§ 38.10.281 - L. 24 giugno 2004, n. 162.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:24/06/2004
Numero:162


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori [...]


§ 38.10.281 - L. 24 giugno 2004, n. 162.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

(G.U. 26 giugno 2004, n. 148)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107

 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Validità attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data".

 

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006".

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente:

"Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".