§ 2.3.61 - L.R. 16 marzo 2007, n. 9.
Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:16/03/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Azioni e funzioni del Garante)
Art. 3.  (Nomina, incompatibilità, decadenza)
Art. 4.  (Commissione consultiva del Garante)
Art. 5.  (Trattamento economico e budget annuale)
Art. 6.  (Sede, organizzazione e struttura)
Art. 7.  (Rapporti con Autorità di Garanzia)
Art. 8.  (Relazioni agli organi istituzionali)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Norma di prima applicazione)


§ 2.3.61 - L.R. 16 marzo 2007, n. 9.

Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

     2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

     3. L’azione del Garante viene esercitata nell’ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

     a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;

     b) Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;

     c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

     4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

 

     Art. 2. (Azioni e funzioni del Garante)

     1. L’azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

     a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della cultura dei diritti umani;

     b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;

     c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;

     d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

     2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

     a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

     b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

     c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

     d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell’abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

     e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

     f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

     g) concorre alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

     h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

     i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

     j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

     k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell’area minorile, favorendo l’organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

     l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;

     m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l’introduzione del mediatore culturale per l’infanzia;

     n) collabora all’attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall’Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all’articolo 30 della l.r. 12/2006;

     o) cura la tenuta dell’elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;

     p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

     q) favorisce, anche mediante l’indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all’infanzia ed all’adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle “città amiche delle bambine e dei bambini”, della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

     r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all’interno del mondo della scuola;

     s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;

     t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

     3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:

     a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;

     b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

     c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell’istruzione e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;

     d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell’azione degli Enti locali a tutela dei minori.

 

     Art. 3. (Nomina, incompatibilità, decadenza) [1]

     1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all’insediamento del successore.

     2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.

     3. Per l’elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l’elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un’adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.

     4. Non possono essere eletti Garante:

     a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;

     b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;

     c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla l.r. 12/2006;

     d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

     e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;

     f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell’attenzione del Garante.

     5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

 

     Art. 4. (Commissione consultiva del Garante)

     1. E’ istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.

     2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.

     3. La Commissione è così composta:

     a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;

     b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.

     4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.

     5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 5. (Trattamento economico e budget annuale) [2]

     1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al 18 per cento dell’indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali [3].

     2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto [4].

 

     Art. 6. (Sede, organizzazione e struttura) [5]

     1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione [6].

     2. Nella riunione d’insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna.

 

     Art. 7. (Rapporti con Autorità di Garanzia) [7]

     1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

 

     Art. 8. (Relazioni agli organi istituzionali) [8]

     1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che viene  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Norma di prima applicazione)

     1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all’elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     1 bis. In via transitoria e fino all’effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell’ articolo 2 [9].


[1] Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[2] Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[5] Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[7] Articolo già modificato dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 nel testo che si riporta di seguito:"Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività". Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 è, poi, stato abrogato dall'art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6.

[8] Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.