§ 57.11.202 - D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506.
Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:30/06/1994
Numero:506


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Autonomia organizzativa.
Art. 4.  Organi dell'Istituto.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Consiglio direttivo.
Art. 7.  Giunta esecutiva.
Art. 8.  Consiglio scientifico.
Art. 9.  Collegio dei revisori.
Art. 10.  Programmazione triennale.
Art. 11.  Autonomia finanziaria.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.
Art. 14.  Copertura finanziaria.


§ 57.11.202 - D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506.

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.

(G.U. 19 agosto 1994, n. 193)

 

 

     Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo art. 8 della citata legge n. 168 del 1989.

     3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, che è soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM.

     4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio.

     5. L'INFM è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. All'Istituto si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2. Compiti.

     1. L'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere.

     2. A tal fine l'INFM:

     a) collabora con le università e con gli istituti pubblici e privati per la formazione di ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto;

     b) promuove e sviluppa studi, ricerche e attività applicative anche in collaborazione con enti nazionali, internazionali e stranieri;

     c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;

     d) provvede, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti;

     e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;

     f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche;

     g) assegna borse di studio e premi.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto, ed in particolare per le attività di ricerca già avviate presso il Laboratorio europeo di luce di sincrotrone di Grenoble (ESRF).

     4. L'INFM può, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni o accordi con università, con enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri e partecipare a consorzi e società in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

 

          Art. 3. Autonomia organizzativa.

     1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM può istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso università ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.

 

          Art. 4. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'INFM:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) la giunta esecutiva;

     d) il consiglio scientifico;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

     2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta.

     3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 2.

 

          Art. 5. Presidente.

     1. Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM.

     2. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;

     c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d);

     d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.

 

          Art. 6. Consiglio direttivo.

     1. Il consiglio direttivo è composto da:

     a) il presidente dell'INFM;

     b) i direttori delle strutture scientifiche operative;

     c) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

     d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM.

     2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni.

     3. Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.

 

          Art. 7. Giunta esecutiva.

     1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'INFM, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio interno, uno dei quali con le funzioni di vicepresidente, e dal vicepresidente del consiglio scientifico.

     2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo.

 

          Art. 8. Consiglio scientifico.

     1. Il consiglio scientifico è composto da:

     a) il presidente dell'INFM che lo presiede;

     b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;

     c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).

     2. Il consiglio scientifico è l'organo di consulenza scientifica del consiglio direttivo, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche e sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto.

 

          Art. 9. Collegio dei revisori.

     1. Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. Il collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INFM. Il collegio è così composto:

     da un componente effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 10. Programmazione triennale.

     1. Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.

     2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

          Art. 11. Autonomia finanziaria.

     1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione.

     2. L'INFM può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

          Art. 12. Personale.

     1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio dell'Istituto e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attività delle strutture scientifiche.

     2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresì, su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

     3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonché, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalità di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

     4. [1]

 

          Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. Fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque fino al 31 dicembre 1994, al fine di garantire la continuità delle attività già intraprese dal Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia e il loro consolidamento nell'INFM, nonché per garantire gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dello stesso Istituto, in sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio direttivo del Consorzio è allargato a tre rappresentanti eletti dalla comunità scientifica che partecipa alle attività del Consorzio stesso.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, svolge le funzioni di presidente dell'INFM il direttore dell'attuale Consorzio e provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'attuale Consorzio.

     3. Il consiglio direttivo allargato, di cui al comma 1, deve adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto.

     4. Il personale in servizio presso il Consorzio con contratti a tempo indeterminato alla data del 30 novembre 1993 può partecipare una sola volta a concorsi riservati, da bandirsi entro sessanta giorni dalla adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto nei limiti dei posti disponibili. Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui al presente comma sono definite dal regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

     5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso il Consorzio con contratti di formazione, o con contratti a tempo determinato o parziale, o con borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto contrattuale con l'Istituto.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria.

     1. Il contributo dello Stato in favore dell'INFM a partire dal 1995 è fissato in complessive lire 9,5 miliardi alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, nei capitoli 7101 e 7301, rispettivamente per lire 5 miliardi e per lire 4,5 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 5 della L. 8 agosto 1997, n. 266