§ 85.1.50 - Legge 27 novembre 1991, n. 380 .
Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:27/11/1991
Numero:380


Sommario
Art. 1.      1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di [...]
Art. 2.      1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'art. 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al [...]
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'art. 6 [...]
Art. 5.      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito il Museo nazionale [...]
Art. 6.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello [...]


§ 85.1.50 - Legge 27 novembre 1991, n. 380 [1].

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

(G.U. 2 dicembre 1991, n. 282).

 

     Art. 1.

     1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'art. IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

 

          Art. 2.

     1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'art. 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

     2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attività.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato art. 3 della legge n. 284 del 1985.

     4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

     5. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'art. 5 della citata legge n. 284 del 1985.

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

     "2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

     a) Ministero degli affari esteri;

     b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     c) Ministero del tesoro;

     d) Ministero della difesa;

     e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     f) Ministero della marina mercantile;

     g) Ministero delle partecipazioni statali;

     h) Ministero della sanità;

     i) Ministero dell'ambiente;

     l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

     2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:

     "2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

     a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

     c) un esperto designato dal Ministro della sanità;

     d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

     e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);

     f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

     h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

     i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

     2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".

 

          Art. 4.

     1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986.

 

          Art. 5.

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito il Museo nazionale dall'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. Altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 6, alle università di Trieste, Genova e Siena.

     2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

 

          Art. 6.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide". Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per l’abrogazione della presente legge vedi l'art. 5 della L. 7 agosto 1997, n. 266.