§ 95.1.203 - Circolare 29 dicembre 1999, n. 247.
Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:29/12/1999
Numero:247

§ 95.1.203 - Circolare 29 dicembre 1999, n. 247. [1]

Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.

 

     Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno 2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novità.

     Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999.

 

1. IMPOSTE SUI REDDITI

 

1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale

     La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-bis, con il quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Su questo argomento il legislatore era già intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che aveva disposto la soppressione del comma 4-quater dell'articolo 34 del Tuir, in base al quale si prevedeva, a favore dei possessori di un'abitazione adibita a dimora principale e delle relative pertinenze, una deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire 1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva prevista una deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei fabbricati, ma dal reddito complessivo del contribuente. Il comma 6 dello stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le disposizioni che disciplinano l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, stabilendo che i riferimenti all'articolo 34, comma 4-quater, del Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo 1, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come effettuati alla nuova disposizione. Il comma 7 del medesimo articolo 18 disponeva che per il solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione era elevato a lire 1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere conto ai fini del versamento dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo d'imposta 1999. Infine, il comma 8 provvedeva, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente (da lire 270.000 a lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

     Anche in questo caso era espressamente stabilito che l'incremento non aveva effetto ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per lo stesso periodo d'imposta. Le disposizioni della legge n. 133 del 1999 erano state illustrate con circolare n. 150/E del 7 luglio 1999, che restano confermate salvo quanto appresso specificato.

     Con la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 6 l.f., la deduzione ai fini dell'Irpef è incrementata fino a lire 1.800.000; pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo 18 della legge n. 133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in pratica, la deduzione prevista per i possessori di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata da lire 1.100.000 a lire 1.800.000. Inoltre, l'incremento viene messo a regime, cioè l'applicazione non è più limitata ad un solo periodo d'imposta. Ciò ha consentito, peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell'articolo 10 del Tuir in ossequio ai principi di trasparenza nei confronti dei contribuenti e di semplificazione dei testi legislativi.

     Il comma 2 dell'articolo 6 l.f. eleva in misura corrispondente la detrazione prevista per l'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, che così passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in questo caso, ovviamente, l'incremento non ha carattere temporaneo, ma è a regime.

     Il successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi in questione non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il coordinamento con le disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

     E' il caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir conferma il concetto di pertinenza contenuto nel precedente comma 5 dell'articolo 18 della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di abitazione principale, viene chiarito che per essa s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò comporta che, fermo restando che la deduzione per abitazione principale non può che competere per un solo fabbricato, atteso che, ovviamente il contribuente non può avere contemporaneamente due unità immobiliari adibite a dimora abituale, è consentito usufruire della deduzione anche quando in realtà il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la disposizione si presenta particolarmente innovativa, atteso che per la prima volta sarà possibile concedere la deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il possessore dell'immobile non utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente.

     E' bene precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le modifiche esposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

 

1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale

     L'articolo 6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo l'articolo 13-bis, un articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di un'abitazione adibita a dimora principale. Si ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del 1999, era stato emanato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno 1999, era stata introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliare adibita a dimora principale, così graduata: lire 320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera lire 30 milioni, lire 160.000, se il reddito complessivo è compreso tra 30 milioni e una lira e 60 milioni. La detrazione competeva soltanto se si trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha ancora esplicato effetto. Tale detrazione, in un primo momento prevista, appunto, per un solo anno, è ora con la disposizione in commento subordinata alle stesse condizioni e disposta a regime. Inoltre, gli importi della detrazione sono raddoppiati e, quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni e lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni, ma non è superiore a lire 60 milioni. E' opportuno chiarire che, per fruire della detrazione, è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n. 431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta tale condizione (sempreché ricorrano i limiti di reddito stabiliti), la detrazione è rapportata soltanto al periodo dell'anno in cui l'abitazione è stata la dimora principale del contribuente ( ad esempio, se il contratto è rinnovato il 1 ottobre 1999 e l'abitazione costituisce la dimora principale del contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero anno). Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto, ovviamente ciascuno di loro dovrà fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante.

 

1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione coordinata e continuativa

     Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, l.f. si interviene sull'articolo 11 del Tuir, riducendo di un punto percentuale l'aliquota applicabile al secondo scaglione, che passa dal 26,5 per cento al 25,5 per cento. La modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2000. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati la riduzione del punto percentuale va riconosciuta dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno 2000.

     Con la lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, sono state modificate le detrazioni d'imposta per familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, e precisamente:

     - con il numero 1) sono state elevate da lire 336.000 a lire 408.000 le detrazioni d'imposta per i familiari a carico per l'anno d'imposta 2000. Per le stesse detrazioni, è prevista l'elevazione a lire 516.000 per l'anno d'imposta 2001, e a lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002;

     - con il numero 2) è stato disposto l'incremento di ulteriori lire 240.000 delle detrazioni per familiari a carico spettanti per i figli di età inferiore a tre anni. Anche questo incremento decorre dal 1° gennaio 2000.

     Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati i nuovi importi delle detrazioni per carichi familiari vanno riconosciute dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno 2000.

     Con la lettera d) sono state modificate nel modo seguente le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del Tuir:

     - con il numero 1) è stata prevista l'elevazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente da lire 1.680.000 a lire 1.750.000 per i redditi di lavoro dipendente non superiori a lire 9.100.000, da lire 1.600.000 a lire 1.650.000 per quelli superiori a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000, da lire 1.500.000 a lire 1.550.000 per quelli superiori a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000, da lire 1.350.000 a lire 1.400.000 per quelli superiori a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000, da lire 1.250.000 a lire 1.300.000 per quelli superiori a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000, da lire 1.150.000 a lire 1.200.000 per quelli superiori a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000, lasciando invariata la misura della detrazione per i redditi superiori a 15.900.000;

     - con il numero 2) è stata modificata la detrazione d'imposta di lire 120.000 prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del Tuir, nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente trattamenti pensionistici per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nel modo seguente:

     a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

     b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

     c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

     d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

     e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

     f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

     Le detrazioni indicate alle lettere c), d), e) ed f) spettano a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale il contribuente compie il settantacinquesimo anno di età.

     I nuovi importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente sopra elencati entrano in vigore dal 1° gennaio 2000. Gli stessi vanno riconosciuti dal sostituto d'imposta.

     Con il numero 3 della stessa lettera d) dell'articolo 6, l.f. che prevede l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 13 del Tuir, è stata istituita una nuova detrazione d'imposta spettante ai soggetti che, oltre al reddito (eventuale) dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir (lire 1.800.000, di cui al precedente punto 1.1), percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, redditi di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, di importo complessivamente non superiore a lire 9.600.000. La misura di tale detrazione è così determinata:

     a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

     b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

     c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

     La nuova detrazione spetta con riferimento ai redditi del 1999. Va precisato che questa detrazione, relativamente ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa, non può essere mai riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di tassazione alla fonte e, quindi, deve essere sempre utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. Relativamente agli altri redditi, invece, per il 1999, sarà utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2000, potrà essere riconosciuta dal sostituto d'imposta se richiesta dall'interessato secondo i principi generali in materia di detrazioni d'imposta.

     L'espressione "rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" va intesa in senso letterale e, quindi, senza distinguere le motivazioni che hanno provocato un rapporto di durata inferiore all'anno.

     Con il numero 4) della stessa lettera d) dell'articolo 6, che modifica il comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, sono state elevate le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore nel modo seguente:

     a) da lire 700.000 a lire 750.000, se il reddito non supera lire 9.100.000;

     b) da lire 600.000 a lire 650.000, se il reddito supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

     c) da lire 500.000 a lire 550.000, se il reddito supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000;

     d) da lire 400.000 a lire 450.000, se il reddito supera lire 9.600.000 ma non lire 9.900.000;

     e) da lire 300.000 a lire 350.000, se il reddito supera lire 9.900.000 ma non lire 15.000.000.

     Resta, invece, invariata la misura delle detrazioni indicate nelle lettere f) e g) dello stesso comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, vale a dire:

     f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa - superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

     g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa - superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

     I nuovi importi delle suddette detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2000.

     Con il comma 8, dell'articolo 6, si dispone la riduzione della misura dell'acconto da versare in autotassazione per le imposte sul reddito delle persone fisiche dal 98 per cento al 92 per cento per l'anno d'imposta 2000.

     La disposizione dell'articolo 51, comma 3, l.f. invece, eleva dal 5 al 6 per cento la deduzione forfetaria di cui all'art. 50, comma 8, del Tuir in favore del contribuente che possieda soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49, del Tuir, per un importo lordo non superiore a lire 40 milioni, e l'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir.

     E', inoltre, previsto che tale incremento decorre dal 1° gennaio 1999, mentre la suddetta deduzione verrà incrementata, dal 1° gennaio 2001, di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo quindi la quota del 7 per cento.

 

1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap

     Con l'articolo 6, comma 1 lettera e), l.f. sono state apportate modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, aggiungendo ai mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

     Viene, altresì, specificato, che tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli le cui caratteristiche saranno anche in questo caso stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

     Tale modifica normativa è finalizzata ad ampliare i beneficiari della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 13-bis, lettera c), del Tuir, comprendendo, oltre i soggetti con difficoltà motorie, anche i soggetti non vedenti ed i sordomuti. Ciò comporta che la detrazione sarà fruita dai citati soggetti anche per veicoli non adattati. Inoltre, l'agevolazione potrà essere fruita da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico.

     Per quanto riguarda le modalità per fruire della detrazione, si può fare riferimento a quanto già previsto nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'acquisto di veicoli necessari alla locomozione di potatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie. Pertanto, anche in tal caso, l'agevolazione è riferita all'acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi particolari.

 

1.5 Spese funebri

     Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. è stato modificato l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Tale importo, in precedenza previsto in 1 milione di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, è stato innalzato a lire 3 milioni.

 

1.6 Ristrutturazioni edilizie

     Con l'articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a quanto precedentemente disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata legge n. 449 del 1997, compete anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente prevista del 41 per cento è compensativa del contestuale decremento dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione, che varia dal 20 al 10 per cento. La modifica, pertanto, si traduce in un più ampio beneficio per il contribuente.

     Con l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge n. 449 del 1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.

     Tale norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi eccezionali, che inducono i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di instabilità strutturale dei fabbricati.

     Risulta, inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, concernente l'obbligo di allegazione delle copie delle ricevute di pagamento dell'ICI al modello di comunicazione della data di inizio lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento all'anno 1997.

     Sulla base della nuova disposizione normativa occorre, infatti, fornire documentazione del pagamento della suddetta imposta per gli anni a decorrere dal 1997.

     E' necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione prevista per il periodo d'imposta 2000, si può continuare ad utilizzare il modello di comunicazione al Centro di Servizio già predisposto per il 41 per cento. Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese in questione costituiscono, come è noto, un onere e, pertanto, ai fini della detrazione, si applica il criterio di cassa. Così tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell'aliquota di detrazione del 36 per cento.

     Resta fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici e artistici di cui alla legge primo giugno 1939, n. 1089, il contribuente può fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19 per cento prevista dall'articolo 13-bis del TUIR ridotta del 50 per cento.

 

1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici

     Con l'articolo 6, comma 16, l.f. è stata introdotta una detrazione dall'imposta sul reddito per le persone fisiche per gli interessi passivi e per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.

     La detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni; in caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

     La disposizione prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire modalità e condizioni per fruire della detrazione.

 

1.8 Compensi per l'attività libero professionale intramuraria

     L'art. 6, comma 1, lettera i), l.f. aggiunge all'art. 48-bis del Tuir (recante disposizioni per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) la lettera a-bis) in base alla quale i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività libero professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.

     In sostanza, tale disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 2000, introduce una deduzione forfetaria ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi da assoggettare a tassazione al fine di tener conto delle spese sostenute per l'attività intramurale dal lavoratore che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori autonomi.

     Al riguardo, occorre precisare che la deduzione del 10 per cento va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'azienda sanitaria.

 

1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni

     L'articolo 6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta a favore degli imprenditori individuali, società ed enti che assumono, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, che si trovano in mobilità, che sono impegnati in lavori socialmente utili, che trasferiscono per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o che sono portatori di handicap.

     Il credito d'imposta spetta a condizione che:

     1) il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di esso, in uso, comodato o locazione;

     2) venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti rispetto a quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine, l'incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, tenendo conto anche delle diminuzioni occupazionali che intervengono presso società controllate o facenti capo allo stesso soggetto.

     Verificandosi tali condizioni, il credito d'imposta spettante è determinato nella misura del 19 per cento del valore del suddetto compenso in natura calcolato con i criteri di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c), del Tuir.

 

1.10 Addizionale comunale e provinciale - addizionale regionale

     L'articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalità di prelievo dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

     In particolare, il sostituto d'imposta dovrà applicare le medesime disposizioni previste per l'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che quest'ultima disposizione è stata modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove norme il sostituto d'imposta determina l'addizionale regionale in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate è variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.

     Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno l'addizionale regionale è prelevata in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.

     Tali disposizioni si rendono già applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno 1999.

     Le suddette modalità di determinazione e prelievo dell'addizionale regionale si applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale.

     Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il predetto termine è fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno.

     Sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) è contenuta l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni che le hanno deliberate.

 

1.11 Borse di studio "Programma Socrates"

     L'articolo 6, comma 13, l.f., prevede l'esenzione dall'Irpef delle somme erogate a titolo di borse di studio bandite, dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del "programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del parlamento europeo e del consiglio, nonché delle somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non ecceda lire 15 milioni.

 

1.12 Credito d'imposta per i marittimi

     L'articolo 13, commi da 1 a 3, l.f., modifica le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente la disciplina del credito d'imposta spettante ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso provvedimento.

     Per effetto di tali modifiche, il credito d'imposta spetta, non solo con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente imbarcato, ma anche con riferimento alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti dall'armatore a personale imbarcato. Detto credito è, inoltre, attribuito ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano attività commerciali a bordo di navi da crociera.

     E', altresì, previsto che alle predette attività commerciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 30 del 1998, in base alle quali i relativi redditi sono imponibili ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg nella misura del 50 per cento.

     Infine, per le attività di escursione a terra tale ultima agevolazione si applica esclusivamente a favore degli armatori.

     Per quanto non modificato, sono confermate le istruzioni ministeriali fornite con risoluzione n. 22/E del 12 febbraio 1999.

 

1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente

     Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente.

     Tra queste si segnala:

     1) la modifica alla lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale è stata mantenuta l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2000;

     2) la riduzione dall'1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da applicare alle imposte che il lavoratore, in caso di conguaglio incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle operazioni di conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;

     3) la modifica alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir, riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.

     Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio azionariato, ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non devono essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta.

     Inoltre, è stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti, prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purché quest'ultimo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Non verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato è inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta, per cui la differenza tra valore al momento dell'assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La non imponibilità è esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente non si applicano alle assegnazioni già effettuate alla data del 1° gennaio 2000 né alle assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato già deliberati a quest'ultima data.

     Per effetto della contestuale modifica dell'articolo 82 del Tuir, la quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze così come modificate e, pertanto, il valore delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo di cessione.

 

1.14 Associazioni sportive dilettantistiche

     L'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, i compensi, comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 riferito a ciascuna prestazione e, comunque, per un importo complessivamente non superiore a lire sei milioni annui.

     Sulla parte dei compensi che eccede il limite complessivo annuo di lire 6 milioni, le società sportive dilettantistiche devono operare una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 18,5%, incrementata delle addizionali (regionale e comunale) all'IRPEF, senza attribuire esclusioni, riduzioni, o deduzioni specificatamente stabiliti per le singole categorie di reddito, ad esempio, lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e continuative.

     Le società sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.

     I soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare un'apposita certificazione ai percipienti.

     Sono, inoltre, esclusi dalla disciplina presa in esame i compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti o ai soggetti che rivestono la qualifica di artisti e professionisti (come, ad esempio, quelli erogati al professionista che redige la dichiarazione fiscale della società) ovvero esercenti attività d'impresa (come, ad esempio, quelli corrisposti per la fornitura delle divise sportive alla società).

     Con l'aggiunta della lettera i-ter) al comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, in materia di erogazioni liberali in denaro, è stato consentito che le erogazioni in favore delle società sportive dilettantistiche diano diritto ad una detrazione d'imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di 1.000.000 di lire, nel caso di erogazioni effettuate da persone fisiche. Per effetto di una modifica contestuale all'articolo 91-bis del Tuir, per le analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per cento va calcolata su un importo massimo di lire 500.000.

     Per fruire della detrazione del 19 per cento, i versamenti a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche non inferiori a lire 100.000 devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva, ovvero con carte di credito, bancomat o altri sistemi di pagamento.

     I versamenti o i pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati in modo non conforme alle modalità previste non potranno essere portati in detrazione.

     Per i versamenti e i pagamenti di importi inferiori a lire 100.000, fermo restando l'obbligo della conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalità.

 

1.15 Autotrasporto

     L'art. 6, comma 21, l.f., modifica il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

     Tale disposizione individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.

     La suddetta percentuale di deducibilità, fissata dal citato comma 10-bis dell'art. 67 nella misura del 50 per cento, viene elevata, con il periodo inserito nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge finanziaria per il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

     In sostanza, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in esame, le imprese di autotrasporto, sia in conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni veicolari).

     Va sottolineato che la deducibilità piena degli oneri succitati è subordinata alla coesistenza di due condizioni:

     - gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;

     - gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati all'interno di veicoli utilizzati per il trasporto di merci e, in quanto tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.

     In ordine alla nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va precisato che, stante la genericità del termine utilizzato dal legislatore, vanno considerati come tali sia quelli connessi all'acquisizione degli impianti telefonici succitati (quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, canoni di noleggio) sia quelli connessi all'utilizzo degli impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione).

 

1.16 Tasse automobilistiche

     L'art. 6, comma 22 l.f., apporta modifiche alla tassazione dei rimorchi; in sostanza le tasse non saranno più commisurate alla portata degli stessi, ai sensi dell'art. 2, lettera d, del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39), bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici come previsto dalla lettera d-ter inserita al citato D.P.R. n. 39 del 1953 della disposizione in commento.

 

2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa

     L'art. 7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

     La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n. 127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si applicherà, per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anziché quella del 20 per cento.

     L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per facilitare la gestione dell'agevolazione, è previsto che i beni per i quali ricorre la condizione del "valore significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle Finanze.

     Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore significativo:

     - ascensori e montacarichi;

     - infissi esterni ed interni;

     - caldaie;

     - videocitofoni;

     - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

     - sanitari e rubinetterie da bagno;

     - impianti di sicurezza.

     L'agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

     E' necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata", utilizzato dalla norma per circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.

     Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:

     1) singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo – e relative pertinenze;

     2) interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini- e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).

     Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.

     Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.

 

2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare

     L'art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, da imprese individuali, e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

     La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le prestazioni della medesima natura rese:

     1) da organismi di diritto pubblico, da ONLUS, da istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi finalità di assistenza sociale, per i quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l'IVA con l'aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n. 633 del 1972.

     I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l'aliquota del 20%, in quanto non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10, n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

2.3 Regime speciale per l'agricoltura

     L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31 dicembre 1999.

     Si pone, pertanto, la necessità di stabilire con certezza la data di stipula degli anzidetti contratti.

     Si precisa che per i produttori agricoli con volume d'affari inferiore o pari a 40 milioni di lire continua ad applicarsi il regime speciale agricolo a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 60 in esame.

     I produttori agricoli con volume d'affari superiore a 40 milioni di lire continuano, invece, ad applicare il regime speciale agricolo limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro l'anzidetta data. Naturalmente della data di stipulazione dovrà essere fornita adeguata prova, così come della permanenza degli elementi essenziali del contratto originario.

     In ogni caso l'individuazione del volume d'affari va effettuata tenendo conto anche dell'ammontare delle cessioni e dei conferimenti posti in essere in relazione ai contratti in argomento.

     Qualora il produttore agricolo, che abbia un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire, si sia impegnato a cedere con contratti ad esecuzione continuata o differita solo una parte di prodotti agricoli, si troverà ad applicare due diversi regimi d'imposta, quello speciale relativamente alle cessioni e conferimenti riguardanti gli anzidetti contratti e quello ordinario per le restanti operazioni.

     Si rende necessario, al fine di operare la detrazione di imposta in relazione ai due diversi regimi, annotare separatamente le operazioni poste in essere in attuazione dei contratti in argomento, per le quali resta applicabile la detrazione forfetizzata sulla base delle percentuali di compensazione, rispetto a quelle operazioni effettuate con l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

     Si precisa che per quanto concerne i rapporti tra cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del contenuto dello statuto, non è necessaria la stipulazione di contratti ad hoc, ai fini dell'applicazione dell'articolo 60 in parola.

 

2.4 Legge sul mercato dell'oro

     La legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", recentemente approvata dal Parlamento, ha recepito, tra l'altro, le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che ha impegnato l'Italia ad armonizzare il regime speciale IVA applicabile all'oro, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

     L'oro viene diviso in due categorie: oro da investimento (oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dall'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato o meno da titoli e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto) e oro diverso dall'oro da investimento (materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325/1000).

     Per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento e relative prestazioni di intermediazione è prevista l'esenzione dall'IVA con possibilità per i soggetti passivi di optare per l'imposizione, dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, per tali cessioni, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro ad investimento, non opera il divieto di detrazione dell'imposta a monte previsto per la generalità delle operazioni esenti.

     All'oro diverso dall'oro da investimento è applicabile l'ordinario regime di imponibilità, tuttavia, al fine di evitare agli operatori del settore l'onere finanziario derivante dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana per le importazioni, l'assolvimento dell'imposta avviene attraverso un particolare meccanismo (cosiddetto reverse charge), che impone al cessionario, se soggetto passivo residente nel territorio dello Stato, di integrare la fattura emessa dal cedente senza addebito d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e di annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello relativo alle fatture emesse.

     La stessa disciplina prevista per l'oro diverso dall'oro da investimento risulta applicabile anche alle cessioni e importazioni di argento in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000.

     I corrispettivi delle importazioni di oro diverso da quello da investimento e dell'argento in lingotti e grani, cui è applicato il sistema di reverse charge, dovranno formare oggetto di specifica indicazione nelle dichiarazioni periodiche IVA, nonché in sede di dichiarazione annuale, secondo quanto previsto dalla VI direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

     Viene, altresì, precisato, in via di interpretazione autentica, che alle cessioni e importazioni di oro in lamine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo trattamento fiscale dell'oro, si applica il regime di esenzione dall'IVA.

 

3. IRAP

 

3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche

     Con apposito provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono state introdotte modifiche all'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni pubbliche. In merito, va osservato che le stesse sono volte a semplificare gli adempimenti cui dette amministrazioni sono tenute ai fini dell'applicazione di detta imposta. Pertanto, le disposizioni concernenti l'Irap dovuta dai predetti soggetti sono state separate da quelle relative agli enti non commerciali privati e raccolte in autonome disposizioni. In tal modo la disciplina risulta più razionale anche nei confronti degli altri soggetti che determinano l'Irap dovuta con il sistema retributivo.

     Tra le modifiche apportate si segnalano:

     1) la sostituzione della lettera e) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti tenuti al pagamento dell'Irap. In particolare, tale lettera è stata sostituita dalle due lettere e) ed e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi, degli enti privati non commerciali, e cioè gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma e, la seconda, l'individuazione, nell'ambito dei soggetti passivi IRAP, degli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29;

     2) l'introduzione dell'articolo 10-bis, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli organi dello Stato e per le Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.

     Relativamente ai predetti soggetti sono state comunque confermate le modalità di determinazione della base imponibile precedentemente in vigore e, pertanto, la base imponibile continua a essere determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), dello stesso Tuir. Il nuovo articolo 10-bis, tuttavia, prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del Tuir esenti dall'Irpef, attribuite fino al 31 dicembre 1999.

     Viene, inoltre, confermato, con più puntuali formulazioni, che:

     - la determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non si applica per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per questi ultimi soggetti il valore della produzione netta è determinato secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli del decreto legislativo a seconda della tipologia di attività commerciale esercitata;

     - gli organi e le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata con il sistema retributivo, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Inoltre, è espressamente previsto che qualora non sia individuabile l'ammontare degli emolumenti specificamente riferibile alle attività commerciali, gli emolumenti stessi sono ridotti di un importo imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente è stato precisato, confermando il precedente testo normativo, che per l'applicazione delle disposizioni in esame le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi;

     3) quella dell'art. 10, al duplice fine di eliminare nel corpo dello stesso ogni riferimento agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche e di apportare alcune correzioni tecnico-formali;

     4) l'intervento, di mero coordinamento, operato nell'articolo 12, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti. Nella norma in questione è stato, infatti, aggiunto il riferimento al nuovo articolo 10-bis) precedentemente citato;

     5) la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 16, concernente la determinazione dell'imposta. Tale modifica, di notevole rilievo, prevede:

     - la sostituzione del precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88 del Tuir e agli altri enti pubblici con quello agli organi dello Stato e alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993;

     - la sostituzione della precedente previsione che comportava l'applicazione di una diversa aliquota tra i redditi di lavoro dipendente e gli altri redditi, nonché nell'ambito di ciascun gruppo di reddito in funzione del loro ammontare, con la nuova previsione dell'assoggettamento ad una unica aliquota, nella misura dell'8,5 per cento, indipendentemente dall'importo e dal tipo di reddito;

     6) l'intervento, di mero coordinamento terminologico, apportato al primo periodo del comma 5 dell'articolo 30, concernente la riscossione dell'imposta e i versamenti in acconto. Per effetto della sostituzione viene precisato che i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis) versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.

 

3.2 Aliquote Irap delle imprese agricole, banche ed assicurazioni

     L'articolo 6, nei commi 17 e 18, prevede per i produttori agricoli, per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998 e al primo gennaio 1999, l'applicazione dell'aliquota nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.

     Per le banche, gli altri enti e le società finanziarie nonché per le imprese di assicurazione la norma in rassegna prevede, per i periodi d'imposta in corso al primo gennaio 1998, al primo gennaio 1999 e al primo gennaio 2000 l'applicazione dell'aliquota nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.

     Le suddette disposizioni non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

 

4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM

 

4.1 Trasferimenti di fabbricati

     Il comma 6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4 per cento al 3 per cento dell'aliquota stabilita dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

     L'aliquota del 4 per cento, prima delle modifiche in commento interessava gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le case di abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge primo giugno 1939 n. 1089. La riduzione dell'aliquota al 3 per cento interessa, pertanto, ambedue le tipologie di atti.

     Il comma 7 dell'art. 7 introduce nello stesso art. 1 della tariffa la nuova aliquota del 7 per cento, da applicare agli atti traslativi a titolo oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per i quali è prevista l'aliquota agevolata di cui sopra.

     Per quanto riguarda la decorrenza (comma 8) è precisato che le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e cioè dal 1° gennaio 2000 (art. 71, comma 3).

 

4.2 Conferimenti in società

     Con l'art. 10 l.f., è stato completamente rivisto il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, degli atti societari nonché di quelli degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Infatti, con le modifiche introdotte all'art. 4, comma 1, lett. a) della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in luogo dell'aliquota dell'1 per cento stabilita ai numeri 3, 5 e 6 è stata prevista l'imposta nella misura fissa di L..250.000. In tal modo, mentre restano invariate le imposte dovute per i conferimenti di beni immobili e di unità da diporto, è stata modificata l'imposta dovuta per i conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili nonché per gli aumenti di capitale derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve (comma 1, lettera c, punto 1).

     La stessa variazione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) è prevista per le regolarizzazioni di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, per le operazioni di società o enti esteri individuate dall'art. 4 del D.P.R. n. 131 del 1986, nonché per gli atti dei gruppi europei di interesse economico (comma 1, lettera c, punto 2).

     La modifica alla nota I all'art. 4 della tariffa in argomento è armonizzata con il nuovo regime degli atti societari, in quanto la parte soppressa è diventata superflua per l'introduzione dell'imposta in misura fissa prevista per i conferimenti di denaro.

     Le note II, III e V corrispondono nella sostanza rispettivamente alle note V, VI e VII del precedente testo dell'art. 4 e relative note.

     La nota IV stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di costituzione o aumento di capitale o patrimonio se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

     E', inoltre, sostituito l'art. 50 del già citato D.P.R. n. 131 del 1986 al fine di armonizzarlo con il nuovo regime sopra individuato che, prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di beni mobili, non necessita più di individuare la base imponibile se non per i conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari.

     Il nuovo testo del suddetto articolo stabilisce espressamente che "per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti diversi dalle società (...) aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari" l'imponibile si determina prendendo a base il valore degli immobili e detraendo le passività e gli oneri accollati alle società nonché le spese e gli oneri derivanti dalla costituzione o all'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento oltre tale cifra e fino a lire 1 miliardo.

     Ovviamente le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti in quanto, con le modifiche apportate all'art. 4 della tariffa, per i conferimenti di beni diversi dagli immobili, è stabilita l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

     Con la contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 nonché del comma 6 dell'articolo 27 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dallo stesso articolo 19, viene meno l'obbligo della denuncia delle quantità sottoscritte connesse alla costituzione o all'aumento del capitale, e, pertanto, nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente.

     Le modifiche introdotte al testo unico dell'imposta di registro dall'art. 10, relative ai conferimenti in società si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire da tale data nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2000.

     Tuttavia, per gli aumenti di capitale sociale è stabilita una diversa decorrenza dal comma 2 dell'art. 10 in commento; infatti, è espressamente previsto che il nuovo regime si applica anche agli aumenti di capitale deliberati precedentemente ma sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999 e quindi a tutti gli aumenti di capitale sociale sottoscritti dal 1 ottobre 1999. Ovviamente, per tali sottoscrizioni non deve essere eseguito nessun adempimento in considerazione che con la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento è espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'obbligo della denuncia per gli aumenti di capitale sottoscritti nel trimestre precedente.

 

4.3 Associazioni in partecipazione.

     Per armonizzare il trattamento tributario dei contratti di associazione in partecipazione con la nuova disciplina degli atti societari, è stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in luogo di quella proporzionale (1 per cento) precedentemente prevista, per i citati contratti, con apporto di beni diversi da immobili, imbarcazioni e natanti.

     Conseguentemente, la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento dispone l'abrogazione della lett. g) del comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 131 del 1986 che definisce la base imponibile per i suddetti contratti.

     Il nuovo regime tributario per i contratti di associazione in partecipazione decorre dal 1° gennaio 2000; vale, pertanto, quanto già detto con riferimento agli atti societari.

 

4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

     Il termine per usufruire dei benefici tributari previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge n. 604 del 1954, già fissato al 31 dicembre 1999, è prorogato al 31 dicembre 2001.

 

4.5 Invim

     L'articolo 7, comma 4 l.f., stabilisce la riduzione di ¼ dell'imposta comunale sull'imposta di valore degli immobili prevista dall'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze.

     Sembra evidente che, per determinare l'importo da versare, deve essere prima calcolata l'imposta e poi ridotta di 1/4.

 

5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

 

5.1 Elevazione della franchigia

     L'art. 8 l.f. stabilisce che la tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A del provvedimento in esame.

     In forza di tale modifica la franchigia di tassabilità relativa al valore imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, è innalzata da 250 milioni di lire a 350 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000.

     La medesima franchigia è portata a 500 milioni di lire per le successioni apertesi a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     Con apposito decreto dirigenziale saranno apportate le conseguenti modifiche al prospetto di autoliquidazione, anche nelle Avvertenze, dei tributi connessi con l'imposta sulle successioni, relativamente alla parte concernente l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

     Per quanto concerne le soluzioni interpretative, si osserva che l'articolo in esame non presenta problematiche sostanziali.

     Si ritiene comunque opportuno far rilevare che la nuova Tariffa, di cui all'allegato A alla presente legge finanziaria, richiamata dall'art. 8, si compone di due parti, concernenti rispettivamente "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000" e "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001".

 

6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

6.1 Premessa

     Con regolamento di attuazione degli articoli 10 e 18, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in corso di emanazione, saranno disciplinati gli adempimenti concernenti sia le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sia le manifestazioni spettacolistiche e assimilate, soggette all'imposta sul valore aggiunto, elencate nella Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     Con decreti ministeriali in via di emanazione verranno altresì disciplinate:

     - le caratteristiche degli appositi apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonee all'emissione di titoli di accesso alle manifestazioni di spettacolo e intrattenimento;

     - le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche;

     - le caratteristiche degli abbonamenti alle attività di intrattenimento.

     Approssimandosi la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina tributaria (1° gennaio 2000) del settore spettacolistico e delle attività assimilate, si ritiene utile illustrare le disposizioni più rilevanti dei cennati provvedimenti fornendo i primi chiarimenti, al fine di porre in condizione gli operatori del settore di osservare tempestivamente gli adempimenti a cui sono tenuti a decorrere dalla predetta data.

 

6.2 Il nuovo sistema impositivo

     Il citato decreto legislativo ha riformato il regime tributario degli spettacoli, dei giochi e degli intrattenimenti, secondo i seguenti criteri-guida:

     a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli e istituzione della nuova imposta sugli intrattenimenti limitatamente a tre categorie di attività e precisamente:

     - esecuzione di musica non dal vivo individuata con i criteri illustrati al successivo punto 4.1, con esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.;

     - utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;

     - ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonché esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

     b) riconduzione di tutte le altre attività spettacolistiche nel regime I.V.A. ordinario, caratterizzato cioè dalla detrazione di imposta da imposta.

     L'imposta sul valore aggiunto si applica, in genere, a tutte le attività di spettacolo con due distinte modalità:

     - le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, elencate nella Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono ricondotte ad un regime forfetario di determinazione del tributo, avente caratteristiche analoghe a quelle previste dal vigente articolo 74, sesto comma, del decreto n. 633 del 1972, ad esclusione delle case da gioco esenti dall'applicazione del tributo. L'I.V.A. è calcolata, cioè, sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, sempre che non sia manifestata opzione per l'applicazione del regime ordinario ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;

     - le altre attività spettacolistiche e assimilate, invece, che dal 1° gennaio 2000 non sono più assoggettate all'imposta sugli spettacoli, individuate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono attratte nel campo di applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario.

     Per quest'ultime attività il momento impositivo viene individuato dal comma 1 dell'art. 74-quater nell'inizio della manifestazione spettacolistica, mentre per gli abbonamenti nel momento del pagamento del corrispettivo.

 

6.3 Aliquote I.V.A.

     Dal 1° gennaio 2000 la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e l'assoggettamento alla sola I.V.A. delle attività spettacolistiche più rilevanti comporterà una consistente riduzione del complessivo carico d'imposta.

     In particolare il n. 123) della Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10 per cento:

     - per gli spettacoli cinematografici;

     - per gli spettacoli sportivi di ogni genere per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette;

     - per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali;

     - per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

     - per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

     Le altre attività spettacolistiche diverse da quelle sopraindicate scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

 

6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti

 

6.4.1 Presupposto impositivo

     L'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999 definisce il presupposto dell'imposta sugli intrattenimenti, individuandolo nello svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attività indicate specificamente nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972. Segnatamente rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le tre tipologie di attività di seguito indicate:

     a) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche svolti in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia prevalente.

     Tale prevalenza è determinata dalla durata dell'esecuzione se inferiore o superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio. Costituisce, pertanto, musica dal vivo, ai fini in considerazione, l'effettiva esecuzione musicale con strumenti di qualsiasi genere senza l'utilizzo o con l'utilizzo meramente accessorio di supporti preregistrati o campionati, qualora la durata dell'esecuzione stessa si protragga per un periodo di tempo superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico; naturalmente, come chiarito dalla relazione illustrativa del richiamato decreto legislativo n. 60 del 1999, allorquando vengano svolte all'interno dello stesso esercizio attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed attività soggette, il requisito della durata va commisurato esclusivamente all'attività soggetta all'imposta;

     b) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli privati o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart.

     Al riguardo si osserva che per i detti apparecchi da divertimento, diversi da quelli meccanici, l'assoggettamento ad imposta con il nuovo regime non avverrà più sulla base di imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto ministeriale, come accadeva in passato, ma con un sistema analitico di determinazione dei proventi.

     A tal fine, infatti, l'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972, prescrive l'utilizzo di una scheda a deconto o di strumenti similari per la determinazione ed il controllo del numero delle effettive giocate e dei relativi incassi.

     Il nuovo regime di tassazione non si applica, invece, agli apparecchi da divertimento meccanici quali bigliardi, bigliardini, flippers ecc. che continueranno ad essere soggetti al vigente metodo di tassazione forfetario di determinazione dell'imposta secondo gli attuali imponibili e con le modalità attualmente previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 1990, con esclusione degli apparecchi che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali, con un decreto ministeriale in corso di pubblicazione, sono stati rivalutati gli imponibili forfetari medi, in misura pari a lire 3.025.000, indipendentemente dal prezzo praticato, tenuto conto della specifica redditività del settore economico interessato.

     Si rileva, in particolare, che non è soggetta alla nuova imposta l'utilizzazione di bigliardi, bowling e assimilati, effettuata senza il pagamento di corrispettivi, per finalità sportive, compreso l'allenamento, in particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI.

     Si segnala, tuttavia, che, per le prevedibili difficoltà tecniche di adattamento degli apparecchi già in esercizio e di produzione di nuovi apparecchi dotati del congegno suindicato (scheda a deconto o strumenti similari), il decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 60 del 1999, in materia di imposta sugli intrattenimenti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2000 l'applicazione degli imponibili forfetari stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990, e le conseguenti modalità di liquidazione e di versamento del tributo relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento in questione, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari;

     c) ingresso nelle case da gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse, nonché l'esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

 

6.4.2 Soggetti passivi

     Sono coloro che organizzano le attività da intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, attratte nel campo di applicazione dell'imposta sia nel caso in cui lo spettacolo richieda una previa licenza di pubblica sicurezza, sia nel caso in cui, nonostante la necessità della licenza, l'organizzatore omette di fornirsene.

     E' stato anche previsto che nell'ipotesi in cui l'esercizio delle case da gioco viene riservato per legge ad enti pubblici, questi ultimi sono considerati soggetti d'imposta anche se ne delegano la gestione a terzi.

 

6.4.3 Base imponibile

     L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, comunque denominati, nonché sugli aumenti dei prezzi praticati e sulle prestazioni accessorie, obbligatoriamente imposte, oltre che sui proventi delle sponsorizzazioni, della cessione di diritti radiotelevisivi o, comunque, su ogni altro provento connesso all'organizzazione dell'intrattenimento. E' in sostanza confermata con il nuovo decreto legislativo n. 60 del 1999, la regola enunciata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

     Nel caso in cui enti, società o associazioni organizzano gli intrattenimenti per i propri soci, la base imponibile è costituita dalle quote o contributi associativi, per intero, se la struttura associativa ha per scopo unicamente l'organizzazione di intrattenimenti, parzialmente, nel caso in cui oltre agli intrattenimenti vengono svolte anche altre attività.

     E’ da segnalare, inoltre, che per le manifestazioni organizzate per scopo di beneficenza, in considerazione delle particolari finalità di queste attività, è stabilita per tali eventi la riduzione della base imponibile al 50 per cento.

 

6.4.4 Regime forfetario

     Il decreto legislativo n. 60 del 1999 individua all'art. 8 le fattispecie ammesse al particolare regime, in considerazione della natura degli spettacoli o delle attività da intrattenimento.

     Si tratta di:

     a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti;

     b) attività di minima importanza;

     c) attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

     Nella fattispecie sopra elencate l'imponibile è determinato:

     1. nella misura del 50 per cento dei proventi incassati nel caso di spettacoli di cui alla lettera a);

     2. con la riduzione al 50 per cento della base imponibile solo nell'ipotesi in cui i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano di importo non superiore a lire 50 milioni (per le attività di cui alle lettere b) e c).

     Resta ferma la facoltà di optare, in alternativa, per il sistema di determinazione dell'imponibile nei modi ordinari.

 

6.5 Obblighi dei contribuenti

 

6.5.1 I.V.A.

     Dal principio dell'assoggettamento delle manifestazioni spettacolistiche ed assimilate al regime ordinario I.V.A. discende l'obbligo dell'applicazione degli adempimenti contabili previsti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dalle relative norme attività che si protraggono oltre tale limite, è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento; quello mensile viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini dell'annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.

     In caso di guasto dell'apparecchio, la certificazione dei corrispettivi avviene, alternativamente, con l'uso di un apparecchio di riserva, con la tenuta del registro dei corrispettivi d'emergenza previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 o con il rilascio della ricevuta fiscale o degli scontrini manuali o prestampati a tagli fissi, integrati con le indicazioni costituenti il contenuto dei titoli di accesso, elencate nel successivo punto 7.

 

6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti

     L'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e l'articolo 6 del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedono, in via generale, ai fini della certificazione dei corrispettivi, sia per le attività soggette all'I.V.A. che per quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti il rilascio di titoli di accesso alle manifestazioni spettacolistiche e assimilate, nonché per eventuali operazioni accessorie, emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali sopra descritti. Il contenuto di detti titoli, che sostituiscono i biglietti utilizzati con le modalità prescritte in materia di imposte sugli spettacoli, è costituito, oltre che dagli elementi prescritti per lo scontrino fiscale dall'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, da una serie di informazioni specifiche per il settore dello spettacolo, intrattenimento e attività assimilate, di seguito elencate:

     - denominazione dell'esercizio;

     - data e ora dello spettacolo o intrattenimento;

     - luogo in cui avviene l'evento predetto con l'indicazione della sala o dell'impianto, del numero e dell'ordine del posto;

     - titolo, natura ed ogni altro elemento identificativo dell'evento spettacolistico o assimilato;

     - ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso ovvero avvenuto pagamento dell'imposta;

     - ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

     - natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse e separata indicazione dei relativi corrispettivi.

     Il momento di emissione del titolo d'accesso in parola è quello del pagamento del corrispettivo.

     Per le operazioni effettuate nel corso della manifestazione spettacolistica, il documento di certificazione dei corrispettivi, avente le caratteristiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i due momenti costituiti dal pagamento o dalla consegna dei beni ovvero, nel caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione.

 

6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti

     Un particolare sistema di determinazione dell'I.V.A. è previsto dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell'esercizio delle attività elencate nella tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972, nonché per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente dal volume d'affari conseguito.

     Detti soggetti determinano ai fini dell'I.V.A. la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli acquisti.

     Non possono beneficiare di tali disposizioni agevolative le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco di cui alla legge n. 398 del 1991, in quanto già destinatarie di uno specifico regime speciale di determinazione del tributo.

     I soggetti predetti osservano i seguenti adempimenti, particolarmente semplificati in considerazione della esigua dimensione economica:

     - certificazione dei corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte per il titolo d'accesso, elencate al punto 7. Sono peraltro esonerati dall'obbligo le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante;

     - numerazione delle fatture ricevute;

     - presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'I.V.A. da effettuarsi con delega unificata mod. F/24, limitatamente ai soggetti con volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire;

     - conservazione dei documenti aventi rilevanza tributaria, a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     I medesimi contribuenti con volume di affari non superiore a 50 milioni di lire sono quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi, di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni periodiche e di versamento infrannuale dell'imposta.

 

6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza fine di lucro

     Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e associazioni senza fine di lucro vengono confermate le particolari agevolazioni recate dalle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 74, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di determinazione forfetaria delle imposte e di osservanza degli adempimenti contabili.

     Permangono i medesimi presupposti per l'applicazione dei benefici suindicati e precisamente:

     a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

     b) svolgimento di attività sportive dilettantistiche;

     c) conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi commerciali non superiori al limite aggiornato da ultimo in lire 360 milioni dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Detto limite è valido anche nel caso in cui siano stati realizzati, nel periodo d'imposta precedente, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 133 del 1999, proventi superiori a lire 130.594.000, importo precedentemente previsto per il godimento dell'agevolazione in questione;

     d) esercizio di apposita opzione, con le modalità di seguito indicate.

     Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d'incasso, sono i seguenti:

     1. comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione medesima, e all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997. L'opzione è, vincolante per un quinquennio. Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'anno 2000 l'opzione potrà essere comunicata alla SIAE entro il termine del 30 giugno 2000.

     Naturalmente, i soggetti che non optano per l'applicazione del regime speciale o che perdono in corso d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici in discorso, sono assoggettati alla disciplina I.V.A. ordinaria, ivi compreso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante misuratore fiscale o biglietterie automatizzate.

     Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dall'anno successivo a quello in cui sono venuti meno i cennati requisiti;

     2. annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando anche l'apposito prospetto previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con eventuale annotazione dei proventi non costituenti reddito imponibile, delle plusvalenze patrimoniali e delle operazioni intracomunitarie;

     3. versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F/24), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

     4. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Naturalmente resta fermo per i soggetti suindicati l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o a tagli fissi).

 

6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche

     Con decreto interministeriale in corso di emanazione, in attuazione dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, sono determinate le modalità per l'erogazione di un credito d'imposta agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

     L'obiettivo perseguito dal predetto decreto è quello di semplificare il meccanismo di concessione del credito accorpando in poche categorie di proiezioni cinematografiche le numerose preesistenti categorie di abbuoni.

     Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è utilizzabile in occasione delle liquidazioni dei versamenti periodici dai contribuenti interessati che possono avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

     Il riconoscimento del beneficio è subordinato al concorso delle seguenti condizioni:

     a) effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;

     b) documentazione dei corrispettivi mediante titolo d'accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;

     c) annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

 

6.11 Periodo transitorio

     Sono state previste alcune disposizioni transitorie in forza delle quali, in considerazione delle prevedibili difficoltà di realizzazione da parte dei produttori degli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e di reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati, viene consentita, in via temporanea e cioè fino al 30 giugno 2000, l'adozione di documenti alternativi di certificazione dei corrispettivi con la provvisoria osservanza dei corrispondenti adempimenti.

     In particolare, in caso di indisponibilità dei menzionati apparecchi, i titoli di accesso possono essere emessi all'atto dell'effettiva installazione dei misuratori, che deve avvenire, comunque, entro la data suindicata del 30 giugno 2000. La certificazione dei corrispettivi riscossi può avvenire, nel periodo transitorio, tramite il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, ferma restando l'osservanza dei conseguenti obblighi contabili.

     Nello stesso periodo transitorio è ammesso anche l'utilizzo di biglietti vidimati dalla SIAE, con l'osservanza dei conseguenti adempimenti contabili, escluso il pagamento dei tributi che deve essere effettuato, comunque, dai contribuenti obbligati, mediante delega unica (Mod. F/24).

 

7. FISCALITA' LOCALE

 

7.1 Detrazioni Irpeg

     L'art. 6, comma 2, l.f., apporta una modifica al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante l'ICI. La norma interessata dalla modifica è l'art. 17, comma 3, concernente la detrazione dall'IRPEG prevista a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che da lire 270.000 è stata fissata in lire 500.000 per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Si ricorda che detta detrazione deve essere rapportata al periodo durante il quale sussiste tale destinazione e compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.

     E' opportuno precisare che il successivo comma 6, dello stesso art. 6, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 in commento non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

 

7.2 Cosap

     L'art. 18 l.f. apporta "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" che sono limitate all'art. 63, disciplinante il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dette modifiche, apportate al comma 3 dell'art. 63, ad opera del comma 2 dell'art. 18 in commento, pur interessando un'entrata di carattere extratributario hanno comunque un'incidenza determinante sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.

     I nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone sono stati introdotti dal comma 1 dello stesso art. 18, che hanno determinato la nuova formulazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

     Le innovazioni consistono essenzialmente nell'eliminazione di uno dei metodi di commisurazione del canone che l'originaria formulazione del testo individuava nella "speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%".Di conseguenza il metodo alternativo di determinazione forfetaria del canone che avrebbe dovuto essere seguito soltanto "in sede di prima applicazione", è divenuto il normale criterio di quantificazione del Cosap, che andrà commisurato al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni.

     E' previsto, altresì, un aumento a L. 1.500 (dalle precedenti L. 1.250) per l'importo da applicare per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti, ed un aumento a L. 1.250 (dalle precedenti L. 1.000) per l'importo da applicare per le utenze dei comuni con oltre 20.000 abitanti.

     Anche i criteri di determinazione del Cosap dovuto per le occupazioni effettuate nel territorio provinciale hanno subito alcune modificazioni che hanno di gran lunga semplificato l'attività di determinazione della corretta entità dell'entrata in questione. Infatti, mentre l'originaria formulazione del punto 2) della lettera f ) del comma 2 dell'art. 63 in esame, stabiliva che il canone dovuto alla provincia era determinato "nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale", il nuovo testo della norma prevede invece che la suddetta misura debba essere parametrata all'importo risultante dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa prevista per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il nuovo sistema, poiché prescinde dall'entità degli importi concretamente corrisposti dai soggetti tenuti al pagamento degli stessi, si basa in sostanza su modalità di commisurazione certe ed offre pertanto un notevole grado di affidabilità in ordine alla trasparenza che deve guidare l'attività amministrativa.

     La disposizione contenuta nel punto 3) è meramente ripetitiva della norma già in vigore poiché, precisa che ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può esser inferiore a L. 1.000.000. E' stato inoltre sottolineato che la stessa misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

     Gli importi del canone comunale devono essere rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto attiene invece al Cosap provinciale cui la norma non fa più cenno, è bene precisare che la rivalutazione risulta comunque applicabile poiché anche per detta entrata valgono oramai le stesse regole stabilite per il Cosap comunale.

     Riguardo alla determinazione del numero complessivo delle utenze soccorre il punto 5) aggiunto alla lettera f) in esame, che stabilisce che detto numero è quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente. La norma in questione prevede inoltre le modalità di versamento del Cosap, che deve esser corrisposto in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovuti devono essere versati a mezzo di conto corrente postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - intestato al comune o alla provincia. La norma precisa inoltre che sia i comuni che le province possono naturalmente prevedere termini e modalità di versamento diversi da quelli suggeriti dal legislatore, avendo però cura di inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno, un'apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi e fissare i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Si tratta quindi di un particolare iter procedurale che la legge impone nell'eventualità in cui l'ente locale decida di voler esercitare la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 dello stesso provvedimento normativo, disciplinando la materia con modalità più adeguate alle proprie esigenze gestionali.

     Come innanzi precisato quanto è stato esposto per il Cosap deve essere esteso anche alla Tosap dovuta dai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni che il nuovo testo del comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 indica nella lettera f) del comma 2 dello stesso articolo, vale a dire le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi.

     Per tale tipologia di occupazioni, quindi, dal 1° gennaio 2000, si abbandona il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare in favore di un criterio più semplice che agevola soprattutto le attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente impositore.

     Un altro aspetto che rileva anche per la Tosap è l'estensione della disposizione, dettata inizialmente solo per il Cosap, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 63 in commento, che prevede che dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione (e non più per la medesima "concessione"), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Si tratta dunque, anche in questo caso, di un'estrema semplificazione che produce i suoi effetti soprattutto a favore del contribuente nei cui confronti il carico fiscale risulterà sicuramente alleggerito.

 

7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione

     L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000 dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'Ici dovuta per l'anno 1993.

     Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:

     a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

     b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

     c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

 

7.4 I.C.I. - Sanzioni

     Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alcune significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993 finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni ed interessi.

     E' infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma stabilisce inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente, gli uffici comunali non dovranno comminare le sanzioni e calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando l'imposta sulla base della nuova rendita catastale.

     Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta norma poiché il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del comma 2, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la sanzione è stata però già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

     La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri strumenti, quali la immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte dell'interessato.

 

7.5 I.C.I. - Delibere comunali

     L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla riduzione dell'aliquota ICI che può essere deliberata dai comuni , in misura non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché degli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.

     L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota è limitata alla sola abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13 è invece previsto che la disposizione appena commentata non ha effetto nei riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

     Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999, sono state impartite istruzioni in ordine alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilità anche per l'ICI dell'art. 817 del codice civile.

     A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in materia di imposte sui redditi si è ritenuto necessario esplicitare il concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.f. In tale norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

     L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente l'introduzione in materia di imposte dirette di un principio che era già vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva attribuito ai comuni la potestà di considerare abitazione principale quella posseduta dagli anziani e disabili che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma in commento.

 

7.6 Termini

     L'art. 30, comma 14, l.f., ha una portata più ampia in quanto contiene disposizioni che riguardano l'intera materia della fiscalità locale; è infatti sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti, è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno.

     La norma in esame ripropone alcuni principi che erano già stati sanciti in altre disposizioni normative, in particolare: l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione.

     L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali relative all'anno 2000 alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore esempio di semplificazione, poiché anziché fissare una data certa si è preferito effettuare un rinvio alle disposizioni che potranno essere contenute, a norma del citato art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un decreto del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale potestà è stata esercitata, per l'anno 2000, con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 con il quale è stato prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. E' quindi entro quest'ultima data che dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle entrate locali.

 

7.7 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

     L'art. 30, comma 17, l.f., modifica l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998. Alla potestà di aumentare le tariffe in questione nel limite appena esposto il comma 17 attribuisce ai comuni il potere di estendere la misura dell'aumento fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000. Detto aumento ha però una portata meno ampia, in quanto può essere deliberato esclusivamente per le superfici superiori al metro quadrato.

     Sembra invece del tutto superflua la precisazione che "le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato" in quanto già prevista nell'art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina le modalità di applicazione del tributo in questione.

 

7.8 Riscossione ruoli non erariali

     Il comma 19 dell'art. 30 l.f. affronta la problematica della riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000. Per detti ruoli la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle quali nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente ed in difetto non può farsi luogo all'iscrizione.

     Bisogna sottolineare che la necessità dell'indicazione del codice fiscale nel ruolo era già stata prevista dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente è stata ribadita nella nuova formulazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, predisposta dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

     Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al 29 febbraio 2000 i termini scadenti il 31 dicembre 1999 previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali.

 

7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani

     L'articolo 33 l.f., che contiene "Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", al comma 1 stabilisce che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è più quella del 1° gennaio 2000, ma è fissata dai termini previsti dal regime transitorio entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta "tariffa Ronchi".

     Il regime transitorio è stato disciplinato dall'art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui è stato elaborato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo è stato peraltro modificato dal comma 6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato il secondo periodo della lettera d) del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4 che prevedevano ulteriori disposizioni transitorie per i comuni che si trovavano in particolari condizioni in merito al raggiungimento del tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si è ridotto al solo comma 1, in cui è stato previsto per tutti i comuni un unico periodo transitorio, articolato in vari anni.

     Il nuovo assetto della disciplina transitoria ha reso necessaria l'abrogazione, disposta dal comma 4 dell'art. 33 in esame, del comma 3 dell'art. 5 del d.P.R. n. 158 del 1999 che prevedeva disposizioni per i comuni tenuti a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, nonché del numero 5 dell'allegato 1 dello stesso provvedimento, che stabiliva le modalità di determinazione della tariffa durante la fase transitoria.

     Il comma 2 dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1999 il comma 1-bis con cui si stabilisce che resta comunque ferma la possibilità per i comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa.

     Il comma 3 dell'art. 33 inserisce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1999 il comma 4-bis che impone alcuni adempimenti a carico dei comuni i quali, a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, sono tenuti ad approvare ed a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la sua relazione previsti dall'art. 8 del citato d.P.R. n. 158 del 1999. Questa nuova disposizione ha comportato conseguentemente l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, disposta dal comma 5 dell'art. 33 in commento.

     Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario.