§ 98.1.28771 - D.L. 30 novembre 1994, n. 658 [1].
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
(G.U. 1 dicembre 1994, n. 281)
Art. 1. (Imprenditorialità giovanile)
1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituto dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 2. (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia)
1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonché l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.
3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.
4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attività del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.
6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: "nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1".
Art. 3. (Ricerca applicata)
1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito, con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:
"Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.".
Art. 4. (Società miste per i servizi pubblici)
1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.
3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1° gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
4. Le aziende speciali possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali per la gestione extraterritoriale delle loro attività limitatamente a comuni confinanti.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Art. 5. (Forniture e appalti pubblici)
1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente dalla data di pubblicazione del bando.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4". All'articolo 7, comma 1, le parole: "un unico responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "i responsabili" ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: "Il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "I responsabili" e dopo le stesse sono inserite le seguenti: "ciascuno per la parte di propria competenza,". All'articolo 24, comma 3, sono soppresse le parole: "di cui alla presente legge"; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;". Le disposizioni di cui all'articolo 25, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 5 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.
5. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. E' abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
8. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.
10. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
"La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.".
11. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
12. E' differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.
Art. 6. (Differimento di termini in materia di lavoro)
1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1° marzo 1995.
Art. 7. (Cessione quota latte)
1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.