§ 2.5.31 - L.R. 16 aprile 2004, n. 9.
Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:16/04/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Attività regionali)
Art. 3.  (Collaborazioni istituzionali e culturali)
Art. 4.  (Seduta solenne del Consiglio regionale)
Art. 5.  (Borse di studio)
Art. 6.  (Modalità del concorso)
Art. 7.  (Commissione giudicatrice)
Art. 8.  (Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale)
Art. 9.  (Comitato regionale)
Art. 10.  (Programma generale dell'iniziativa)
Art. 11.  (Attestato di riconoscimento)
Art. 12.  (Abrogazione)
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 2.5.31 - L.R. 16 aprile 2004, n. 9. [1]

Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana

(B.U. 12 maggio 2004, n. 5)

 

TITOLO I

ATTIVITÀ REGIONALI A SOSTEGNO DEI VALORI DELLA RESISTENZA

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Liguria ispira la sua attività alla piena affermazione dei principi e dei valori di pace, libertà, giustizia e solidarietà contenuti nella Costituzione della Repubblica, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella Carta dei Diritti dell'Unione Europea, che trovano il loro fondamento nella guerra di liberazione dal nazifascismo, a cui un determinante contributo hanno dato le Forze armate alleate e contro ogni forma di dittatura e di oppressione.

2. La Regione, nel quadro dei principi enunciati nel comma 1, attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, cui le popolazioni liguri hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale.

 

     Art. 2. (Attività regionali)

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze sulla Resistenza in Liguria;

b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della Resistenza;

c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione;

d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) manifestazioni celebrative nelle località teatro di episodi significativi della lotta partigiana;

f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'articolo 1.

1 bis. I contributi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono concessi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, sulla base di un regolamento dal medesimo approvato che definisce criteri e modalità di erogazione del beneficio.

 

     Art. 3. (Collaborazioni istituzionali e culturali)

1. La Regione riconosce e sostiene finanziariamente la funzione degli Istituti storici della Resistenza della Liguria quali sedi di ricerca storica e di valorizzazione del patrimonio della Lotta di Liberazione.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre idonee forme di collaborazione istituzionale e culturale con altre Regioni od Enti istituzionali di altri Paesi, finalizzate a tener viva la memoria dell'olocausto e del comune patrimonio storico della Resistenza europea.

 

     Art. 4. (Seduta solenne del Consiglio regionale)

1. In concomitanza con il "Giorno della Memoria" di cui alla legge 20 luglio 2000 n. 211 (istituzione del "giorno della memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne.

 

TITOLO II

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E NON STATALI

 

     Art. 5. (Borse di studio)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso "27 gennaio: Giorno della Memoria" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali della Regione, per l'assegnazione di quindici borse di studio.

2. [Abrogato].

3. Il concorso consiste nella presentazione di elaborati artistici a carattere letterario, musicale, fotografico, teatrale, anche avvalendosi di supporti informatici e multimediali.

4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni degli istituti secondari di secondo grado, statali e non statali della Regione, con prove individuali o collettive; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.

5. Ai primi quindici classificati è assegnato un premio in denaro pari a euro 1.500,00, e un viaggio di studio presso uno dei luoghi simbolo della "shoah"; al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate e un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio, indistintamente per quanto concerne la posizione dei vincitori del concorso, degli accompagnatori e dei partecipanti in qualità di testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i limiti dei fondi vincolati, appositamente allocati nel bilancio regionale, trasferiti all’Assemblea Legislativa separatamente rispetto alla dotazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).

5 bis. Qualora alcuno dei primi quindici classificati dovesse rinunciare alla parte di premio consistente nel viaggio di studio di cui al comma 5, allo stesso potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al quindicesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest’ultimo, dovendosi diversamente procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria.

 

     Art. 6. (Modalità del concorso)

1. Entro i termini stabiliti nel bando, i candidati inviano gli elaborati, tramite gli istituti secondari di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio regionale.

2. La proclamazione dei vincitori è effettuata nel corso della seduta solenne del Consiglio regionale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 7. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della valutazione delle prove l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato congiuntamente dagli Istituti Storici della Resistenza della Liguria;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali degli ex deportati della Liguria;

d) un rappresentante designato dalla Comunità ebraica ligure;

e) un docente designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Genova.

2 bis. Ai componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), qualora non residenti nel Comune di Genova, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, effettuato con mezzi di trasporto pubblico, per la partecipazione alle riunioni; non è previsto alcun rimborso in caso di utilizzo di mezzo proprio o di taxi. A tali spese si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate annualmente sul capitolo relativo alla presente legge.

2 ter. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.

 

TITOLO III

ANNIVERSARIO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONALE

 

     Art. 8. (Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale)

1. La Regione, in occasione dell'anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla riaffermazione e diffusione dei valori di cui all'articolo 1.

 

     Art. 9. (Comitato regionale)

     [Abrogato]

 

     Art. 10. (Programma generale dell'iniziativa)

1. [Abrogato].

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative; conseguentemente i competenti uffici dell'Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza.

 

     Art. 11. (Attestato di riconoscimento)

     [Abrogato]

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 12. (Abrogazione)

     1. La legge regionale 24 giugno 1974, n. 18 (attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) è abrogata.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 19 settembre 2019, n. 22.