Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 04/11/2005 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni non finanziarie. |
Art. 2. Residui attivi e passivi. |
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005. |
Art. 4. Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004. |
Art. 5. Reiscrizioni di economie vincolate. |
Art. 6. Rideterminazione delle spese in annualità. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
Art. 8. Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della L.R. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge n. 350/2003. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.2.110 - L.R. 4 novembre 2005, n. 16.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
(B.U. 8 novembre 2005, n. 45 - S.O. n. 1).
Art. 1. Disposizioni non finanziarie.
1. Le classificazioni funzionali delle UPB d'entrata del bilancio di previsione sono modificate come indicato alla allegata tabella A.
2. Sono autorizzate, per l'esercizio 2005, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della
3. [Alla
a) dopo il comma 3 quater 2 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
«3 quater 3. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, prorogate ai sensi del comma 3 quater 2, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati dagli enti locali programmatori e regolatori e, in mancanza, fino al 31 dicembre 2005 o al nuovo termine eventualmente stabilito dalla normativa statale. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus*km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003.» ] [1].
4. Dalla data di entrata in vigore della
a)
b)
5. Alla
a) il primo e il quarto periodo del comma 34 dell'articolo 1 sono abrogati.
6. Al fine del recepimento delle osservazioni contenute nel rapporto di Audit della Commissione europea del 10 settembre 2004, fino alla chiusura della programmazione FSE 2000-2006, è sospesa l'applicazione dei commi 32 e 33 dell'articolo 1 della
[7. Chiunque non osservi le misure amministrative disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale relative alle limitazioni dell'utilizzo di specifici combustibili per uso civile è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.] [2]
[8. In attuazione dei principi di differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7 sono esercitate dai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e dalle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a quarantamila abitanti.] [3]
[9. Per la disciplina delle sanzioni di cui al comma 7 si applica la
10. [Alla
a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; il suo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.»;
b) dopo il comma 3 ter dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«3 quater. Qualora la durata dell'incarico di direttore generale sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 3-bis, comma 8, dei decreti di riordino, l'adempimento di cui al comma 4 del citato articolo 3 bis è compiuto entro dieci mesi dalla nomina e la valutazione di cui al comma 6 del medesimo articolo è effettuata entro il secondo mese antecedente la scadenza dell'incarico.»;
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 bis dei decreti di riordino; i relativi rapporti di lavoro sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato, che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.»;
d) al comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.» ] [5].
11. Il Fondo di rotazione denominato Foncooper - Regione Lombardia, istituito ai sensi della
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali o mediante l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del Titolo I della
13. Il Fondo di cui al comma 11 è alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla
14. Il Fondo di cui al comma 11 confluisce nel Fondo unico di cui all'articolo 7, comma 18, lettera a), della presente legge.
Art. 2. Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2004 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella B.
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005.
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 è determinato in € 1.015.431.645,50 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 1.015.431.645,50.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 1.015.431.645,50.
Art. 4. Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004.
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2004 è determinato in € 2.376.843.497,41. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2004 di € 3.637.653.956,71 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 6.014.497.454,12 in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 50 della
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 70 bis della
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 2.376.843.497,41 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della
3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
4. Gli oneri di ammortamento per il 2006 e 2007 valutati in € 92.399,00 all'anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 5.0.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2004 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 23.156.502,59;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 2.376.843.497,41;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 2.400.000.000,00;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 26.966.670,11 per il 2005 di competenza e di cassa, di € 1.004.721,20 di competenza per il 2006 e di € 953.075,74 di competenza per il 2007;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 28.404.140,10 per il 2005 di competenza e di cassa, di € 1.134.909,17 di competenza per il 2006 e di € 1.186.554,63 di competenza per il 2007;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 23.156.502,59.
6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2005 sono pari a C 55.370.774,21 di competenza e di cassa, di cui € 26.966.670,11 di parte corrente ed € 28.404.104,10 in conto capitale.
7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2006 e per il 2007 sono pari a € 2.139.630,37, di cui di parte corrente rispettivamente € 1.004.721,20 per il 2006 ed € 953.075,74 per il 2007 e in conto capitale € 1.134.909,17 per il 2006 ed € 1.186.554,63 per il 2007.
Art. 5. Reiscrizioni di economie vincolate.
1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2005 della somma di € 1.012.606,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1193 del 31 gennaio 2005, n. 1590 del 7 febbraio 2005, n. 4372 del 22 marzo 2005, n. 4890 dell'1 aprile 2005, n. 9533 del 22 giugno 2005 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2005 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, L.R. 34/78 e successive modificazioni)» è ridotta di € 1.012.606,00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 1.012.606,00.
Art. 6. Rideterminazione delle spese in annualità.
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della
2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2005 pari a € 7.467,00 di competenza e di cassa e per l'anno 2006 pari € 7.467,00 di competenza.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione delle istruttorie dirette al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di cui al
2. Le previsioni di entrata per gli anni 2005 e 2006 dell'introito derivante dal rilascio delle autorizzazioni ambientali integrate, di cui al
3. Per i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 17 della
4. È autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 100.000,00, derivante dai proventi per le sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 17 della
5. In relazione al recupero delle somme trasferite per interventi in campo energetico di cui alla Convenzione tra la Regione Lombardia e Aem-Gas s.p.a. per la realizzazione del progetto «Calore pulito e sicuro» è autorizzata, per l'anno 2005, la maggior entrata di € 2.000.000,00.
6. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 90.000.000,00 per l'anno 2006 e € 20.000.000,00 per l'anno 2007.
7. In relazione al maggior gettito dell'accisa erariale sulle benzine per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe di cui alla
8. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 25, della
9. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28-septies, comma 4, della
Iniziativa |
2005 |
2006 |
2007 |
Anziani |
- 1.065,00 |
.065,00 |
- 1.065,00 |
Beni culturali |
344.380,00 |
296.058,00 |
- 754.568,00 |
Accoglienza |
1,00 |
1,00 |
- 14.718,00 |
Viabilità primaria |
- 268.310,00 |
4.163,00 |
- 111.056,00 |
Montagna |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Rifiuti iniziativa decennale |
- 26.353,00 |
36,00 |
- 99.166,00 |
Rifiuti |
|
|
|
iniziativa ventennale |
- 15,00 |
.515,00 |
- 87.818,00 |
Periferie urbane |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Riqualificazione urbane |
- 19.909,00 |
.999,00 |
- 34.249,00 |
Territorio montano |
- 4.804,00 |
.201,00 |
- 1.201,00 |
Viabilità minore |
- 26.221,00 |
.894,00 |
- 124.248,00 |
Tutela acque |
- 86.569,00 |
.025,00 |
- 110.262,00 |
Mini alloggi |
- 33.770,00 |
2.297,00 |
- 65.143,00 |
Energia |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Edilizia scolastica |
1,00 |
117.165,00 |
- 473.615,00 |
Parcheggi |
0,00 |
1,00 |
- 105.874,00 |
Governo elettronico |
- 2.165,00 |
.768,00 |
- 120.684,00 |
Strutture alternative per anziani e portatori di handicap |
0,00 |
116.965,00 |
- 58.257,00 |
Impiantistica sportiva |
0,00 |
56.689,00 |
253.225,00 |
TOTALE € |
- 124.796,00 |
117.748,00 |
- 1.908.697,00 |
10. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la maggiore entrata di € 805.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà regionale.
11. È autorizzato per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 7.421.958,39 in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla
12. È istituito, ai sensi dell'articolo 72 della
13. È autorizzato, per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 100.000,00 in favore del Fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici della Giunta regionale che abbia partecipato direttamente alla progettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 18 della
14. Per la partecipazione della Regione alla realizzazione di progetti finanziati dalla Unione europea nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), ai sensi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, è autorizzata, a titolo di cofinanziamento, la spesa di € 350.000,00, € 500.000,00 ed € 700.000,00 rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007.
15. Per le spese di cui al comma 14, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della
16. Per il cofinanziamento regionale degli interventi di edilizia sanitaria previsti dagli atti integrativi all'Accordo di Programma Quadro in materia di sanità sottoscritto il 3 marzo 1999, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 21, della
17. Per le spese di cui al comma 16, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della
18. Al fine di rafforzare le strategie regionali di sostegno alla competitività delle imprese lombarde, in coerenza con gli indirizzi previsti nel DPEFR:
a) è istituito il fondo unico per il sostegno alle imprese, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente dalla legge finanziaria regionale e successivamente ripartita con provvedimento della Giunta regionale;
b) è autorizzata la capitalizzazione annuale di Finlombarda s.p.a., che per l'anno 2005 è stabilita in € 100.000.000,00.
19. Le maggiori risorse resesi disponibili per il triennio 2005/2007 di parte corrente derivanti dal presente articolo sono di € 32.339.436,15 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 89.900.000,00 per l'anno 2006 ed € 19.400.000,00 per l'anno 2007 di competenza.
20. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 114.319.796,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, di € 7.882.252,00 per l'anno 2006 ed € 7.912.697,00 per l'anno 2007 di competenza.
21. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
Art. 8. Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della
1. Sono autorizzate per il triennio 2005/2007 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 20.424.494,16 di competenza e di cassa, per l'anno 2005, € 353.422,00 di competenza, per l'anno 2006, mentre per l'anno 2007 le maggiori risorse di competenza disponibili ammontano a € 346.578,00.
4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 2, sono di € 2.509.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 11.000.000,00 di competenza, per l'anno 2006 e € 500.000,00 di competenza, per l'anno 2007.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2005/2007 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono € 41.001.960,40 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2006, e di € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2007.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono di € 101.792.474,05 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 211.543.041,60 di competenza, per l'anno 2006, ed € 386.613.357,32 di competenza, per l'anno 2007.
8. È autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2005 per € 35.094.637,27 e l'assunzione degli stessi di € 90.281.058,23 di competenza, per l'anno 2006, e di € 373.153.790,62 di competenza, per l'anno 2007, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 143 della
[2] Comma abrogato dall'art. 31 della
[3] Comma abrogato dall'art. 31 della
[4] Comma abrogato dall'art. 31 della
[5] Comma abrogato dall'art. 133 della