§ 5.3.2 - L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.
Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 sanzioni amministrative
Data:05/12/1983
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, individua secondo i principi del proprio ordinamento l'organo cui compete [...]
Art. 4.  Organi ed agenti accertatori.
Art. 5.  Contenuto del processo verbale di accertamento.
Art. 6.  Atti di accertamento e accesso ai luoghi.
Art. 7.  Procedura di prelevamento dei campioni.
Art. 8.  Sequestro e confisca.
Art. 9.  Limiti delle sanzioni.
Art. 10.  Riscossione ed esecuzione forzata.
Art. 11.  Coordinamento delle attività sanzionatorie.
Art. 12.  Norma finale.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Clausola d'urgenza.


§ 5.3.2 - L.R. 5 dicembre 1983, n. 90. [1]

Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(B.U. 9 dicembre 1983, n. 49, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie.

     1. Salvo quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub-delegate agli enti locali, singoli o associati, nonché alle comunità montane, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

     2. Resta fermo che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie accede alle funzioni di amministrazione attiva attribuite dall'ordinamento, ai sensi degli artt. 118, primo comma e 128 della Costituzione, direttamente a forme associative o consortili di enti locali, nonché alle comunità montane; in particolare, gli enti responsabili dei servizi di zona esercitano, a norma degli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti alla vigilanza igienico-sanitaria.

     3. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al precedente primo comma che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla regione, spetta alla regione stessa e si intende delegato o sub-delegato contestualmente alla delega delle stesse.

     4. Sono delegate o sub-delegate alle province le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla sezione III del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di caccia e pesca.

     5. Sono delegate o sub-delegate agli enti responsabili dei servizi di zona di cui alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale.

     6. Sono delegate o sub-delegate ai comuni le restanti funzioni amministrative riguardanti l'applicazione nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella sezione III del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6-bis. Spetta comunque agli enti indicati nei commi precedenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie per le quali le leggi regionali di settore deleghino agli enti stessi funzioni sanzionatorie o di vigilanza [1].

 

     Art. 2. Competenze.

     1. Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono per autorità competente gli enti indicati all'articolo precedente.

     2. Gli enti suddetti provvedono, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'erogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.

     3. Ove tali ordinamenti non dispongano in materia, provvede il legale rappresentante dell'ente, anche avvalendosi di personale cui siano affidate specifiche mansioni.

 

     Art. 3.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, individua secondo i principi del proprio ordinamento l'organo cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [2].

     2. Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione spetta al dirigente della competente struttura regionale [3].

 

     Art. 4. Organi ed agenti accertatori.

     1. Ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1 individua, con atto regolamentare, secondo i principi del proprio ordinamento, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Gli agenti di cui al comma precedente devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la giunta regionale può predisporre all'uopo un documento-tipo.

     3. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, a mente delle disposizioni contenute nelle leggi statali.

 

     Art. 5. Contenuto del processo verbale di accertamento.

     1. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24. novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

     a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

     c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

     d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

     e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

     f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

     g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

     i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

     l) la sottoscrizione del verbalizzante [2].

     2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

     3. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 6. Atti di accertamento e accesso ai luoghi.

     1. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza regionale o sub-regionale, gli agenti accertatori possono effettuare le attività e accedere ai luoghi indicati dall'art. 13, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'accesso ai luoghi di produzione e agli uffici è ammesso unicamente col rispetto delle norme sul segreto professionale e industriale, e avuto riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

 

     Art. 7. Procedura di prelevamento dei campioni.

     1. Nei casi previsti dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo predetto [2].

     2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge in misura non superiore nè inferiore di un quinto della cifra stabilita dall'art. 20, I comma, del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

     3. Con le stesse modalità si provvede agli aggiornamenti della somma entro 3 mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 20 del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

     4. Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

     5. Il medesimo provvedimento stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

 

     Art. 8. Sequestro e confisca.

     1. Nelle ipotesi di sequestro di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), i) e l) del precedente articolo 5, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica altresì l'ultimo comma del suddetto articolo 5.

     2. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.

     3. Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     4. In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricevuta.

     5. Si procede senza alcun avviso all'alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi 60 giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.

     6. Nei casi di confisca, qualora si tratti di numerario la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.

     7. In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 20 terzo e quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 9. Limiti delle sanzioni.

     1. Le sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale si intendono non inferiori a L. 4.000 nel limite minimo e non superiori a L. 20 milioni nel massimo, ancorché diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 10. Riscossione ed esecuzione forzata.

     1. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione; qualora le funzioni sanzionatorie accedano a funzioni delegate o sub-delegate, dette somme sono scomputate dagli importi dovuti dalla regione agli enti delegati o sub-delegati per l'esercizio della delega o della sub-delega.

     2. Per l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione la regione e gli enti delegati o sub-delegati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, si avvalgono del procedimento previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [2].

 

     Art. 11. Coordinamento delle attività sanzionatorie.

     1. Il coordinamento dell'esercizio delle funzioni delegate o sub- delegate di cui alla presente legge, nonché di quello delle funzioni amministrative svolte direttamente dall'amministrazione regionale e riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative, compete al presidente della giunta regionale.

 

          Art. 12. Norma finale.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché, in quanto compatibili le norme del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli articoli dal n. 1 al n. 14 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 14. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 28, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.