Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 29/12/2010 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010)) |
Art. 2. (Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26) |
Art. 3. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati) |
Art. 5. (Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza nella Regione Liguria)) |
Art. 7. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la [...] |
Art. 8. (Norme in materia di patrimonio regionale) |
Art. 9. (Modalità attuative dell’articolo 14 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche e [...] |
Art. 10. (Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione [...] |
Art. 11. (Progetti di investimento cofinanziati nella sanità) |
Art. 12. (Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali) |
Art. 13. (Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense) |
Art. 14. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)) |
Art. 15. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) |
Art. 16. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)) |
Art. 17. (Abrogazione di norme) |
Art. 18. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.117 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011
(B.U. 29 dicembre 2010 n. 18)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 20 della
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
Art. 2. (Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della
1. Il sistema di controllo previsto dalla
Art. 3. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [3].
2. (Omissis) [4].
Art. 4. (Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati)
1. Le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati sono svolte dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) che si avvale a tal fine della Commissione tecnica di cui all’articolo 13 della
2. I costi di funzionamento di tale Commissione sono a carico dell’ARS.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. A far data dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della
2. Fino alla data del 31 dicembre 2013 [6]:
a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;
b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria [7].
3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:
a) i piani d’ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;
b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell’ambito territoriale ottimale;
c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;
d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato;
f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.
4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l’avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all’indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l’indicazione specifica dell’atto che si intende approvare.
5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.
6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato successivamente.
7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d’ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.
Art. 6. (Modifiche alla
1. (Omissis) [8].
2. (Omissis) [9].
3. (Omissis) [10].
4. (Omissis) [11].
5. (Omissis) [12].
6. (Omissis) [13].
7. (Omissis) [14].
8. In fase di prima applicazione delle modifiche alla
a) la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance entro il 31 gennaio 2011 ed il termine per l’approvazione del Piano della performance è posticipato al 31 marzo 2011;
b) l’Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1° Gennaio 2011 e provvede alla valutazione dei risultati per l’anno 2010 secondo il Manuale di valutazione della dirigenza di cui alla
Art. 7. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [15].
2. (Omissis) [16].
Art. 8. (Norme in materia di patrimonio regionale) [17]
(Omissis).
Art. 9. (Modalità attuative dell’articolo 14 bis della
1. Ai sensi dell’articolo 14 bis della
2. Ai fini di cui al comma 1, anche allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma e la sua verifica, la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al medesimo comma.
3. In applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 69 del
Art. 10. (Integrazione dell’articolo 23 della
1. (Omissis) [18].
Art. 11. (Progetti di investimento cofinanziati nella sanità)
1. Per i progetti di investimento nella sanità già cofinanziati o da cofinanziare con risorse a carico del bilancio regionale il termine di consegna dei lavori è subordinato a quanto stabilito dalla normativa statale.
Art. 12. (Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)
1. Le Comunità montane costituite ai sensi della
2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali con riferimento all’ordinaria amministrazione. La straordinaria amministrazione può essere svolta limitatamente alle attività già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle attività strumentali necessarie a garantire la continuità delle funzioni, previo nulla osta della Giunta regionale.
3. A seguito della soppressione delle Comunità montane, a decorrere dal 1° maggio 2011 cessano le deleghe di funzioni attribuite dalla Regione alle Comunità montane costituite ai sensi della
4. A far data dal 1° maggio 2011, le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla
5. Fino al 30 aprile 2011 le Comunità montane e i Consorzi di Comuni di cui al comma 4 continuano a svolgere le funzioni di cui ai commi 3 e 4.
6. Il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni di cui al comma 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all’esercizio delle deleghe di funzioni regionali, può essere trasferito alla Regione o all’Ente cui sono conferite le funzioni medesime ai sensi di legge, con la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
7. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 6 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.
8. Entro il mese di febbraio 2011, con legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l’esercizio delle funzioni delegate.
Art. 13. (Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad iniziare le procedure previste dall’articolo 2 della
Art. 14. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [19].
2. (Omissis) [20].
3. (Omissis) [21].
4. (Omissis) [22].
5. (Omissis) [23].
Art. 15. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [25].
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 16. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [26].
2. (Omissis) [27].
Art. 17. (Abrogazione di norme)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
2. La
3. La
4. L’articolo 13 della
Art. 18. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
[1] Modifica il comma 1 dell’art. 20 della
[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 20 della
[3] Modifica il comma 5 bis dell’art. 87 della
[4] Inserisce l'art. 56 bis nella
[5] Comma così modificato dall'art. 21 della
[6] Alinea così modificato dall'art. 21 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 21 della
[8] Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della
[9] Sostituisce l'art. 3 della
[10] Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell’art. 4 della
[11] Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell’art. 14 della
[12] Sostituisce la lettera k) del comma 2 dell’art. 14 della
[13] Sostituisce la lettera j) del comma 2 dell’art. 15 della
[14] Sostituisce il capo VI della
[15] Modifica il comma 1 dell’art. 6 della
[16] Modifica il comma 4 dell’art. 6 della
[17] Articolo modificato dall'art. 3 della
[18] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 23 della
[19] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 11 della
[20] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 23 bis della
[21] Modifica il comma 3 dell’art. 23 bis della della
[22] Inserisce gli artt. 24 bis e 24 ter nella
[23] Aggiunge i commi 5 terdecies, 5 quaterdecies e 5 quinquiesdecies all'art. 29 della
[24] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2011, n. 2.
[25] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 2 della
[26] Sostituisce la lettera f) del comma 3 dell’art. 4 della
[27] Modifica il comma 4 dell’art. 8 della