Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 07/08/2017 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 25/2006) |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.1.97 - L.R. 7 agosto 2017, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
(B.U. 11 agosto 2017, n. 13)
Art. 1. (Autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Fermo restando il valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dal personale del comparto al 29 dicembre 2014, data di entrata in vigore del comma 6 ter dell’articolo 8 ter della
2. Con successivo atto ricognitivo, adottato ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, della citata
3. Per consentire il necessario complessivo riordino di competenze e funzioni, il personale alla data del 1° gennaio 2017 destinatario dell'istituto della Vice dirigenza mantiene le deleghe di funzioni e le retribuzioni, di posizione e di risultato, corrispondenti agli incarichi conferiti sino alla naturale scadenza dei medesimi, coincidente con il 31 dicembre 2017, termine entro il quale verranno ridefiniti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, gli assetti generali delle posizioni organizzative e di Alta professionalità presenti nell'organizzazione consiliare.
4. Al fine di avviare le procedure per l’individuazione delle posizioni organizzative corrispondenti che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2017, il personale a cui era stato conferito tale incarico mantiene, sino alla data di assegnazione della posizione organizzativa o comunque sino al 31 dicembre 2017, il relativo trattamento economico.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della
2. Il comma 3 dell’articolo 23 bis della
3. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.