§ 95.13.20 - D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:02/12/1999
Numero:464


Sommario
Art. 1.  Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Art. 2.  Disposizioni di coordinamento normativo.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 95.13.20 - D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti.

(G.U. 13 dicembre 1999, n. 291).

 

     Art. 1. Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

     1. Fino al 31 dicembre 2000, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, continuano ad applicarsi gli imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 2. Disposizioni di coordinamento normativo.

     1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "h ter", sono sostituite dalle seguenti: "h quater";

     b) nell'articolo 21, comma 2, le parole: "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.