§ 5.2.160 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/12/2011
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al r.d. n. 1775/1933. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 'Disposizioni in materia [...]
Art. 2.  (Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell'aggiudicatario. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e [...]
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione')
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente')
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 'Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge [...]
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 'Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale')
Art. 8.  (Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica' convertito, con [...]
Art. 9.  (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo' convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 10.  (Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.160 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al r.d. n. 1775/1933. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 'Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale')

1. Alla l.r. 10/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla rubrica dell'articolo 6 le parole 'canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica' sono sostituite dalle parole 'canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933';

b) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica' sono sostituite dalle parole 'canoni relativi alle utenze di acqua pubblica';

c) dopo il comma 3-bis dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

'3-ter. A partire dall'annualità 2012, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:

a) per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;

b) per le derivazioni d'acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d'acqua;

c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all'articolo 3 e alle fattispecie di cui all'articolo 34, comma 10, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari vigenti nel 2011 sono incrementati dell'1,5 per cento.

3-quater. L'incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 53-bis, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente.

3-quinquies. A partire dall'annualità 2013:

a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;

b) l'utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.

3-sexies. L'importo derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio nella misura stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con la Provincia.

3-septies. Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.1.2.137 'Fonti Energetiche', all'UPB 3.1.3.138 'Fonti energetiche', all'UPB 3.2.2.147 'Reti e servizi di pubblica utilità' e all'UPB 3.2.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi.';

d) al comma 6 dell'articolo 6, le parole 'aumentata del tasso di inflazione programmata' sono sostituite dalle parole 'automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata' e le parole ', mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell'anno in corso da parte della direzione generale competente' sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: 'Dell'aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso.'.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di Stazione Unica Appaltante e di remunerazione sulle procedure di acquisto a carico dell'aggiudicatario. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008')

1. Alla l.r. 33/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'3 bis. A Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale regionale acquisti, sono attribuite le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) operando, per le finalità e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni e servizi per conto dei soggetti aderenti.';

b) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'4 bis. Per le attività indicate al comma 4, la Giunta regionale può prevedere meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario.'.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'. Sostegno della Regione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali a seguito della nuova disciplina statale in tema di gestioni associate obbligatorie)

1. Alla l.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 7 dell'articolo 4, dopo le parole 'si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12', sono inserite le parole ', ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell'articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo,';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

'3-bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).';

c) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'3. Le comunità montane deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre ed il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato dalla Giunta regionale non oltre, in ogni caso, il 30 giugno dell'anno successivo. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Nella fase di prima sperimentazione, le comunità montane continuano a predisporre il bilancio secondo la relativa disciplina statale e redigono contestualmente un bilancio secondo lo schema-tipo regionale da allegare al bilancio approvato. Dalla conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il bilancio è predisposto secondo lo schema-tipo regionale e non trova più applicazione la relativa disciplina statale.';

d) dopo il comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.;

2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l'intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.';

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

'Art. 13 bis. (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.

2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.

3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'organo di revisione.

5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell'organo di revisione.

7. In caso di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l'articolo 15, comma 3.';

f) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e il presidente dell'UNCEM Lombardia' sono soppresse;

g) al comma 4 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012).';

h) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario e a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, il conto consuntivo ed ogni altro dato o informazione richiesti. La Giunta regionale adotta disposizioni attuative delle previsioni contenute nei periodi precedenti.';

i) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Ai sensi della normativa statale che prevede l'obbligatorietà della gestione associata di funzioni e servizi comunali, non sono destinatarie dei contributi di cui al comma 1 le unioni di comuni costituite dopo la data di entrata in vigore della l. 148/2011.';

j) dopo il comma 3 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

'3 bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della l. 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'). Per la determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto delle modificazioni di funzioni e servizi gestiti in forma associata ovvero del numero dei comuni aderenti all'unione o convenzionati con la comunità montana, intervenute anche successivamente alla data di entrata in vigore della l. 148/2011.';

k) dopo il comma 21 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

'21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.'.

2. La Giunta regionale attiva un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per l'accompagnamento degli enti locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme dell'associazionismo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle disposizioni regionali in ordine al limite demografico minimo per forma associativa.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione')

1. Alla l.r. 34/1978 è apportata la seguente modifica:

 

a) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

'2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente')

1. Alla l.r. 24/2006è apportata la seguente modifica:

 

a) la lettera h) comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

'h) altre tipologie di veicoli, in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, quali:

1) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;

2) veicoli di pronto soccorso sanitario;

3) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2007, n. 4924 e con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 6418;

4) veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap;

5) veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

6) autovetture targate CD e CC.'.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 'Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009')

1. Alla l.r. 33/2008 è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'di cui all'allegato A' sono sostituite dalle parole 'di cui agli allegati A1 e A2' e le parole 'per almeno il 40 per cento' sono sostituite dalle parole 'per almeno il 30 per cento'.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 'Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale')

1. Alla l.r. 25/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;

b) l'alinea del comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:';

c) l'intestazione del CAPO II del Titolo II è sostituita dalla seguente: 'CAPO II - REQUISITI';

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).';

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.';

f) ovunque ricorra l'espressione 'revisore contabile', questa è sostituita con 'revisore legale';

g) ovunque ricorra l'espressione 'revisore dei conti', questa è sostituita con 'revisore legale';

h) ovunque ricorra l'espressione 'registro dei revisori contabili', questa è sostituita con 'registro dei revisori legali';

i) ovunque ricorra l'espressione 'parere del comitato tecnico di valutazione', questa è sostituita dalle parole 'parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6';

j) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti.';

k) l'articolo 22 è abrogato.

 

     Art. 8. (Attuazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica' convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.

1 bis. Sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione [1].

 

     Art. 9. (Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo' convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. In attuazione dell'articolo 16, comma 6, del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, le unioni dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto sono istituite in modo che la popolazione complessiva residente nei rispettivi territori, calcolata alla data del 31 dicembre 2009, sia pari almeno a 5.000 abitanti o a 3000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

 

     Art. 10. (Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)

1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.

2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.