§ 1.4.85 - L.R. 24 novembre 2008, n. 42.
Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:24/11/2008
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l’anno 2009)
Art. 2.  (Risorse decentrate)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli [...]
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
Art. 6.  (Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))
Art. 8.  (Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge [...]
Art. 9.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a [...]
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
Art. 12.  (Criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale per l’anno 2008)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.4.85 - L.R. 24 novembre 2008, n. 42.

Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse

(B.U. 26 novembre 2008, n. 17)

 

Art. 1. (Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l’anno 2009)

     1. Per l’anno 2009, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolti secondo i criteri e le modalità definiti con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale da parte dei soggetti ivi individuati.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per l’anno 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

 

     Art. 2. (Risorse decentrate)

     1. A decorrere dall’anno 2008 le risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilità e continuità.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato della vice dirigenza [1].

     3. Ai vice dirigenti è attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali” vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento [2].

     4. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti, secondo gli esiti del sistema di valutazione previsto per i titolari di alta professionalità [3].

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

     1. Sono abrogate le seguenti norme della l.r. 22/2007:

     a) commi 3 e 4 dell’articolo 28;

     b) commi 12 e 13 dell’articolo 33.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni))

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))

     1. L’articolo 3 della l.r. 14/1996 è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

     1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7].

     3. (Omissis) [8].

 

     Art. 8. (Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

     1. La disposizione di cui all’articolo 4 comma 1 della l.r. 9/2008, riguardante la riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l’intero anno d’imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell’anno solare.

     2. La medesima riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

     1. (Omissis) [9].

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2006 le parole: “Il Presidente del Consiglio regionale” sono soppresse.

     2. (Omissis) [10].

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

     1. (Omissis) [11].

     2. (Omissis) [12].

     3. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 della l.r. 38/1990 sono soppressi.

 

     Art. 12. (Criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale per l’anno 2008)

     1. Per l’anno 2008 le risorse iscritte in bilancio al capitolo della spesa U.P.B. 06.101, CAP. 3120, ad oggetto “Trasferimento della quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione attribuita alle Regioni per finanziare il trasporto pubblico locale - l. 24.12.2007, art. 1, comma 298”, vengono ripartite tra le aziende liguri operanti nel trasporto pubblico locale su gomma con i seguenti criteri:

     a) il 50 per cento dell’importo secondo il peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati;

     b) il 50 per cento dell’importo secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate.

     2. I pesi percentuali di cui al comma 1 sono riportati nel Programma Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, capitolo 10, paragrafo “I criteri di ripartizione” punti 2a) e 2b).

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 14. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2018, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza».

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2018, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2018, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] Modifica il comma 1 dell’art. 18 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[5] Modifica il comma 2 dell'art. 55 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[6] Modifica il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

[7] Modifica il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

[8] Modifica il comma 3 dell’art. 20 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

[9] Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 novembre 2004, n. 20.

[10] Modifica il comma 6 dell’art. 4 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[11] Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[12] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.