Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 24/03/1994 |
Numero: | 284 |
Sommario |
Art. 1. (Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie) |
Art. 2. (Caratteri degli interventi cofinanziati) |
Art. 3. (Interventi nelle aree depresse) |
Art. 4. (Rimodulazione, riprogrammazione ed aggiornamenti annuali di interventi e piani) |
Art. 5. (Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183) |
§ 29.1.101 - D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284.
Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria
(G.U. 11 maggio 1994, n. 108, S.O.)
Art. 1. (Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie)
1. Per assicurare l'unità di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, il buon andamento della pubblica amministrazione ed il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche nazionali con quelle della Comunità europea, tenuto conto della progressiva attuazione dell'Unione europea, e provvede alle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della
2. Le amministrazioni competenti svolgono ogni necessaria attività, anche nelle fasi negoziali in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinché venga assicurata la coerenza fra le politiche perseguite dalla Comunità con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale, comprese quelle in attuazione degli obblighi derivanti dalla convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del trattato sull'Unione europea ratificato con la
Art. 2. (Caratteri degli interventi cofinanziati)
1. Gli interventi in regime di cofinanziamento comunitario si realizzano in coerenza con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e sono configurati in modo da consentire un tempestivo reperimento della quota- parte nazionale. Essi sono altresì orientati alla realizzazione dei risultati commisurati alle risorse impiegate e sono realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie. Detti interventi, qualora proposti o assentiti dalle autorità italiane, comportano la contestuale individuazione delle occorrenti fonti di finanziamento nazionale.
Art. 3. (Interventi nelle aree depresse)
1. Per gli interventi di politica regionale da realizzare con il concorso comunitario nelle aree depresse del territorio nazionale, l'attività di promozione e di coordinamento svolta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, si effettua anche in tutti i contatti con la Comunità europea ed è diretta a realizzare proficui rapporti di partenariato, in linea con l'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/93.
2. L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall'art. 3 del
3. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui è attribuita la responsabilità attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilità delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.
Art. 4. (Rimodulazione, riprogrammazione ed aggiornamenti annuali di interventi e piani)
1. I criteri e gli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi in cui, sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio, sia necessario procedere ad aggiornamenti, rimodulazioni e riprogrammazioni di piani, programmi, progetti o altre azioni, all'interno di un procedimento di programmazione scorrevole coerente con la manovra generale di finanza pubblica.
Art. 5. (Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della
1. E' istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla