Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 16/02/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Normativa di riferimento). |
Art. 3. (Tipologia d’impianto). |
Art. 4. (Disposizione finanziaria). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 3.9.19 - L.R. 16 febbraio 2004, n. 1. [1]
Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore.
(B.U. 19 febbraio 2004, n. 8 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Lombardia, al fine di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e favorire il risparmio energetico stimolando gli utenti ad evitare lo spreco di risorse energetiche, si fa promotrice della trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in impianti autonomi mediante l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Art. 2. (Normativa di riferimento).
1. Gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000, debbono essere dotati per ogni singola unità immobiliare di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione dei consumi di energia calorica indipendenti tra loro, a norma del
2. [Per quanto riguarda le qualifiche professionali necessarie per l’abilitazione ad effettuare diagnosi sugli impianti termici ed eventuali successivi interventi sui medesimi, si osservano i criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 11030 (Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e l’Enea per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli operatori incaricati ai controlli sugli impianti termici in Regione Lombardia, come previsto dall’art. 11, comma 18, del d.p.r. 412/93 così come modificato e integrato dal d.p.r. 551/99)] [2].
Art. 3. (Tipologia d’impianto).
1. Gli aspetti tecnici relativi alla tipologia d’impianto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4. (Disposizione finanziaria).
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa in capitale di € 500.000,00.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di competenza e di cassa stanziate all’UPB 4.9.1.1.3.138 “Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l’utilizzo delle fonti rinnovabili” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.
3. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 31 della
[2] Comma abrogato dall’art. 12 della