§ 80.10.41 - Del.CIPE 6 agosto 1999, n. 141.
Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della L. n. 144/1999).


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:06/08/1999
Numero:141


Sommario
Art. 1.      1. Il CIPE continua ad esercitare - ai sensi dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa - le attribuzioni previste da norme vigenti non concernenti compiti di [...]
Art. 2.  Devoluzione di funzioni al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Art. 3.  Devoluzione di funzioni al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.  Devoluzione di funzioni al Ministero della sanità.
Art. 5.  Devoluzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole.
Art. 6.  Devoluzione di funzioni al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 7.  Devoluzione di funzioni al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 8.  Devoluzione di funzioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9.  Devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 10.  Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri.
Art. 11.  Devoluzione di funzioni al Ministero del commercio con l'estero.
Art. 12.  Devoluzione di funzioni alle amministrazioni destinatarie degli interventi sui piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Art. 13.  Devoluzione di funzioni per il completamento dei progetti FIO (Fondo Investimenti ed Occupazione).
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 80.10.41 - Del.CIPE 6 agosto 1999, n. 141.

Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della L. n. 144/1999).

(G.U. 2 novembre 1999, n. 257).

 

Capo I

Attribuzioni del CIPE

 

Art. 1.

     1. Il CIPE continua ad esercitare - ai sensi dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa - le attribuzioni previste da norme vigenti non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria; è competente in via generale su questioni di rilevante valenza economico-finanziaria, e/o con prospettive di medio lungo termine, che necessitino di un coordinamento a livello territoriale o settoriale.

     Sulla base degli obiettivi fissati dal Governo e su iniziativa dei Ministeri competenti, esercita in particolare le seguenti funzioni:

     a) definizione delle linee generali di politica economico-finanziaria per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e dei documenti programmatici; approvazione della relazione previsionale e programmatica; elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria e per il raccordo della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

     b) coordinamento, nell'ambito delle linee generali di cui alla lettera a) delle diverse politiche di settore e dei relativi piani e programmi, assicurandone, da un lato, la coerenza con gli obiettivi occupazionali, di sviluppo e ambientali, e verificandone, dall'altro, la coerenza con le politiche comunitarie;

     c) valutazione degli obiettivi conseguiti e dei risultati raggiunti dai piani e programmi di cui alla lettera b), in particolare da quelli finanziati dal CIPE;

     d) esame, su proposta del Ministro competente, delle altre questioni ritenute meritevoli di valutazione collegiale.

     2. Il CIPE esercita ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti.

 

Capo II

Devoluzione alle amministrazioni competenti per materia delle funzioni

del CIPE di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria

 

     Art. 2. Devoluzione di funzioni al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

     Sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le funzioni:

     a) definizione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei criteri da seguire nelle relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     b) determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 16 aprile 1987, n. 183, a tal fine sono utilizzati i dati rilevati ed elaborati dal sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     Il comitato tecnico istruttorio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, è soppresso. Le residue competenze sono assegnate alla I «Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie» istituita con deliberazione CIPE n. 79 del 5 agosto 1998, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

 

     Art. 3. Devoluzione di funzioni al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

     Sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni:

     a) determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     b) ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione agli interventi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale artigianale e terziario e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, di cui agli articoli 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     c) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

     d) emanazione delle direttive per l'accesso ai contributi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

 

     Art. 4. Devoluzione di funzioni al Ministero della sanità.

     Sono attribuite al Ministero della sanità le seguenti funzioni:

     a) approvazione dei programmi di attività dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) ammissione a finanziamento degli interventi per la realizzazione di strutture di assistenza a malati di AIDS, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

     Art. 5. Devoluzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole.

     Sono attribuite al Ministero delle politiche agricole le funzioni in materia di determinazione delle modalità di ripartizione di somme per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

 

     Art. 6. Devoluzione di funzioni al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     Sono attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni:

     a) espressione del parere sul tracciato del sistema idroviario padano e sul relativo piano pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1990, n. 380;

     b) approvazione dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali da finanziare con i maggiori introiti derivanti dall'aumento dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

     c) gli adempimenti tecnici relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sono di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

     Art. 7. Devoluzione di funzioni al Ministero dei lavori pubblici.

     Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, fino al completo conferimento alle regioni della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica, le seguenti funzioni:

     a) adempimenti in materia di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) ed f) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) approvazione dello schema d'atto d'obbligo per la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

     Art. 8. Devoluzione di funzioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     Sono attribuite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni:

     a) approvazione del programma triennale dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399;

     b) approvazione del programma quinquennale di ricerche in Antartide, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 380;

     c) approvazione del programma triennale di attività dell'Istituto F. Severi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 153;

     d) approvazione del programma triennale dell'Istituto nazionale di fisica della materia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

     e) approvazione del piano pluriennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573;

     f) approvazione dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     E’ attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. [1]

 

     Art. 10. Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri.

     1. E’ attribuita al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, la determinazione della quota del fondo di rotazione da impiegare annualmente per la concessione dei crediti agevolati alle imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, nonché dei criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni per la concessione di tali crediti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     2. E’ attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

 

     Art. 11. Devoluzione di funzioni al Ministero del commercio con l'estero.

     E’ attribuita al Ministero del commercio con l'estero la formulazione dell'elenco dei Paesi rispetto ai quali lo stesso Ministero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

 

     Art. 12. Devoluzione di funzioni alle amministrazioni destinatarie degli interventi sui piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

     E’ attribuita alle amministrazioni regionali territorialmente competenti ogni residua competenza per il completamento degli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi comprese la potestà di revoca dei finanziamenti - ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - e l'approvazione delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

 

     Art. 13. Devoluzione di funzioni per il completamento dei progetti FIO (Fondo Investimenti ed Occupazione).

     Ogni residua competenza per il completamento degli interventi e per la definizione dei rapporti relativi ai progetti finanziati a carico del Fondo per gli investimenti e per l'occupazione (FIO), istituito dall'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è attribuita alle amministrazioni centrali e regionali destinatarie dei finanziamenti [2].

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Il CIPE, con successive deliberazioni, determinerà la titolarità di proprie funzioni non espressamente previste nel presente regolamento.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate seguendo la medesima procedura disciplinata dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 


[1] Articolo così rettificato dalla Del.CIPE del 15 novembre 2001, n. 96/2001 (G.U. 6 febbraio 2002, n. 31).

[2] La Del.CIPE 21 dicembre 1999 (G.U. 19 gennaio 2000, n. 14) fornisce un’interpretazione autentica del presente articolo: per «residue competenze» devono intendersi le competenze facenti capo al CIPE inerenti alla revoca dei finanziamenti relativi a progetti non completabili nei termini fissati con conseguente versamento all'erario delle risorse. Il termine di completamento di 16 mesi - fissato con la delibera n. 92 del 5 agosto 1998 - decorrerà per tutte le amministrazioni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di impegno a favore della Cassa depositi e prestiti.