Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 14/03/1968 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere [...] |
Art. 2. Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa [...] |
Art. 3. Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, [...] |
§ 5.4.1 - L. 14 marzo 1968, n. 292. [1]
Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.
(G.U. 4 aprile 1968, n. 88).
Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del
a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla
b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.
E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).
Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la soprintendenza competente.
Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della
L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.
[1] Legge abrogata dall'art. 5 del