Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2011 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al r.d. n. 1775/1933. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 'Disposizioni in materia [...] |
Art. 2. (Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell'aggiudicatario. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. [...] |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e [...] |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione') |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente') |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 'Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge [...] |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 'Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale') |
Art. 8. (Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica' convertito, con [...] |
Art. 9. (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo' convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 10. (Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.160 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012
(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)
Art. 1. (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al
1. Alla
a) alla rubrica dell'articolo 6 le parole 'canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica' sono sostituite dalle parole 'canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al
b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica' sono sostituite dalle parole 'canoni relativi alle utenze di acqua pubblica';
c) dopo il comma 3-bis dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
'3-ter. A partire dall'annualità 2012, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:
a) per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;
b) per le derivazioni d'acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d'acqua;
c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all'articolo 3 e alle fattispecie di cui all'articolo 34, comma 10, del
3-quater. L'incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 53-bis, comma 4, della
3-quinquies. A partire dall'annualità 2013:
a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;
b) l'utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.
3-sexies. L'importo derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio nella misura stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con la Provincia.
3-septies. Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.1.2.137 'Fonti Energetiche', all'UPB 3.1.3.138 'Fonti energetiche', all'UPB 3.2.2.147 'Reti e servizi di pubblica utilità' e all'UPB 3.2.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi.';
d) al comma 6 dell'articolo 6, le parole 'aumentata del tasso di inflazione programmata' sono sostituite dalle parole 'automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata' e le parole ', mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell'anno in corso da parte della direzione generale competente' sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: 'Dell'aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso.'.
Art. 2. (Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell'aggiudicatario. Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'3 bis. A Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale regionale acquisti, sono attribuite le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 13 della
b) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'4 bis. Per le attività indicate al comma 4, la Giunta regionale può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario.'.
Art. 3. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 7 dell'articolo 4, dopo le parole 'si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12', sono inserite le parole ', ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell'articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo,';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
'3-bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del
c) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'3. Le comunità montane deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre ed il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato dalla Giunta regionale non oltre, in ogni caso, il 30 giugno dell'anno successivo. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Nella fase di prima sperimentazione, le comunità montane continuano a predisporre il bilancio secondo la relativa disciplina statale e redigono contestualmente un bilancio secondo lo schema-tipo regionale da allegare al bilancio approvato. Dalla conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 36 del
d) dopo il comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della
2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l'intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.';
e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
'Art. 13 bis. (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)
1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.
2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.
3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'organo di revisione.
5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.
6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell'organo di revisione.
7. In caso di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l'articolo 15, comma 3.';
f) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e il presidente dell'UNCEM Lombardia' sono soppresse;
g) al comma 4 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della
h) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario e a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, il conto consuntivo ed ogni altro dato o informazione richiesti. La Giunta regionale adotta disposizioni attuative delle previsioni contenute nei periodi precedenti.';
i) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai sensi della normativa statale che prevede l'obbligatorietà della gestione associata di funzioni e servizi comunali, non sono destinatarie dei contributi di cui al comma 1 le unioni di comuni costituite dopo la data di entrata in vigore della
j) dopo il comma 3 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
'3 bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della
k) dopo il comma 21 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.'.
2. La Giunta regionale attiva un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per l'accompagnamento degli enti locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme dell'associazionismo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 30, del
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.'.
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera h) comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
'h) altre tipologie di veicoli, in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali:
1) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;
2) veicoli di pronto soccorso sanitario;
3) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con
4) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap;
5) veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
6) autovetture targate CD e CC.'.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'di cui all'allegato A' sono sostituite dalle parole 'di cui agli allegati A1 e A2' e le parole 'per almeno il 40 per cento' sono sostituite dalle parole 'per almeno il 30 per cento'.
Art. 7. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
b) l'alinea del comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del
c) l'intestazione del CAPO II del Titolo II è sostituita dalla seguente: 'CAPO II - REQUISITI';
d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Esame delle candidature)
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.
2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.
3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.
4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.';
f) ovunque ricorra l'espressione 'revisore contabile', questa è sostituita con 'revisore legale';
g) ovunque ricorra l'espressione 'revisore dei conti', questa è sostituita con 'revisore legale';
h) ovunque ricorra l'espressione 'registro dei revisori contabili', questa è sostituita con 'registro dei revisori legali';
i) ovunque ricorra l'espressione 'parere del comitato tecnico di valutazione', questa è sostituita dalle parole 'parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6';
j) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti.';
k) l'articolo 22 è abrogato.
Art. 8. (Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del
1 bis. Sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione [1].
Art. 9. (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del
1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del
Art. 10. (Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)
1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.
2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della