Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 27/12/2011 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)) |
Art. 2. (Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)) |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile)) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) |
Art. 7. (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)) |
Art. 9. (Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) |
Art. 10. (Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE) |
Art. 11. (Disposizioni per il recupero di materiale) |
Art. 12. (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...] |
Art. 14. (Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel [...] |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private)) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)) |
Art. 17. (Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale)) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del [...] |
Art. 20. (Proroga di termini) |
Art. 21. (Abrogazione) |
Art. 22. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.125 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012
(B.U. 28 dicembre 2011, n. 24)
Art. 1. (Modifica alla
1. (Omissis) [1].
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di rendere immediatamente operativo il programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni per l’anno 2012, le risorse derivanti da decadenza del finanziamento o revoca nel corso del 2011 sono destinate, fino alla concorrenza massima di 615.000,00 euro, al relativo programma.
Art. 2. (Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse)
1. Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come beneficiarie le Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della
2. I termini di conclusione degli interventi finanziati con risorse regionali a favore delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della
3. Il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato a stabilire un nuovo termine per la conclusione degli interventi di cui al comma 2, tenendo conto del tempo di sospensione trascorso e di eventuali ulteriori ritardi che tale sospensione abbia prodotto. Restano fermi i termini per la conclusione o rendicontazione degli interventi stabiliti da normative statali.
Art. 3. (Modifiche alla
1. (Omissis) [2].
2. (Omissis) [3].”
3. (Omissis) [4].
4. (Omissis) [5].
5. (Omissis) [6].
Art. 4. (Modifica alla
1. (Omissis) [7].
Art. 5. (Modifiche alla
1. (Omissis) [8].
2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della
Art. 6. (Modifiche alla
1. (Omissis) [9].
2. (Omissis) [10].
Art. 7. (Modifica alla
1. (Omissis) [11].
Art. 8. (Modifiche alla
1. (Omissis) [12].
2. (Omissis) [13].
3. (Omissis) [14].
4. (Omissis) [15].
5. (Omissis) [16].
6. (Omissis) [17].
7. (Omissis) [18].
8. (Omissis) [19].
9. (Omissis) [20].
Art. 9. (Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)
1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, per i procedimenti relativi all’adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di competenza della Giunta è stabilito, in via generale, in centoventi giorni.
2. Le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa in materia di programmazione dei lavori.
3. I termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi in pendenza dell'adozione e della trasmissione da parte del Consiglio di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri, allorché tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo.
Art. 10. (Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla
1. Al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della
2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, avvalendosi del supporto della segreteria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 2 della
a) avviare le procedure di gara per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti di depurazione;
b) applicare ove necessario, nelle more dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato e nel rispetto e nei limiti degli importi tariffari previsti dal vigente piano d’Ambito, le sole tariffe di depurazione ai fini di cui alla lettera a);
c) portare a conclusione le procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depurazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrando nella gestione delle stesse anche se in capo a soggetti diversi dall’AATO.
3. Lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta e l’attività di supporto della segreteria dell’AATO non comportano il pagamento di emolumenti o di rimborsi.
Art. 11. (Disposizioni per il recupero di materiale)
1. Ai fini del recupero del legno e del materiale lapideo derivante dagli interventi di messa in sicurezza in emergenza e di somma urgenza relativi a fenomeni per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, previa analisi da parte dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), si applica quanto disposto dall’articolo 184 bis del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12. (Modifica alla
1. (Omissis) [21].
Art. 13. (Modifiche alla
1. (Omissis) [22].
2. (Omissis) [23].
3. L’articolo 6 della
4. (Omissis) [24].
5. (Omissis) [25].
6. (Omissis) [26].
Art. 14. (Modifica alla
1. (Omissis) [27].
Art. 15. (Modifiche alla
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. (Omissis) [28].
3. L’articolo 10 della
Art. 16. (Modifiche alla
1. (Omissis) [29].
2. (Omissis) [30].
3. (Omissis) [31].
4. (Omissis) [32].
Art. 17. (Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della
1. L’articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito prevista dall’articolo 27 bis, comma 3, della
2. Ai fini previsti dal comma 1, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del
Art. 18. (Modifiche alla
1. (Omissis) [33].
2. L’articolo 9 della
Art. 19. (Modifiche alla
1. (Omissis) [34].
2. (Omissis) [35].
3. (Omissis) [36].
Art. 20. (Proroga di termini)
1. Per l’anno 2011 le domande di cui all’articolo 14, comma 2, della
2. Per l’anno 2011 i contributi in conto capitale previsti dall’articolo 13 della
3. (Omissis) [37].
Art. 21. (Abrogazione)
1. L’articolo 9 della
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Inserisce i commi 10 bis e 10 ter nell'art. 31 della
[2] Modifica il comma 1 dell'art. 9 della
[3] Modifica il comma 11 dell'art. 9 della
[4] Aggiunge i commi 11 bis e 11 ter all'art. 9 della
[5] Modifica il comma 2 dell'art. 15 della
[6] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 15 della
[7] Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della
[8] Inserisce l'art. 4 bis nella
[9] Modifica il comma 6 bis dell'art. 2 della
[10] Aggiunge il comma 6 ter all'art. 2 della
[11] Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della
[12] Sostituisce il comma 3 con i commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater nell'art. 15 della
[13] Modifica il comma 1 dell'art. 24 ter della
[14] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 24 ter della
[15] Modifica il comma 2 dell'art. 24 ter della
[16] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 24 ter della
[17] Modifica il comma 1 dell'art. 25 della
[18] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 25 della
[19] Inserisce le lettere da d bis) a d septies), come sostituite o modificate dall'art. 1 della
[20] Modifica il comma 5 octiesdecies dell'art. 29 della
[21] Inserisce la lettera o quater) nel comma 1 dell'art. 3 della
[22] Inserisce la lettera g bis) nel comma 2 dell'art. 4 della
[23] Aggiunge il comma 4 bis nell'art. 7 della
[24] Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 14 della
[25] Sostituisce il comma 4 dell'art. 14 della
[26] Modifica il primo capoverso del punto 8 dell'Allegato A della
[27] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 63 della
[28] Modifica il comma 2 dell'art. 3 della
[29] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 12 della
[30] Modifica il comma 4 dell'art. 24 della
[31] Inserisce l'art. 25 bis nella
[32] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 27 bis della
[33] Sostituisce l'art. 8 della
[34] Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della
[35] Comma rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19. Inserisce il comma 4 bis nell'art. 18 della
[36] Sostituisce l'art. 40 della
[37] Modifica l'art. 6, commi 1 e 4, della