Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/05/1999 |
Numero: | 114 |
§ 98.1.40899 - Circolare 25 maggio 1999, n. 114/E .
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Applicabilità dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze.
Emanata dal Ministero delle finanze. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1999, n. 125.
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Ai comuni |
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e, per conoscenza: |
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Alle direzioni regionali delle entrate |
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All'A.N. C.I. |
L'articolo 4, comma 1, del
Con la
Ciò, essenzialmente, nella considerazione del carattere di realità dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche catastali determinanti autonome rendite e valori.
Di contro si andava delineando l'opposta tesi per cui l'aliquota ridotta in commento, ancorché deliberata con riferimento all'abitazione principale, trovava automatica applicazione anche nei riflessi delle pertinenze dell'abitazione medesima. Essa era confortata dal principio, sancito dall'articolo 818 del codice civile, secondo cui alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (salvo diversa disposizione di legge) nonché sorretta dalla considerazione che il potere in commento era stato conferito ai comuni al fine di concedere un trattamento agevolato alla "prima casa" con conseguente esigenza, quindi, di ricomprendervi anche le pertinenze essendo queste collegate all'alloggio da una relazione di complementarietà funzionale diretta a conservarne od accrescerne le qualità soddisfacendo così, nell'insieme, il fabbisogno abitativo.
Sulla questione è stato sentito il Consiglio di Stato, la cui sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 (prot. n. 1279/98), ha preliminarmente ricordato ".... che in base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e che tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale; per la configurabilità della pertinenza devono concorrere, quindi, sia un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, che un elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette".
Ha, quindi, espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi così a configurare un complesso unitario di beni.
In ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilità che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera d) dell'articolo 59 del
La scrivente, in recepimento del predetto parere, revoca l'avviso espresso nella
La delineata considerazione giuridica unitaria comporterà, quindi, ad avviso della scrivente, che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Tuttavia, le direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.
Il Direttore generale
del dipartimento delle entrate
Romano