§ 5.2.153 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:21/02/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 33/2007)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 20/2008)
Art. 3.  (Modifica alla l.r. 30/1999)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 50/1986)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 1/1985)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 20/1989)
Art. 7.  (Modifica alla l.r. 13/2003)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 1/2000)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 70/1983)
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 11/2009)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 12/2005)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 5/2007)
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 5/2002)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 26/2003)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 13/2001)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 24/2006)
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 5/2010)
Art. 19.  (Modifiche alla l.r. 19/2007)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 31/2008)
Art. 21.  (Modifica alla l.r. 10/2009)
Art. 22.  (Modifiche alla l.r. 34/1978)
Art. 23.  (Modifiche alla l.r. 6/2010)


§ 5.2.153 - L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011

(B.U. 25 febbraio 2011, n. 8 - suppl.)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 33/2007)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'6 bis. In conformità e nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed al fine di favorire l'uso, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006, la Giunta regionale, con apposita delibera, determina il funzionamento della piattaforma regionale Sintel di cui al comma 6 e del relativo elenco fornitori telematico.'.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 7 dell'articolo 29 è aggiunto il seguente:

'7 bis. La Giunta regionale assicura la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle dichiarazioni indicate al comma 7, delle retribuzioni annuali, dei curricula vitae, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I riferimenti ivi previsti alla Giunta regionale e al Presidente sono da intendersi riferiti all'Ufficio di Presidenza.';

c) al comma 4 dell'articolo 43 la parola 'permanenti' è sostituita dalla parola 'organizzative';

d) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

'1. In caso di istituzione di un'unica direzione generale, il direttore generale incaricato assume la denominazione di segretario generale del Consiglio regionale. Oltre alle competenze assegnate alla direzione generale, il segretario generale coordina l'azione delle strutture del Consiglio regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con la Giunta regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall'Ufficio di Presidenza.';

e) dopo il comma 1 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:

'1 bis. L'Ufficio di Presidenza può attribuire fino a due incarichi di vicesegretario generale, con il compito di coadiuvare il segretario generale. Il vicesegretario generale incaricato di sostituire il segretario generale in caso di vacanza, assenza o impedimento assume la denominazione di vicesegretario generale vicario.';

f) è soppresso il comma 4 dell'articolo 51;

g) al comma 2 dell'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) la parola 'temporanee' è sostituita dalle parole 'di progetto';

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

'd bis) funzioni di vicesegretario generale';

h) il comma 3 dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

'3. Con riferimento alle strutture organizzative, i dirigenti esplicano le funzioni di:

a) segretario generale o direttore generale;

b) dirigente di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);

c) dirigente di servizio;

d) dirigente di ufficio;

e) direttore di progetto;

f) dirigente con funzione ispettiva e di vigilanza.';

i) al comma 4 dell'articolo 61 dopo la parola 'bilancio' sono soppresse le parole 'della Regione da istituirsi nell'ambito concernente le spese';

j) il comma 7 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

'7. L'Ufficio di Presidenza può attribuire ai dirigenti l'incarico di dirigente di funzione specialistica di cui all'art. 57, comma 3, lettera b), l'incarico di direttore di progetto di cui all'art. 57, comma 3, lettera e), e gli incarichi di vicesegretario generale vicario e vicesegretario generale di cui all'art. 51. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui all'art. 59, commi da 4 a 9; in tal caso, il trattamento economico è rapportato ad una percentuale non superiore al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento per il direttore di progetto o di funzione specialistica; al 70 per cento del trattamento economico spettante al segretario generale per il vicesegretario generale; al 70 per cento del trattamento spettante al segretario generale per il vicesegretario generale vicario. Gli incarichi di dirigente di funzione specialistica e di direttore di progetto hanno durata massima, rispettivamente, di tre anni e diciotto mesi. Per la durata e le cause di risoluzione di diritto degli incarichi di vicesegretario generale si applica l'art. 59, comma 4. Quando l'incarico è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed assegnazione di un incarico professionalmente equivalente a quello in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.';

k) il comma 8 dell'articolo 61 è abrogato;

l) dopo il comma 9 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente:

'9 bis. Il Consiglio regionale assicura la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle dichiarazioni indicate al comma 9, delle retribuzioni annuali, dei curricula vitae, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti.';

m) i commi 10 e 11 dell'articolo 61 sono abrogati;

n) al comma 3 dell'articolo 85 le parole 'il Comitato per le pari opportunità' sono sostituite dalle parole 'il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' ;

o) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Art 86

(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del d.lgs. 165/2001.

2. Il Comitato è composto in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. La rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del Comitato sono definite d'intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è senza oneri aggiuntivi per la Regione.

6. Ogni riferimento normativo al Comitato per le pari opportunità o al comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è da intendersi riferito al Comitato unico di cui al comma 1.';

p) al comma 1 dell'articolo 91 dopo le parole 'trattamento lordo complessivamente dovuto' sono aggiunte le parole 'in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010';

q) dopo il comma 1 dell'articolo 91 è aggiunto il seguente:

'1 bis. A partire dall'anno 2012 la percentuale di cui al comma 1 è incrementata del 5 per cento l'anno, fino al raggiungimento, a regime, della percentuale del 100 per cento.'.

 

     Art. 3. (Modifica alla l.r. 30/1999)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

'Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità degli atti';

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

'Art. 34

(Bollettino ufficiale della Regione Lombardia)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati.

2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica su sito Internet dedicato, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. La consultazione è libera e gratuita.

4. Nel BURL sono pubblicati integralmente:

a) le leggi e i regolamenti della Regione, nonché i relativi testi coordinati;

b) le circolari esplicative di leggi regionali e gli atti di indirizzo rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti o che siano ritenuti di interesse diffuso;

c) i documenti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria.

5. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente:

a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i decreti del Presidente della Giunta la cui pubblicazione è obbligatoria per legge;

b) altri atti, compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione è prescritta dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

c) i provvedimenti, gli annunci legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge o richiesta dagli enti medesimi.

6. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. La pubblicazione integrale degli atti realizza il diritto di accesso agli stessi atti, in attuazione della presente legge e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

8. Il direttore responsabile del BURL è il dirigente della relativa struttura, iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti.

9. La Giunta regionale determina la struttura del BURL e le modalità per la sua pubblicazione.';

c) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis. (Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, i testi di legge sono promulgati con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale".

2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.'.

3. In attuazione dell'articolo 43, comma 1, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, i testi regolamentari sono emanati con una delle seguenti formule:

a) 'La Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', nei casi di cui all'articolo 42 dello Statuto;

b) 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', in caso di regolamenti di competenza consiliare.

4. Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 50/1986)

1. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole: 'che attengono alle finalità, di cui all'articolo 3 dello statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'che non abbiano fini di lucro e che siano coerenti con le disposizioni statutarie,';

b) l'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all'articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale e possono essere concessi dallo stesso Presidente.';

d) al comma 2 dell'articolo 7, dopo le parole: 'Il Presidente della Giunta' sono inserite le seguenti: 'fatta eccezione per il patronato';

e) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: 'dei precedenti artt. 6, 7 e 8' sono sostituite dalle seguenti: 'degli articoli 7 e 8'; le parole: 'al secondo comma dell'art. 3 dello statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'alla presente legge.'.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 1/1985)

1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: 'nell'ambito delle sue attribuzioni in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in conformità all'articolo 6, comma 5';

b) al comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure che abbiano maturato un periodo di studio all'estero, in qualità di studenti, non inferiore a tre anni consecutivi, certificati da regolare iscrizione e frequenza a istituti scolastici o anche università legalmente riconosciute nel paese.';

c) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: 'avvalendosi del comitato tecnico consultivo per l'emigrazione, di cui al successivo art. 7' sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole: ', avvalendosi anche del "Servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione" e degli "Osservatori territoriali del mercato del lavoro", di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27 giugno 1980, n. 95' sono soppresse;

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'Art. 3

(Esame del fenomeno migratorio)

1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi, la Regione può organizzare e sostenere studi, conferenze e seminari di approfondimento. La Regione di norma si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sentita la competente commissione consiliare.';

f) gli articoli da 4 a 8 sono abrogati;

g) al comma 2 dell'articolo 9 le parole: 'sovvenzioni annuali' sono sostituite dalla seguente: 'contributi'; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I criteri di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.';

h) i commi da 3 a 8 dell'articolo 9 sono abrogati;

i) il comma 4 dell'articolo 11 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 20/1989)

1. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola: 'approva' sono inserite le seguenti 'secondo linee guida definite dalla Giunta regionale';

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: 'e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo' sono sostituite dalle seguenti: 'di associazioni, fondazioni e di altri soggetti.';

c) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio regionale.';

d) l'articolo 4 è abrogato;

e) al comma 1 dell'articolo 5 le parole da: 'nomina un comitato tecnico scientifico' a: 'legge 28 febbraio 1987, n. 49' sono sostituite dalle seguenti: 'può costituire un comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).';

f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione può assegnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace.';

g) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'2. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del premio.'.

 

     Art. 7. (Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 4 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: ', costituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro,'.

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 27/2009) [1]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle ALER non si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legge.';

b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole: 'non superiore a 40.000,00 euro' sono inserite le seguenti: ', da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi generali al consumo,';

c) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

'2 bis. La convenzione tipo di cui al comma 2, per gli alloggi che non vengono assegnati dopo la prima procedura di ciascun anno e, comunque, per una quota non superiore al 50 per cento dei beneficiari, può altresì:

a) elevare la situazione economica considerata dalla lettera c) del comma 2, sino ad un massimo di 60.000 euro, da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi generali al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati;

b) definire la situazione economica delle seguenti categorie di beneficiari, sulla base degli indicatori e dei parametri di seguito indicati:

1) per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro, nel calcolo della situazione economica ISEE-ERP non si tiene conto dell'immobile nel quale è fissata la residenza del beneficiario dell'intervento, se di proprietà di quest'ultimo o di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza;

2) per i soggetti che costituiscono un nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 1/2004, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione ovvero che lo abbiano già costituito da non più di un anno dalla medesima data e non abbiano componenti di età superiore a trentacinque anni, la verifica della sussistenza della situazione economica ISEE-ERP avviene esclusivamente con riferimento al nucleo familiare del soggetto che ha avuto in assegnazione l'alloggio e ai dati reddituali e patrimoniali contenuti nell'ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nuovo nucleo, presentata prima della sottoscrizione del contratto di locazione.';

d) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

'Art. 44 bis. (Disposizioni comuni)

1. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 2, relativa all'indicizzazione del limite di accesso, e quelle di cui al comma 2 bis, si applicano a tutte le tipologie di canone di cui al presente capo.'.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera a) del comma 83 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

'a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui al Capo II della Parte II del decreto del Presidente della Reubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A);';

b) dopo la lettera a) del comma 83 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

'a bis) esecuzione degli accertamenti ed adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'articolo 70 del d.p.r. 380/2001; ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge recante 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011', continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Capo II della Parte II del d.p.r. 380/2001;'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 70/1983)

1. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica del Titolo V è sostituita dalla seguente: 'Collaudi';

b) gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 55 sono abrogati;

c) al comma 2 dell'articolo 38 le parole: 'alle lettere s-bis) e s-ter) del comma 1 dell'articolo 35,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla bonifica e smaltimento dei rifiuti da siti contaminati e alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo,';

d) il comma 4 dell'articolo 38 è abrogato;

e) al comma 9 dell'articolo 38 le parole: 'iscritti all'albo dei collaudatori' sono soppresse.

2. Sono fatti salvi gli incarichi di collaudo già conferiti sulla base delle norme abrogate dal presente articolo.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 11/2009) [2]

[1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 55 sono aggiunti i seguenti commi:

'1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e in applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 21/1992, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e dell'istituzione di apposito ruolo provinciale ai sensi dell'articolo 53, sono iscritti di diritto nel ruolo della provincia di Monza e della Brianza coloro che, alla data di istituzione dello stesso ruolo, risultano già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza.

1 ter. Hanno altresì diritto ad essere iscritti, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia di Monza e della Brianza, i soggetti:

a) che esercitano l'attività di conducente in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione di autonoleggio, nonché in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo, nel caso in cui la licenza o l'autorizzazione sia stata rilasciata da uno dei comuni della circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza;

b) che, iscritti al ruolo della provincia di Milano e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, non sono titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività di conducente di autovetture o natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale adibiti a servizi pubblici non di linea.

1 quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 ter, l'interessato deve presentare domanda scritta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011). A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57.'.]

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: 'ulteriori adempimenti di disciplina,' sono inserite le seguenti: 'anche in riferimento ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies,';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.

3 ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3 quater. L'autorità competente per la VAS:

a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;

b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;

d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3 quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3 sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.';

c) al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 le parole: 'articolo 55, comma 1, lettera b)' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 55, comma 4, lettera b)';

d) al comma 1 dell'articolo 22 le parole: 'mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).' Sono sostituite dalle seguenti: 'mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale, approvati ai sensi degli articoli 6 e 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).';

e) al comma 1 dell'articolo 25 le parole: 'la data del 31 marzo 2011' sono sostituite dalle seguenti: 'la data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater.';

f) dopo il comma 3 ter dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

'3 quater. I comuni che alla data del 30 settembre 2011 non hanno adottato il PGT non possono dar corso all'approvazione di piani attuativi del vigente PRG comunque denominati, fatta salva l'approvazione dei piani già adottati alla medesima data.';

g) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo 32 bis:

'Art. 32 bis. (Adempimenti del comune)

1. Nell'ambito delle procedure di cui ai capi II e III, il comune, dietro corresponsione dei diritti amministrativi e delle spese dovuti, è tenuto a corredare d'ufficio le domande di permesso di costruire o le denunce di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di sua competenza.';

h) al comma 1 dell'articolo 33 le parole: 'fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 3 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, nonché dai commi 3 e 3 bis';

i) il comma 2 dell'articolo 33 è abrogato;

j) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

'2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all'interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell'intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.';

k) al comma 13 dell'articolo 44 le parole: 'alla data del rilascio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla data di presentazione della richiesta';

l) dopo il comma 1 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Relativamente agli ambiti di cui all'articolo 10, comma 2, i comuni definiscono i criteri per l'individuazione delle destinazioni d'uso assicurando il rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, della incolumità pubblica, della sicurezza urbana, nonché della salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale.';

m) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 71 è aggiunta la seguente:

'c bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.';

n) il comma 1 dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

'1. Qualora l'autorizzazione paesaggistica non venga rilasciata o negata dagli enti competenti nei termini di legge, l'interessato può richiederla in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del d.lgs. 42/2004. Nel caso di richiesta alla Regione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31.';

o) al comma 1 dell'articolo 99 le parole: 'articolo 55, commi 1 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 55, commi 3 e 4';

p) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 è soppresso il seguente numero: '6'.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 5/2007)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole: 'non oltre il 30 giugno 2011' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre il 31 dicembre 2011'.

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 5/2002)

1. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato è aggiunta la seguente:

'f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.'.

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle regioni interessate, previa intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2002.

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell'articolo 20 è abrogato;

b) il primo periodo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'I piani provinciali hanno efficacia quinquennale, fermo restando quanto disposto dal comma 5 bis.';

c) al secondo periodo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 20 le parole: 'dei comuni e delle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'dei comuni, degli enti gestori delle aree protette e delle comunità montane';

d) dopo il comma 5 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. L'adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti deve comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione, in attuazione dell'articolo 13 bis, assegna alla provincia inadempiente un termine di sessanta giorni per provvedere.

5 ter. Alla pianificazione provinciale di gestione dei rifiuti si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del d. lgs. 152/2006.';

e) dopo il comma 6 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Le province avviano le procedure di adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti almeno diciotto mesi prima della scadenza del termine quinquennale di validità del piano stesso.'.

2. A decorrere dal 1° settembre 2011, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 26/2003 è abrogata.

3. Dopo la lettera h quater) del comma 1 dell'articolo 44 è aggiunta la seguente:

'h quinquies) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.'.

4. All'introito delle somme provenienti alla Regione dall'applicazione del comma 3 si provvede con l'UPB 3.1.7 'Fitti e canoni', iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 13/2001)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 8 le parole 'ai commi 2 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'al presente articolo';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l'immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.

3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:

a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell'autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell'evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;

b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all'orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.'.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell'edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell'Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), detta disposizioni per:

a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell'involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l'uso delle fonti rinnovabili;

b) regolare l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili;

c) estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore. Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale può definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste l'impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo;

d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;

e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento.';

b) al comma 1 bis dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', mediante la quale viene definito un importo unico valevole su tutto il territorio regionale per ciascuna fascia di potenza degli impianti, con possibilità di utilizzo di un software unico di rete per il versamento degli oneri, indipendentemente dagli enti ai quali competono.';

c) dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

'1 ter. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) si applicano anche al proprietario o al conduttore dell'impianto termico che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico possa realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente.

1 quater. L'affidamento ad un terzo delle responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), comporta il rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, incluso l'obbligo di dichiarare le attività che possono essere delegate ad altre imprese.';

d) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

'd) i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;';

e) alla fine del comma 3 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole: ', né all'accreditamento all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica.';

f) il comma 4 bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'4 bis. L'attestato di certificazione energetica (ACE), redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme, all'atto stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalla deliberazione della Giunta regionale in materia. A decorrere dal 1° settembre 2011, l'ACE acquista efficacia con l'inserimento, nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del soggetto certificatore che lo ha asseverato.';

g) dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

'4 sexies. Qualora il proprietario dell'edificio intenda avvalersi di incentivi subordinati al conseguimento di prestazioni energetiche superiori ai valori limite stabiliti dalla disciplina regionale, il comune può subordinare l'inizio dei lavori al versamento di un contributo, predeterminato su base volumetrica dal comune medesimo, nel rispetto delle indicazioni emanate con idoneo provvedimento regionale, con cui finanziare un fondo finalizzato a coprire i costi per l'esecuzione, anche mediante il supporto di soggetti esterni all'ente, di controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto dichiarato dal proprietario. Il presente comma non si applica a edifici monofamiliari e comunque a quelli con volume inferiore a 2000 metri cubi.';

h) dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 sono inseriti i seguenti:

'1 ter. Il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal d.p.r. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991.

1 quater. Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio.';

i) il primo periodo del comma 17 quater dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 10/1991, redatta secondo le disposizioni regionali, incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 euro e 15.000 euro.';

j) al terzo periodo del comma 17 quater dell'articolo 27, dopo le parole: 'Se la difformità comporta' sono aggiunte le seguenti: 'la violazione delle prescrizioni relative all'uso delle fonti rinnovabili o'.

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'2 bis. La Commissione istruttoria regionale si avvale di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. Gli esperti partecipano all'attività della Commissione istruttoria regionale nel rispetto dei termini di legge; il regolamento ne indica il numero, la durata dell'incarico e le modalità di avvalimento.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Alle spese di cui all'articolo 3 comma 2 bis si fa fronte con le risorse allocate all'U.P.B 4.2.1.184 'Spese generali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.'.

 

     Art. 19. (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica dell'articolo 7 bis è sostituita dalla seguente: 'Programmazione degli interventi di edilizia scolastica e istituzione del Fondo per l'edilizia scolastica';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 bis sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica, è istituito presso Finlombarda s.p.a. il Fondo per l'edilizia scolastica.

3 ter. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 7.600.000 euro ed è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del Fondo sono definite con apposita convenzione.';

c) dopo il comma 6 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettera c), dotate di aree e strumentazione connesse all'esercizio di un'attività aziendale, possono utilizzare tali spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con l'offerta formativa; a tal fine predispongono uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.';

d) al comma 2 bis dell'articolo 34 dopo le parole: 'Per le spese di cui all'articolo 7 bis, comma 1' sono inserite le seguenti: 'e commi 3 bis e 3 ter'.

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 2 dell'articolo 79 bis le parole: '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2012'.

 

     Art. 21. (Modifica alla l.r. 10/2009)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 9 dell'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:

'Le cauzioni prestate a garanzia delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico sono dovute nei soli casi in cui il canone annuo e la relativa imposta regionale risultino di importo complessivo superiore a 300 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un'annualità di canone a cui si aggiunge l'imposta regionale, ove dovuta.'.

 

     Art. 22. (Modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 52 le parole 'dall'articolo 20 dello statuto' sono sostituite dalle seguenti parole 'dall'art. 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia';

b) al comma 2 dell'articolo 52 sono soppresse le parole: 'costituite dalle entrate accertate e riscosse, dalle spese impegnate e pagate nonché dall'eventuale differenza per ogni capitolo'.

 

     Art. 23. (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'Art. 5

(Distretti del commercio)

1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.';

b) il comma 11 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'11. E' prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di costruire, fatta salva la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.';

c) il comma 15 dell'articolo 6 è abrogato;

d) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:

'g bis) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.';

e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'Art. 20

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

8. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

9. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.';

f) i commi 3 e 4 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

'3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.';

g) al comma 6 dell'articolo 21 nell'ultimo periodo le parole 'o società di persone' sono sostituite dalle seguenti 'o giuridica';

h) al comma 9 dell'articolo 21 le parole 'mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6' sono abrogate e, dopo le parole 'comma 4.' È aggiunto il seguente periodo: 'L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7.';

i) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

'1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.';

j) al comma 5 dell'articolo 24 le parole 'di residenza' sono abrogate;

k) al comma 3 dell'articolo 25 le parole 'di residenza del subentrante' sono sostituite dalle seguenti 'nel quale il subentrante intende avviare l'attività.';

l) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 27 le parole 'servizio militare' sono sostituite dalla seguente 'infortunio';

m) la lettera f) del comma 4 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

'f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.';

n) il comma 6 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.';

o) il comma 7 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.';

p) dopo il comma 7 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

'7 bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.';

q) la rubrica dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente: 'Confisca';

r) il comma 1 dell'articolo 33 è abrogato;

s) al comma 2 dell'articolo 33 le parole 'Nell'ipotesi di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'In caso di confisca delle merci' e le parole 'sequestro cautelare delle merci' sono sostituite dalle seguenti 'sequestro cautelare delle stesse';

t) al comma 4 dell'articolo 33 le parole 'ai sensi del comma 1' sono abrogate;

u) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 33 dopo le parole 'in tal caso le' sono aggiunte le seguenti 'attrezzature e le';

v) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

'Art. 65

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.

5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.';

x) il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

'1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.';

y) al comma 2 dell'articolo 66 le parole 'comma 4' sono sostituite dalle seguenti 'comma 5';

w) il comma 3 dell'articolo 66 è abrogato;

z) ai commi 2 e 3 dell'articolo 69 dopo le parole 'trasferimento di sede' sono aggiunte le seguenti: 'per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68';

aa) al comma 10 dell'articolo 103 è aggiunto in fine il seguente periodo ', nonché in materia di responsabilità sociale di impresa, con particolare riferimento a specifiche azioni di conciliazione famiglia/lavoro.'.


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 4 aprile 2012, n. 6.