Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 28/10/1999 |
Numero: | 431 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.189 - Legge 28 ottobre 1999, n. 431.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997
(G.U. 19 novembre 1999, n. 272, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.