Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 24/06/2004 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori [...] |
§ 38.10.281 - L. 24 giugno 2004, n. 162.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
(G.U. 26 giugno 2004, n. 148)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'articolo 4 del
"Art. 4. - (Validità attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al
Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:
"Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".