Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 10/08/2000 |
Numero: | 246 |
Sommario |
Art. 1. (Potenziamento delle dotazioni organiche). |
Art. 2. (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali). |
Art. 3. (Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali). |
Art. 4. (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari). |
Art. 5. (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno). |
Art. 6. (Svolgimento di attività sportive). |
Art. 7. (Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali). |
Art. 8. (Alloggi di servizio). |
Art. 9. (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione). |
Art. 10. (Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui). |
Art. 13. (Operatori amministrativo-contabili). |
Art. 14. (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta). |
Art. 15. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome). |
Art. 16. (Istituzione del fondo a disposizione). |
Art. 17. (Convenzioni). |
Art. 18. (Servizi a pagamento). |
Art. 19. (Copertura finanziaria). |
§ 79.3.42 - Legge 10 agosto 2000, n. 246.
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(G.U. 4 settembre 2000, n. 206)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1. (Potenziamento delle dotazioni organiche).
1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della
3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza. [1]
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della
11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della
Art. 2. (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3. (Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali).
1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. E' abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).
1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.
Art. 5. (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).
1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del
2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal
3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del
Art. 6. (Svolgimento di attività sportive).
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.
2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.
3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.
4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 7. (Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali).
1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla
Art. 8. (Alloggi di servizio).
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 9. (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del
2. L'articolo 4, comma 1, del
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del
4. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 10. (Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. [Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile] [2].
2. [Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale] [3].
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della
6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario).
1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).
1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.
Art. 13. (Operatori amministrativo-contabili).
1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).
Art. 14. (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta).
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 15. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 16. (Istituzione del fondo a disposizione).
1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" - unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.
3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.
4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della
Art. 17. (Convenzioni).
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 18. (Servizi a pagamento).
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della
2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della
4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della
6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del
Art. 19. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 5-quater del
[2] Comma abrogato dall'art. 35 del
[3] Comma abrogato dall'art. 35 del