§ 5.2.188 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/12/2016
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 90 della l.r. 20/2008)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 20/2011)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2013)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2016)
Art. 6.  (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi')
Art. 7.  (Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2016)
Art. 8.  (Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale)
Art. 9.  (Disciplina della facoltà di cui all'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010)
Art. 10.  (Modifica alla l.r. 25/2007)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 8/2013)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/2015)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 25/2016)
Art. 16.  (Modifiche agli articoli 16, 105, 112 e 114 della l.r. 33/2009)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2012)
Art. 18.  (Modifiche agli articoli 3 e 10 della l.r. 11/2012)
Art. 19.  (Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 24/2006)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 42/2015)
Art. 22.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/2016)
Art. 23.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.188 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

'2 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati i casi in cui Infrastrutture Lombarde s.p.a., per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).'.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 90 della l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

'1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, se ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Se al compimento del sessantacinquesimo anno di età il dipendente non ha maturato alcun diritto a pensione, il rapporto di lavoro prosegue fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per l'accesso al pensionamento e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, salva l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita.';

b) il comma 2 dell'articolo 90 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 90 dopo le parole 'a quello di compimento dell'età' sono inserite le seguenti: 'o di raggiungimento dei requisiti'.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 20/2011)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 20 (Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'1 bis. L'effettiva erogazione dei contributi, su richiesta e per conto della Giunta regionale, può essere disposta direttamente dagli uffici del Consiglio regionale qualora i risparmi siano nelle disponibilità del bilancio dello stesso in quanto non ancora riversati ai sensi del comma 1. In tal caso, gli uffici del Consiglio procedono alle conseguenti regolarizzazioni contabili.'.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2013)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

'2 bis. E' esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni e salvo il gruppo misto.'.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2016) [1]

1. Alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Nell'ipotesi di dipendenti pubblici, nominati componenti del consiglio di ARAC, che optino per operare in regime di esclusiva, la quota di oneri previdenziali a carico del datore di lavoro è posta in capo a Regione Lombardia.'.

2. Alle spese derivanti dal comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 5/2016, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificate in 65.000,00 euro annui, si fa fronte:

a) nel 2017 e 2018 con le risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti", incluse nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019;

b) dagli esercizi successivi al 2018 con legge di approvazione dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 6. (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi')

1. La Regione, in attuazione degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e conformemente all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), di cui al Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento UE n. 1302/2013 del 17 dicembre 2013, denominato 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi' e costituito al fine di rafforzare e coordinare congiuntamente lo sviluppo territoriale e integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi.

2. La Giunta è autorizzata a compiere gli atti connessi alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché della Convenzione istitutiva del 24 aprile 2015 e dello Statuto del GECT.

3. In preparazione alla partecipazione della Regione alle assemblee del GECT convocate per l'adozione della strategia generale settennale, del piano annuale di lavoro e del bilancio annuale e rendiconto del Gruppo di Cooperazione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato predispone una relazione circa le attività compiute dal GECT, i contenuti dei piani e gli indirizzi di azione e gli obiettivi infrastrutturali sottoposti ai soci del Gruppo di Cooperazione per l'approvazione e circa la posizione in merito della Regione e la presenta alle commissioni consiliari competenti per i rapporti con l'Unione Europea e in materia di infrastrutture e trasporti, convocate in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento generale del Consiglio regionale, che hanno facoltà di esprimere raccomandazioni nei confronti della Giunta.

4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua fino ad un massimo di euro 10.000,00. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa a valere sulla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 01 'Spesa corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019.

 

     Art. 7. (Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2016)

1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006. La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) [2].

2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e obiettivi:

a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli uffici e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l'efficacia e l'efficienza della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, della valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche mediante internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti di cui al comma 1, laddove rappresenti l'opzione più efficiente sotto ogni profilo;

c) riassetto degli enti che svolgono attività similari, anche mediante processi di integrazione e accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;

d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;

e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di cui alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;

f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche, che svolgono attività analoghe o similari, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione di economie di scala, un servizio più efficiente.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l'adozione delle relative misure attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell'applicazione del piano e per la proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.

5. La Giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 settembre 2017 [3].

6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.

7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) è abrogato.

8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini dell'internalizzazione dei costi relativi all'Osservatorio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il contributo di gestione di Lombardia Informatica s.p.a. di un importo fino a 350.000,00 euro. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate modalità e termini previa verifica con la società.

9. Al dirigente preposto al funzionamento dell'Osservatorio è attribuibile, a decorrere dal 2017 e fino al 31 marzo 2023, la funzione di cui all'articolo 25, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) [4].

 

     Art. 8. (Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale)

1. A partire dall'anno 2017 il Consiglio regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), assume quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 10 per cento.

 

     Art. 9. (Disciplina della facoltà di cui all'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010)

1. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i risparmi sui costi della politica aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, quantificati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e certificati dal collegio dei revisori, sono prioritariamente utilizzati per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto relativamente alle spese per i contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008.

2. In ogni caso, la spesa relativa ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008 deve essere inferiore a quella dell'anno 2009 ridotta, a partire dal 2017, del 10 per cento.

 

     Art. 10. (Modifica alla l.r. 25/2007)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:

'Art. 5 bis. (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)

1. E' istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.

2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.

3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.

4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2010').

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.

6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 2 bis le parole 'entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1.';

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

'9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017).'.

2. Le modifiche alla l.r. 25/2011 di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il provvedimento della Giunta regionale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 bis della stessa l.r. 25/2011, sia approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: 'Catasti del sottosuolo';

b) dopo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti: 'I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti delle informazioni. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza.';

c) il comma 4 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

'4. In caso di mancato o parziale conferimento o aggiornamento dei dati agli uffici comunali o regionali, ai sensi del comma 3, i comuni, accertata la violazione, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, e ne riscuotono e introitano i proventi.';

d) dopo il comma 4 dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

'4 bis. In caso di mancato o parziale conferimento dei dati, il comune applica una sanzione amministrativa in misura da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro. In caso di mancato o parziale aggiornamento dei dati trasmessi, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro.

4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis sono applicate secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), tenendo conto, in relazione alla gravità della violazione, dei seguenti parametri:

a) mancanza o incompletezza dei dati rispetto alla stato effettivo della rete infrastrutturale;

b) incompatibilità dei dati forniti rispetto ai sistemi informatici comunali e regionali;

c) non conformità ai criteri definiti dalle disposizioni regionali e statali.

4 quater. Il comune, accertato l'inadempimento di cui al comma 4 tramite verifiche sul catasto regionale infrastrutture e reti e presso i competenti uffici regionali, diffida il soggetto inadempiente al rispetto, nel termine di novanta giorni, delle disposizioni regionali in riferimento ai dati relativi al territorio comunale di competenza. L'inutile decorso del termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 bis.'.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 8/2013)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole 'da istituti scolastici di ogni ordine e grado,' sono aggiunte le seguenti: 'asili nido d'infanzia,'.

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 le parole 'in modo occasionale' sono sostituite dalle seguenti: 'in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.'.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 25/2016)

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 34 della presente legge, quantificate in euro 8.638.468,50 nel 2016, in euro 5.965.250,00 nel 2017 e in euro 5.790.250,00 nel 2018, destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), alla promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali, si provvede rispettivamente:

a) nel 2016 per euro 8.438.468,50 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 200.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 5.890.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 75.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 5.740.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 ''Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 50.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.';

b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'6. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi partecipati, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quantificate in euro 5.980.191,00 nel 2016, in euro 1.190.010,00 nel 2017 e in euro 1.050.010,00 nel 2018, si provvede rispettivamente:

a) nel 2016 per euro 5.799.791,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 180.400,00 con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 1.090.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 950.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.';

c) il comma 7 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

'7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 per le spese di cui ai commi 4 e 6, allocate rispettivamente alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1'Spese correnti' e missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti', è autorizzato lo spostamento alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti'; le spese complessivamente indicate dai commi 4 e 6 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.'.

 

     Art. 16. (Modifiche agli articoli 16, 105, 112 e 114 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole 'dalla Regione' sono inserite le seguenti: 'anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure';

b) il comma 7 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'7. In relazione al NUE 112, la Giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione dell'Azienda con altre amministrazioni pubbliche per l'implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale.';

c) al comma 8 dell'articolo 16 le parole ', di cui al comma 7,' sono sostituite dalle seguenti: ', relativi alle funzioni di cui ai commi 1 e 3,' e le parole 'delle funzioni assegnate, sia in termini di risorse umane sia di finanziamento' sono sostituite dalle seguenti: 'di tali funzioni, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse finanziarie correnti e di investimento';

d) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 105 le parole 'destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni';

e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112, le parole 'e d)' sono sostituite dalle seguenti: ', d) e f)';

f) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 114 le parole 'salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario' sono sostituite dalle seguenti: 'salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza'.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2012)

1. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia') è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera c bis) del comma 5 dell'articolo 3 le parole '31 dicembre dell'anno 2016' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre dell'anno 2017, fermi restando i limiti di età prescritti dalla normativa statale per il collocamento a riposo'.

 

     Art. 18. (Modifiche agli articoli 3 e 10 della l.r. 11/2012)

1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) sono apportate le seguenti modiche:

a) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

'b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;

c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:

1) enti locali in forma singola o associata;

2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;

3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.';

b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'6. E' istituito con deliberazione della Giunta regionale l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo.';

c) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:

a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all'articolo 4;

b) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, comma 6;

c) le unità d'offerta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).'.

2. Per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo dell'applicativo informatico a supporto dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa complessive di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.

 

     Art. 19. (Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo) [5]

1. La Regione promuove, con particolare riguardo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket sanitario aggiuntivo, la Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, le opportune misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione dello stesso. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

'Art. 8 ter. (Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 decies, commi 2 e 8, del d.lgs. 152/2006 sulle comunicazioni obbligatorie inerenti ai dati dei controlli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e sulla relativa messa a disposizione del pubblico nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di AIA di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Milano, la Giunta regionale promuove, mediante specifici provvedimenti amministrativi, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici interoperabili per l'elaborazione e la gestione dei dati ambientali derivanti dalle attività di controllo di competenza di Arpa Lombardia e dalle attività di controllo delle emissioni richieste dalle AIA, anche a fini di una fruizione dei dati da parte dei gestori degli impianti interessati.

2. Alle spese per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi interoperabili di elaborazione e gestione dei dati ambientali delle installazioni soggette ad AIA di cui al comma 1, stimate in euro 90.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019 incluse nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.'.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 42/2015)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 'Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2016) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 19 le parole '31 dicembre 2016' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2017'.

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/2016)

1. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 16 è così sostituito:

'Art. 16. (Norme transitorie e finali)

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino allo stesso termine.

2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) sono soggetti all'attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa l.r. 30/2006.'.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2019, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.