§ 1.3.53 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 48.
Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:20/12/2012
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 2.  (Sostituzione del Capo I e del Capo II della l.r. 3/1987)
Art. 3.  (Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990)
Art. 5.  (Inserimento degli articoli 4 ter e 4 quater della l.r. 38/1990)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria))
Art. 8.  (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)
Art. 9.  (Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali)
Art. 10.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.53 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 48.

Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 24)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SPESE PER L’INDENNITÀ DI CARICA, DI ESERCIZIO DEL MANDATO E LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Sostituzione del Capo I e del Capo II della l.r. 3/1987)

     1. (Omissis) [2].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DI MEZZI E DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI

 

     Art. 3. (Sostituzione degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 bis della l.r. 38/1990)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Inserimento degli articoli 4 ter e 4 quater della l.r. 38/1990)

     1. (Omissis) [5].

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 4 quinquies della l.r. 38/1990)

     1. (Omissis) [6].

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA)

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria))

     1. (Omissis) [7].

     2. (Omissis) [8].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE E RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E REVISIONE DI ENTI, AGENZIE ED ORGANISMI REGIONALI

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) [9]

     1. Il presente articolo disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale, nonché sulle modalità di assunzione del personale.

     2. La disciplina contenuta nel presente articolo è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento e, in particolare, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     b) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione.

     3. La Regione al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 può:

     a) costituire, assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano:

     1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;

     2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;

     3) servizi finanziari per la Regione;

     b) può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.

     4. Ai fini del comma 3:

     a) per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità Europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;

     b) per centrali di committenza si intendono, le società che come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni, svolgano le attività indicate dall’articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne la Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della regione Liguria ad una società di progettazione Informatica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera a), la Regione conferma il controllo diretto o indiretto sulle seguenti società:

     a) Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modifiche ed integrazioni;

     b) Società regionale della Liguria per l’internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons.p.A. di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri);

     c) Società tecnica regionale che risulterà, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), dal processo di fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l. di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), Agenzia regionale per l’Energia della Liguria S.p.A. di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni ed Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. di cui alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni;

     d) Ligurcapital S.p.A. ;

     e) I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, di cui all’articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni;

     f) Liguria Ricerche S.p.A., società unipersonale costituita per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, lettera a), la Regione adotta le misure di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012. Qualora nelle attività svolte dalle anzidette società vi siano rami di attività che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, gli stessi sono acquisiti dalle società di cui al comma 4 con caratteristiche più analoghe.

     7. Il processo, già in corso, di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, è completato mediante la cessione delle quote o la liquidazione di tutte le società non aventi più le caratteristiche di cui al comma 3.

     8. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 3.

     9. Le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle di cui alla lettera b), cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all’affidamento diretto di incarichi.

     10. Per quanto concerne le società di cui alla al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, la composizione degli organi è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali ed, in particolare, dall’articolo 4, commi 4 e 5, del citato d.l. 95/2012 così come convertito.

     11. Per quanto concerne la gestione del personale le società di cui al comma 3, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 4, commi 9, 10, 11, del medesimo d.l. 95/2012 così come convertito, qualora rientrino nel campo di applicazione degli stessi e fatti salvi i contratti vigenti [10].

     12. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo e di quanto previsto dal comma 8. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 12, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

     13. Fino alla conclusione del processo di fusione previsto dalla l.r. 6/2011 la Regione mantiene la propria partecipazione nelle società ARRED S.p.A. di cui alla l.r. 33/2008, ARE S.p.A. di cui alla l.r. 22/2007 e Infrastrutture S.r.l. di cui alla l.r. 63/2009. Il processo di fusione deve comunque essere concluso entro il 2013.

 

     Art. 9. (Disposizioni per la razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali)

     1. Al fine di garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dallo Stato, il contenimento della spesa e il conseguimento di obiettivi di efficacia, il presente articolo detta norme di razionalizzazione e revisione degli enti, agenzie od organismi del sistema regionale. A tal fine, la Regione sopprime o accorpa o assicura la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli oneri finanziari relativi agli enti, agenzie od organismi di cui al comma 2.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del settore regionale allargato come individuati con deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2012, n. 303 in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

     3. Il presente articolo non si applica al Centro regionale per la ricerca e l’innovazione già soppresso con la legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio). Non si applica, altresì, alla Centrale Regionale di acquisto e all’Agenzia Sanitaria Regionale già accorpate con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)).

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende ed enti appartenenti al settore sanitario regionale. Non si applicano, altresì, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) e all’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) che ricevono contributi derivanti dal Fondo sanitario a cui si applicano le riduzioni e i vincoli stabiliti per il settore sanitario. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli enti che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi o culturali.

      4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti parco di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni [11].

     4 ter. Gli enti parco di cui al comma 4 bis riducono i costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la Giunta regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all’interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni [12].

     4 quater. Al fine di cui al comma 4 bis si tiene conto:

     a) delle riduzioni di spesa già conseguite negli anni 2010/2011, anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alla riduzione delle spese relative agli organi direttivi degli enti parco;

     b) del maggior costo derivante da funzioni ulteriori attribuite agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal 2009 con copertura limitata delle relative spese, con particolare riferimento alle funzioni in tema di biodiversità, di rete escursionistica, di gestione delle foreste regionali;

     c) del maggior costo derivante dal trasferimento di personale proveniente dalle soppresse comunità montane per effetto dell’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013 [13].

     5. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza del sistema regionale e al fine di un miglior coordinamento nell’esercizio delle funzioni, entro il 30 settembre 2013, la Regione con apposita legge istituisce un unico Ente per la gestione delle competenze nelle materie dei servizi per l’impiego, delle politiche formative, del lavoro, dell’istruzione e del diritto allo studio in cui confluiscono le competenze dell’Agenzia Liguria Lavoro e dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni. Il nuovo Ente succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti di cui al presente comma.

     6. [A far data dal 30 settembre 2013 è istituito l’Ente Parchi Liguri e gli enti di gestione delle aree protette istituite con la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni sono trasformati nelle seguenti sezioni territoriali:

     a) Montemarcello – Magra;

     b) Portofino;

     c) Aveto;

     d) Antola;

     e) Beigua;

     f) Alpi Liguri] [14].

     7. [Con apposita legge regionale si procede alle necessarie modifiche della citata l.r. 12/1995 e, in particolare, alla definizione delle funzioni e degli organi dell’Ente Parchi Liguri] [15].

     8. La Regione promuove l’accorpamento di enti di derivazione regionale, provinciale e comunale anche con natura giuridica privata operanti nel settore della cultura aventi finalità analoghe per il potenziamento dell’offerta di servizi e la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura.

     9. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riduce in misura pari al 20 per cento gli oneri finanziari relativi ai seguenti enti:

     a) Istituto Regionale per la Floricoltura;

     b) Agenzia regionale per la promozione Turistica In Liguria.

     10. Al fine di cui al comma 9 si tiene conto delle riduzioni già operate dalla Regione nell’anno 2011 anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nei successivi provvedimenti legislativi statali.

     11. Al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense non sono concessi contributi con oneri a carico della Regione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)

     1. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui dell’articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012 conferma, a decorrere dalla X legislatura, l’abrogazione degli assegni vitalizi già prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

     2. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui alla l.r. 35/2011 relative all’applicazione del Capo III della l.r. 3/1987 ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura; pertanto, sono fatti salvi i trattamenti in erogazione e quelli da erogare al verificarsi delle condizioni previste nel suddetto Capo. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

     3. Relativamente alla misura dell’assegno di fine mandato, fatto salvo quanto già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri e agli Assessori in carica nelle legislature precedenti alla X, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 2, della l.r. 3/1987 come modificato dalla presente legge.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 agli Assessori esterni, in carica dalla IX legislatura, sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione delle norme relative all’assegno vitalizio.

     5. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura l’importo del contributo obbligatorio per assegni vitalizi è calcolato sull’indennità di carica indipendentemente da eventuali trattenute effettuate ai sensi della l.r. 3/1987 come modificata dalla presente legge.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’Ufficio di Presidenza, al fine di salvaguardare i finanziamenti relativi ai contratti stipulati entro la IX legislatura, può ridurre nel limite massimo del 30 per cento le risorse concretamente erogate nell’anno 2012. Tali risorse sono esclusivamente destinate al finanziamento delle spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012.

     7. Le spese per le attività, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 38/1990 così come sostituito dalla presente legge.

     8. Fermo restando il divieto di contribuzione per partiti e movimenti politici, di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 38/1990 come sostituito dalla presente legge, sino alla naturale scadenza della IX legislatura rimangono fermi i finanziamenti di cui ai commi 6 e 7 per i Gruppi consiliari, già composti da un solo Consigliere o che risultino successivamente così costituiti, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

     9. Sino alla naturale scadenza della IX legislatura, l’articolo 2, comma 4, della l.r. 3/1987, così come modificato dalla presente legge, si applica anche ai Consiglieri che ricoprono l’incarico di Vice Presidente del Gruppo.

     10. Sino all’approvazione dell’ultimo rendiconto relativo alla naturale scadenza della IX legislatura il Collegio attualmente in carica ai sensi dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006, oltre alle funzioni già attribuite dalla presente legge o dal Regolamento di contabilità, esercita il controllo sulle restanti Aree Previsionali di Base del bilancio dell’Assemblea Legislativa. Rimangono ferme le determinazioni già assunte dall’Ufficio di Presidenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge relativamente ai compensi riconosciuti.

     11. Con l’approvazione della presente legge si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012 e all’articolo 14, comma 1, lettera d) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 37 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali);

     b) gli articoli 8 bis e 9 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge entrano in vigore con riferimento all’esercizio finanziario 2013.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge entrano in vigore dalla X legislatura.

     3. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 38/1990 come sostituito dalla presente legge e quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 38/1990, come sostituito dalla presente legge, che entrano in vigore dalla X legislatura e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall’articolo 10 della presente legge.

 

 

Allegato “A” (Articoli 2 e 4 ter l.r. 38/1990)

(Omissis) [16]


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Sostituisce il Capo I e il Capo II della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[3] Sostituisce gli articoli 2, 3, 4 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[4] Sostituisce l'art. 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[5] Inserisce gli articoli 4 ter e 4 quater nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[6] Inserisce l'art. 4 quinquies nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[7] Modifica il comma 1 dell’art. 8 ter della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[8] Inserisce l'art. 12 bis nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[9] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[16] Aggiunge l'allegato A alla L.R. 19 dicembre 1990, n. 38. Allegato così collazionato in data 15 gennaio 2013.