Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 01/10/1947 |
Numero: | 1075 |
Sommario |
Art. 1. Alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del decreto legislativo [...] |
Art. 2. Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque [...] |
Art. 3. L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è [...] |
Art. 4. Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con uno o più finanziamenti contemporanei o [...] |
Art. 5. Il consolidamento delle anticipazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, previsto dall'articolo 4 del decreto medesimo, può [...] |
Art. 6. Al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è aggiunta la disposizione seguente |
Art. 7. Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, il Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale può [...] |
Art. 8. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 55.2.2 – D.Lgs.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075. [1]
Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.
(G.U. 15 ottobre 1947, n. 237).
Alle operazioni di cui al
Per le operazioni di cui al
L'art. 7 del
(Omissis).
Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al
Il consolidamento delle anticipazioni di cui al
Qualora nel contratto di anticipazione sia stato stabilito l'obbligo dell'azienda finanziata di effettuare, durante il periodo della anticipazione, oltre ai pagamenti di interessi, anche i rimborsi di capitali, l'eventuale consolidamento avrà luogo entro i limiti dell'importo che risultasse dovuto all'atto del consolidamento stesso.
Al terzo comma dell'art. 9 del
(Omissis).
Per le operazioni di cui al
Tali anticipazioni dovranno essere autorizzate con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 2 del
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della