Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. [3] |
Art. 1 bis. [4] |
Art. 1 ter. [5] |
Art. 2 . |
§ 38.10.263 - D.L. 26 aprile 2004, n. 107. [1]
Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici [2].
(G.U. 27 aprile 2004, n. 98)
1. L'articolo 4 del
"Art. 4. - (Validità attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al
1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
Art. 1.
1. Il termine previsto all'articolo 4 del
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.