§ 57.4.31 – L. 11 febbraio 1992, n. 153.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:11/02/1992
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Riordinamento dell'Istituto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Programmi triennali.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Comitato direttivo.
Art. 7.  Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.  Personale dell'Istituto.
Art. 10.  Autonomia finanziaria e contabile.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Copertura finanziaria.


§ 57.4.31 – L. 11 febbraio 1992, n. 153.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

(G.U. 24 febbraio 1992, n. 45).

 

     Art. 1. Riordinamento dell'Istituto.

     1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, è riordinato secondo le norme della presente legge.

     2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato "Istituto", dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali. l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università "La Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.

 

          Art. 2. Finalità.

     1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

     a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

     b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

     c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

     0 a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore [1];

     a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

     b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

     c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonchè di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

     d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

 

          Art. 3. Programmi triennali.

     1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

     2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente dell'Istituto;

     b) il comitato direttivo;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 5. Presidente.

     1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.

     2. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

     c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera b);

     d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.

 

          Art. 6. Comitato direttivo.

     1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

     2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca [2].

 

          Art. 7. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

     a) dal presidente dell'istituto, che lo presiede;

     b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

     c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

     e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

     a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

     b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

     c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;

     d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

     e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;

     f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

     g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

     h) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.

     3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

 

          Art. 8. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.

     2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.

 

          Art. 9. Personale dell'Istituto.

     1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.

     2. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potrà autorizzare a svolgere la propria attività scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 10. Autonomia finanziaria e contabile.

     1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 11. Norme transitorie.

     1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.

 

          Art. 12. Copertura finanziaria.

     1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Lettera inserita dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19.

[2]  Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19.