Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 05/08/1998 |
Numero: | 79 |
§ 80.9.489 - Del.CIPE 5 agosto 1998, n. 79.
Istituzione e regolamento delle commissioni previste dalla delibera CIPE n. 63/98 del 9 luglio 1998.
(G.U. 15 ottobre 1998, n. 241)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la
Visti la
Vista la
Vista la
Visto l'art. 1 del
Visto l'art. 1 del
Visto l'art. 1 del
Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998 con la quale, tenuto conto delle nuove attribuzioni del CIPE previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto
Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico;
Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica nella veste di Presidente delegato di questo Comitato;
Delibera:
1. Istituzione delle commissioni.
Sono istituite, nell'ambito del CIPE, le seguenti commissioni:
1) commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;
2) commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;
3) commissione per le infrastrutture;
4) commissione per la ricerca e la formazione;
5) commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero gia istituita dall'art. 24 del
6) commissione per lo sviluppo sostenibile.
2. Compiti.
2.1. Le commissioni hanno competenza generale sulle seguenti questioni:
commissione 1: coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
commissione 2: coordinamento delle politiche sociali e del lavoro e di sostegno e sviluppo delle attività produttive (agricoltura, industria, ricerca, servizi);
commissione 3: coordinamento delle politiche infrastrutturali;
commissione 4: coordinamento e valutazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché in materia di formazione;
commissione 5: coordinamento e indirizzi strategici della politica commerciale con l'estero;
commissione 6: sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale.
In particolare alle commissioni è demandata l'istruttoria per il CIPE delle questioni, inerenti le materie di competenza, di particolare complessità e con caratteristiche intersettoriali, al fine di assicurare, fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.
2.2. Le amministrazioni componenti del CIPE e la conferenza Stato-regioni possono demandare alle commissioni la trattazione di particolari questioni che, pur non esigendo un esame specifico da parte del CIPE, necessitano di valutazioni collegiali e di procedure coordinate, anche ai fini di un più rapido espletamento delle relative istruttorie.
2.3. Le commissioni possono, nelle materie di competenza, formulare eventuali proposte al CIPE per l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del
2.4. Le commissioni possono richiedere alle amministrazioni interessate e/o enti pubblici e di ricerca, università l'approfondimento di particolare tematiche; possono, nelle materie di competenza, affidare specifici studi ad esperti di settore.
3. Composizione.
3.1. La prima commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per il coordinamento delle politiche comunitarie, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
il Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica;
il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3.2. La seconda commissione è presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;
il Sottosegretario di Stato alla ricerca scientifica e tecnologica;
il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di Presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3.3. La terza commissione è presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
il Sottosegretario di Stato all'ambiente;
il Sottosegretario di Stato ai trasporti;
il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;
il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3.4. La quarta commissione è presieduta a norma dell'art. 2, comma 2, del
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3.5. Per la composizione della quinta commissione si rinvia all'art. 24 del
3.6. La sesta commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato all'ambiente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
il Sottosegretario di Stato ai trasporti;
il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3.7. In ragione delle materie oggetto dell'istruttoria, la composizione delle commissioni può essere integrata con la partecipazione dei Sottosegretari di Stato di altre amministrazioni interessate.
3.8. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni partecipa ai lavori delle commissioni il presidente della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o province autonome è chiamato a partecipare il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.
3.9. Le commissioni hanno sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Strutture di supporto.
4.1. Per lo svolgimento dei propri compiti ciascuna commissione si avvale di una struttura di supporto interministeriale, il cui coordinamento è affidato ad un rappresentante del Ministero a competenza prevalente.
La rappresentanza deve essere espressa ai massimi livelli dirigenziali o può essere affidata ad esperti esterni; in ogni caso deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.
Ai fini del raccordo funzionale con il servizio di segreteria del CIPE il coordinamento è esercitato unitamente al rappresentante del predetto servizio in seno alla struttura interministeriale di supporto.
4.2. La struttura permanente di ciascuna commissione è composta dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:
commissione 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie); affari esteri; tesoro, bilancio e programmazione economica;
commissione 2: industria, commercio ed artigianato; lavoro e previdenza sociale; politiche agricole; ricerca scientifica e tecnologica;
commissione 3: lavori pubblici; ambiente; trasporti; politiche agricole;
commissione 4: la struttura interministeriale di supporto è assicurata dalla segreteria tecnica prevista dall'art. 2, comma 3, del
commissione 5: si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 del
commissione 6: ambiente; lavori pubblici; trasporti; industria, commercio ed artigianato.
Le strutture delle commissioni possono essere integrate, in ragione delle materie in trattazione, da rappresentanti di altre amministrazioni interessate.
4.3. Le esigenze operative di ciascuna commissione e struttura interministeriale di supporto sono assicurate da una segreteria amministrativa, cui sono assegnati almeno quattro addetti di qualifica funzionale compresa tra la nona e la quinta, che opera alle dipendenze del funzionario del servizio centrale di segreteria del CIPE, coordinatore della struttura di supporto interministeriale.
4.4. Per le esigenze del presente regolamento, è assegnato al servizio centrale di segreteria del CIPE, anche in posizione di comando ex lege 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 14-17, un contingente di personale delle amministrazioni rappresentate nella commissione, per un totale di trentadue unità, di cui almeno otto della ottava e unidicesima qualifica funzionale. La procedura di comando è attivata su iniziativa del Direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE.
4.5. Con provvedimento del Presidente del CIPE, ovvero del Presidente delegato, sono nominati i componenti le strutture di supporto di ciascuna commissione.
5. Regolamento interno.
Le commissioni disciplinano con proprio provvedimento le modalità di organizzazione interna non previste dal presente regolamento.
6. Spese di funzionamento.
Gli eventuali oneri per incarichi agli esperti e le spese di missione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di segreteria del CIPE, nonché degli esperti gravano sulle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del suddetto Ministero; a tal fine gli esperti sono equiparati ai dirigenti generali di livello C.
Le spese di missione degli altri componenti le commissioni e le strutture interministeriali di supporto restano a carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.
7. Disposizioni finali.
Ai fini dell'esame del CIPE delle determinazioni della commissione per la politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del