

     17. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui al comma 3, non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

     17 bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale [53].

     17 ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni [54].

     17 quater. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 10/1991, redatta secondo le disposizioni regionali, incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 euro e 15.000 euro. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta la violazione delle prescrizioni relative all'uso delle fonti rinnovabili o prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione [55].

     17 quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila [56].

     17 sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila [57].

     17 septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica [58].

     17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall'elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione. La sospensione dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati non si applica se la non conformità dell'attestato di certificazione energetica degli edifici non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l'attestato corretto entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981, oltre a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria [59].

     17 nonies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis competono all'ente locale di cui al comma 1 bis. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 bis, 17 quinquies e 17 sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., in conformità all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17 ter, 17 quater e 17 septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica. Le sanzioni irrogate da Infrastrutture Lombarde s.p.a. ai sensi del presente comma vengono riscosse ed introitate dalla stessa società, che si assume anche le spese per l'organizzazione dei controlli e l'applicazione delle sanzioni. Per lo svolgimento delle attività di controllo e di riscossione delle sanzioni, Infrastrutture Lombarde s.p.a. può avvalersi di altri soggetti anche appartenenti al sistema regionale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007') [60].

     17 decies. Gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 4 bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali [61].

     18. Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

     18 bis. Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l'ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi [62].

 

CAPO II

Norme finali

 

     Art. 28. (Clausola valutativa) [63]

     1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi messi in campo per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni in atmosfera dalle diverse sorgenti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:

     a) lo stato di qualità dell’aria rilevato nelle diverse zone, in rapporto ai valori limite degli inquinanti e agli obiettivi comunitari di riduzione dell’inquinamento, nonché lo stato dei procedimenti di infrazione comunitari che interessano il territorio regionale;

     b) lo stato di attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), di cui all’articolo 2, e gli esiti del monitoraggio periodico, con particolare riguardo alle eventuali criticità emerse e ai correttivi apportati;

     c) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre le emissioni degli inquinanti che superano i valori limite sulle principali sorgenti emissive, i soggetti coinvolti, le risorse previste e impiegate, i risultati ottenuti ed eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare evidenza alle misure di carattere prioritario o emergenziale;

     d) l’avanzamento delle misure adottate per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, in particolare delle disposizioni per migliorare il rendimento energetico degli impianti e degli edifici nei settori civile e industriale;

     e) l’avanzamento delle misure adottate per incentivare l’utilizzo o la sostituzione di determinate tipologie di veicoli, di impianti o dispositivi e di carburanti (articolo 14, comma 3) e lo sviluppo di sistemi di mobilità a basso impatto ambientale, includendo le caratteristiche dei destinatari, le risorse stanziate e impiegate e i risultati conseguiti;

     f) gli impegni previsti da accordi e intese promossi a livello interregionale o nazionale finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

     2. In corrispondenza del monitoraggio di Valutazione ambientale strategica del PRIA previsto dal d.lgs. 152/2006, la relazione è integrata con le informazioni sui risultati ottenuti dalle misure previste dalla lettera d) del comma 1.

     3. La relazione contiene sezioni tematiche di approfondimento secondo specifici temi e quesiti correlati all’attuazione del PRIA che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all’Assessore regionale competente.

     4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 28 bis. (Modifiche alle misure limitative) [64]

     1. La Giunta regionale, per motivate ragioni di carattere ambientale, economico od organizzativo e sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui agli articoli 4 e 28, può rideterminare e rimodulare le priorità temporali ed economiche relative alle diverse misure limitative o prescrittive previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure per la limitazione del traffico veicolare di cui agli articoli 13 e 22.

 

     Art. 29. Modifica di leggi regionali.

     1.Alla L.R. n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):

     «d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

     d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.»;

     b) dopo la lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 28 sono inserite le seguenti lettere e quater) ed e quinquies):

     «e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;

     e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.»;

     c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 è soppressa;

     d) al comma 1 dell'articolo 30 le parole «Programma energetico regionale (PER)» sono sostituite con le parole «Programma energetico ambientale regionale (PEAR)»;

     e) al comma 2 dell'articolo 30 la parola «PER» è sostituita con la parola «PEAR»;

     f) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     «2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.».

     2. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma 2 bis:

     «2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.» ] [65];

     b) [al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera f bis):

     «f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;» ] [66];

     c) [dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 bis:

     «Art. 9 bis (Misure per il completamento della rete distributiva di metano)

     1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

     2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l'erogazione del prodotto metano.

     3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

     4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 7 bis dell'articolo 10, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione.» ] [67];

     d) [al comma 5 dell'articolo 10, le parole «oltre che al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle parole «oltre a quanto stabilito dal comma 7 bis e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13»] [68];

     e) [all'articolo 10 (Impianti autostradali) è aggiunto il seguente comma 7 bis:

     «7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi del prodotto metano.» ] [69].

 

     Art. 30. Norme transitorie e finali.

     1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, le «Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 2005-2010», di cui alla delibera di Giunta regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela della qualità dell'aria.

     2. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche individuando aree omogenee per specifici inquinanti.

     3. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

     4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.

     6. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:

     a) dal 1° gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

     b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale;

     b bis) dal 1º gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) [70].

     7. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31 dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate entro il 31 dicembre 2007 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008 [71].

     8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, di cui all'articolo 10, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     9. [La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità autorizzative di cui all'articolo 10, comma 3] [72].

     10. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui all'articolo 12, comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2007.

     11. I veicoli dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4, sono soggetti a conferma o esclusione con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento alle condizioni della qualità dell'aria.

     12. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le caratteristiche delle vetrofanie di cui all'articolo 13, comma 5, e le relative modalità di distribuzione.

     13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni si dotano delle apparecchiature per i controlli di cui all'articolo 17, comma 5.

     14. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di stato è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea.

     15. La disposizione del comma 2 dell'articolo 9 bis della L.R. n. 24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     16. Per conseguire la tutela della salute e la conseguente attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, in attuazione della L.R. n. 22/1998, limitatamente alle disposizioni inerenti il piano di rinnovo del parco mezzi da adibire al servizio oggetto dei relativi contratti.

     17. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento nazionale in materia, i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti installati sui veicoli a motore, motocicli e ciclomotori inclusi, sono da considerarsi omologati, e ne è consentita la circolazione sul territorio lombardo, se in possesso dei requisiti certificativi ed omologativi, approvati da uno dei Paesi membri della Unione Europea o dell'European Free Trade Association (EFTA), dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da altri stati con cui l'Italia ha sottoscritto accordi economici ed individuati in un successivo atto della Giunta regionale.

     17 bis. Ogni riferimento all'attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto nella presente legge e in atti amministrativi o in altre norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE) [73].

 

     Art. 31. Abrogazioni.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 36 (Interventi regionali per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni da gas di scarico degli autoveicoli);

     b) la legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore);

     c) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005-2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

 

     Art. 32. Norma finanziaria.

     1. Alle spese per le attività di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, per le attività di promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca di cui all'articolo 6, per le attività di informazione e formazione di cui all'articolo 7, per l'incentivazione al miglioramento della gestione ambientale nel settore produttivo di cui all'articolo 8, per il finanziamento di attività di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni tecnologiche innovative a basso impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 11, per il finanziamento dell'attività di produzione e distribuzione vetrofanie di cui all'articolo 13, per le misure su veicoli e carburanti di cui all'articolo 14, per le misure di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità di cui all'articolo 15, per l'attività di promozione di piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per l'incremento della mobilità pedonale e ciclistica di cui all'articolo 16, per la prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole di cui all'articolo 18, per gli interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi di cui all'articolo 19, per le attività di promozione di produzione energetica di origine agro-forestale di cui all'articolo 20, per l'inventario regionale dei depositi di carbonio di cui all'articolo 21 e per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 23 si provvede con le risorse appositamente stanziate alle UPB 6.4.5.2.154 «Sviluppo sostenibile», UPB 6.4.5.3.155 «Sviluppo sostenibile», UPB 6.4.3.2.161 «Qualità dell'aria», UPB 6.4.3.3.162 «Qualità dell'aria», UPB 3.8.1.3.333 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive», UPB 6.5.3.3.398 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti», UPB 3.7.3.3.39 «Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali», UPB 6.3.2.2.137 «Fonti energetiche», UPB 6.3.2.3.138 «Fonti energetiche», UPB 3.7.2.2.29 «Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore» e UPB 6.2.2.3.122 «Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale» dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

     2. La Regione definisce forme di compensazione ambientale a carico delle attività estrattive; i proventi sono destinati ad interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente, con precedenza alla lotta all'inquinamento atmosferico.

     3. Alle spese per l'incentivazione degli investimenti per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24, come modificato dall'articolo 29, comma 2, lettera a), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.8.1.3.333 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive».

     4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si disporrà con successivo provvedimento di legge.

 

 

ALLEGATO A

(Articolo 22, comma 1)

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO PER I VEICOLI OMOLOGATI EURO 1

 

DIZIONE

DIRETTIVA

Euro 1

Direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la

 

direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

 

alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore)

 

91/542 CEE, punto 6.2.1.A, del Consiglio del 1° ottobre 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica

 

la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

 

ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione

 

spontanea destinati alla propulsione di veicoli)

 

93/59 CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva

 

70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure

 

da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore)

 

97/24 CEE, cap. 5, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 (Direttiva del

 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore

 

a due o tre ruote)

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[2] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[5] Comma già modificato dall'art. 34 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7, dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[8] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 settembre 2020, n. 20.

[9] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[10] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[11] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[12] Lettera sostituita dall'art. 15 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2017, n. 8.

[13] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[14] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[19] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[20] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[21] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[22] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[26] Lettera inserita dall'art. 24 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[27] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[28] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10, già modificato dall'art. 43 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[30] Il Capo III bis, art. 21 bis, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[31] Il Capo III bis, art. 21 bis, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[32] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[33] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[34] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[35] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[36] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[37] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[38] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[41] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[42] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30.

[43] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[45] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[46] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[47] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[48] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[49] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[50] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[51] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[52] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[54] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[55] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[56] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[57] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[58] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[59] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10, sostituito dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 31 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8.

[60] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10, già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[61] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[62] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[64] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[65] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[66] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[67] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[68] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[69] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[70] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.

[71] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.

[72] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[73] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8.