§ 2.5.32 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.
Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:24/12/2004
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Attività)
Art. 3.  (Concorso regionale per le scuole liguri e “Giorno del Ricordo”
Art. 4.  (Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.5.32 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

 

Art. 1. (Principi)

     1. La Regione Liguria attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, anche rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliano – Dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, di rispetto dei diritti umani e di autodeterminazione proclamati dalla Carta Costituzionale, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo [1].

 

     Art. 2. (Attività)

     1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare:

     a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo dei Giuliano – Dalmati e dell'insediamento di comunità giuliane e dalmate in Liguria;

     b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo dei Giuliano – Dalmati;

     c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste italiane sia, in quanto possibile, in quelle della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

     d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

     e) manifestazioni celebrative sia nel territorio ligure sia nelle località giuliane e dalmate teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata previo contatto con le autorità locali;

     f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. (Concorso regionale per le scuole liguri e “Giorno del Ricordo” [2])

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice annualmente un concorso intitolato “Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”, riservato agli studenti delle scuole medie della Liguria.

     2. Al fine della valutazione delle prove l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:

     a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa;

     b) due componenti dell’Ufficio di Presidenza;

     c) (Omissis) [3];

     d) due esperti designati dalla Presidenza ligure dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia [4].

     2 bis. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti [5].

     3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa bandisce il concorso di cui al comma 1 [6].

     3 bis. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati [7].

     3 ter. Gli istituti scolastici interessati inviano, entro il termine stabilito dal bando, gli elaborati alla Presidenza del Consiglio regionale [8].

     4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall’Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata. Al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti dell’ANVGD. In qualità di accompagnatori, partecipano una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio [9].

     5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare il "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La manifestazione è organizzata dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, di concerto con l'articolazione ligure della Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia [10].

     5 bis. Nell’ambito della manifestazione di cui al comma 5 ha luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso [11].

 

     Art. 4. (Approvazione e finanziamento dei programmi di attività)

     1. L'approvazione dei programmi di attività, concertati con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese [12].

     1 bis. I competenti uffici del Consiglio regionale Assemblea legislativa provvedono secondo le ordinarie procedure amministrative e contabili di rispettiva competenza [13].

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[6] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, con i nuovi commi 3, 3 bis e 3 ter e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[9] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, già modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 19 settembre 2019, n. 22.

[10] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[12] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

[13] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.