Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 20/12/2012 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) |
Art. 2. (Sostituzione del Capo I e del Capo II della l.r. 3/1987) |
Art. 3. (Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990) |
Art. 5. (Inserimento degli articoli 4 ter e 4 quater della l.r. 38/1990) |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria)) |
Art. 8. (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) |
Art. 9. (Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali) |
Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 11. (Abrogazioni) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.53 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 48.
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(B.U. 21 dicembre 2012, n. 24)
CAPO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SPESE PER L’INDENNITÀ DI CARICA, DI ESERCIZIO DEL MANDATO E LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Sostituzione del Capo I e del Capo II della
1. (Omissis) [2].
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DI MEZZI E DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI
Art. 3. (Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della
1. (Omissis) [3].
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 bis della
1. (Omissis) [4].
Art. 5. (Inserimento degli articoli 4 ter e 4 quater della
1. (Omissis) [5].
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 4 quinquies della
1. (Omissis) [6].
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA)
Art. 7. (Modifiche alla
1. (Omissis) [7].
2. (Omissis) [8].
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE E RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E REVISIONE DI ENTI, AGENZIE ED ORGANISMI REGIONALI
Art. 8. (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) [9]
1. Il presente articolo disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale, nonché sulle modalità di assunzione del personale.
2. La disciplina contenuta nel presente articolo è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento e, in particolare, dal
b) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione.
3. La Regione al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 può:
a) costituire, assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano:
1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;
3) servizi finanziari per la Regione;
b) può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.
4. Ai fini del comma 3:
a) per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità Europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;
b) per centrali di committenza si intendono, le società che come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 33, del
5. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 10 della
a) Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla
b) Società regionale della Liguria per l’internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons.p.A. di cui alla
c) Società tecnica regionale che risulterà, ai sensi della
d) Ligurcapital S.p.A. ;
e) I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, di cui all’articolo 25 della
f) Liguria Ricerche S.p.A., società unipersonale costituita per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, della
6. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, lettera a), la Regione adotta le misure di cui all’articolo 4, comma 1, del
7. Il processo, già in corso, di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 4 del
8. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 3.
9. Le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle di cui alla lettera b), cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all’affidamento diretto di incarichi.
10. Per quanto concerne le società di cui alla al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, la composizione degli organi è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali ed, in particolare, dall’articolo 4, commi 4 e 5, del citato
11. Per quanto concerne la gestione del personale le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 4, commi 9, 10, 11, del medesimo
12. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo e di quanto previsto dal comma 8. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 12, del
13. Fino alla conclusione del processo di fusione previsto dalla
Art. 9. (Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali)
1. Al fine di garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dallo Stato, il contenimento della spesa e il conseguimento di obiettivi di efficacia, il presente articolo detta norme di razionalizzazione e revisione degli enti, agenzie od organismi del sistema regionale. A tal fine, la Regione sopprime o accorpa o assicura la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie od organismi di cui al comma 2.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del settore regionale allargato come individuati con deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2012, n. 303 in attuazione dell'articolo 25 della
3. Il presente articolo non si applica al Centro regionale per la ricerca e l’innovazione già soppresso con la
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende ed enti appartenenti al settore sanitario regionale. Non si applicano, altresì, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) e all’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) che ricevono contributi derivanti dal Fondo sanitario a cui si applicano le riduzioni e i vincoli stabiliti per il settore sanitario. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli enti che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi o culturali.
4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti parco di cui alla
4 ter. Gli enti parco di cui al comma 4 bis riducono i costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la Giunta regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all’interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni [12].
4 quater. Al fine di cui al comma 4 bis si tiene conto:
a) delle riduzioni di spesa già conseguite negli anni 2010/2011, anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel
b) del maggior costo derivante da funzioni ulteriori attribuite agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal 2009 con copertura limitata delle relative spese, con particolare riferimento alle funzioni in tema di biodiversità, di rete escursionistica, di gestione delle foreste regionali;
c) del maggior costo derivante dal trasferimento di personale proveniente dalle soppresse comunità montane per effetto dell’articolo 12 della
d) delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013 [13].
5. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza del sistema regionale e al fine di un miglior coordinamento nell’esercizio delle funzioni, entro il 30 settembre 2013, la Regione con apposita legge istituisce un unico Ente per la gestione delle competenze nelle materie dei servizi per l’impiego, delle politiche formative, del lavoro, dell’istruzione e del diritto allo studio in cui confluiscono le competenze dell’Agenzia Liguria Lavoro e dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla
6. [A far data dal 30 settembre 2013 è istituito l’Ente Parchi Liguri e gli enti di gestione delle aree protette istituite con la
a) Montemarcello – Magra;
b) Portofino;
c) Aveto;
d) Antola;
e) Beigua;
f) Alpi Liguri] [14].
7. [Con apposita legge regionale si procede alle necessarie modifiche della citata
8. La Regione promuove l’accorpamento di enti di derivazione regionale, provinciale e comunale anche con natura giuridica privata operanti nel settore della cultura aventi finalità analoghe per il potenziamento dell’offerta di servizi e la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura.
9. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riduce in misura pari al 20 per cento gli oneri finanziari relativi ai seguenti enti:
a) Istituto Regionale per la Floricoltura;
b) Agenzia regionale per la promozione Turistica In Liguria.
10. Al fine di cui al comma 9 si tiene conto delle riduzioni già operate dalla Regione nell’anno 2011 anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel
11. Al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense non sono concessi contributi con oneri a carico della Regione.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui dell’articolo 2 del
2. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui alla
3. Relativamente alla misura dell’assegno di fine mandato, fatto salvo quanto già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri e agli Assessori in carica nelle legislature precedenti alla X, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 2, della
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli Assessori esterni, in carica dalla IX legislatura, sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione delle norme relative all’assegno vitalizio.
5. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura l’importo del contributo obbligatorio per assegni vitalizi è calcolato sull’indennità di carica indipendentemente da eventuali trattenute effettuate ai sensi della
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’Ufficio di Presidenza, al fine di salvaguardare i finanziamenti relativi ai contratti stipulati entro la IX legislatura, può ridurre nel limite massimo del 30 per cento le risorse concretamente erogate nell’anno 2012. Tali risorse sono esclusivamente destinate al finanziamento delle spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del
7. Le spese per le attività, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del
8. Fermo restando il divieto di contribuzione per partiti e movimenti politici, di cui all’articolo 2, comma 3, della
9. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’articolo 2, comma 4, della
10. Sino all’approvazione dell’ultimo rendiconto relativo alla naturale scadenza della IX legislatura il Collegio attualmente in carica ai sensi dell’articolo 8 ter della
11. Con l’approvazione della presente legge si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) del
Art. 11. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 37 della
b) gli articoli 8 bis e 9 della
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge entrano in vigore con riferimento all’esercizio finanziario 2013.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge entrano in vigore dalla X legislatura.
3. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della
Allegato “A” (Articoli 2 e 4 ter
(Omissis) [16]
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Sostituisce il Capo I e il Capo II della
[3] Sostituisce gli articoli 2, 3, 4 della
[4] Sostituisce l'art. 4 bis della
[5] Inserisce gli articoli 4 ter e 4 quater nella
[6] Inserisce l'art. 4 quinquies nella
[7] Modifica il comma 1 dell’art. 8 ter della
[8] Inserisce l'art. 12 bis nella
[9] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[10] Comma così modificato dall'art. 12 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 della
[12] Comma inserito dall'art. 1 della
[13] Comma inserito dall'art. 1 della
[14] Comma abrogato dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Aggiunge l'allegato A alla L.R. 19 dicembre 1990, n. 38. Allegato così collazionato in data 15 gennaio 2013.