Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 12/07/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 «Contratto di servizio» della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 16 «Funzioni delle province» della l.r. 26/2003) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 17 «Funzioni della Regione» della l.r. 26/2003) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della l.r. 26/2003) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della l.r. 26/2003) |
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 «Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse [...] |
Art. 7. (Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente») |
Art. 8. (Norme transitorie e finali) |
Art. 9. (Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.247 - L.R. 12 luglio 2007, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti
(B.U. 17 luglio 2007, n. 29 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 «Contratto di servizio» della
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 16 «Funzioni delle province» della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della
«b) l’approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del
Art. 3. (Modifiche all’articolo 17 «Funzioni della Regione» della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, del
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’approvazione, ai sensi dell’articolo 211 del
Art. 4. (Modifiche all’articolo 20 «Piani provinciali di gestione dei rifiuti» della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
«I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.».
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della
«Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3, comma 29, della
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole «o alla discarica;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;».
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 23 «Obiettivi di riciclo e recupero» della
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 6 «Norma di interpretazione autentica» della
1. L’articolo 6 della
Art. 7. (Modifiche della
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della
«b bis) dal 1º gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della
Art. 8. (Norme transitorie e finali)
1. Le province adottano i piani provinciali di cui all’articolo 20 della
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell’inerzia nel compimento dell’atto obbligatorio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della
4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l’accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all’impianto oggetto dell’istanza. In caso di mancata produzione dell’accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l’istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.
5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, della
6. In sede di procedura di rinnovo dell’autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma
4 dell’articolo 20 della
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l’approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l’individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non possono essere autorizzate discariche [2].
8. Entro il 30 giugno 2012, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all’utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la pericolosità nell’impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell'utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla
9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione', per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo [4].
Art. 9. (Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)
1. L’ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all’effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 2, la Giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l’ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 12 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della