§ 38.11.72 - D.L. 26 ottobre 2001, n. 390.
Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:26/10/2001
Numero:390


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.


§ 38.11.72 - D.L. 26 ottobre 2001, n. 390. [1]

Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(G.U. 29 ottobre 2001, n. 252).

 

Art. 1.

     1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004 [2].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dalla L. 21 dicembre 2001, n. 444 (G.U. 27 dicembre 2001, n. 299).

[2] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 6 quater del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26