§ 93.1.16 - Legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:14/02/1958
Numero:138


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nel relativo regolamento, approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. [...]
Art. 2.      La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore [...]
Art. 3.      L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali [...]
Art. 4.      Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5
Art. 5.      Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5
Art. 6.      Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante
Art. 7.      Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata [...]
Art. 8.      Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite [...]
Art. 9.      Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo [...]
Art. 10.      Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere [...]
Art. 11.      Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale [...]
Art. 12.      La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiuntamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della [...]
Art. 13.      Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la [...]
Art. 14.      Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di [...]


§ 93.1.16 - Legge 14 febbraio 1958, n. 138.

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori

(G.U. 15 marzo 1958, n. 65)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nel relativo regolamento, approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

 

          Art. 2.

     La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3.

 

          Art. 3.

     L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

     Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.

     L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

 

          Art. 4.

     Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

 

          Art. 5.

     Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

     Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

     Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

     Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

 

          Art. 6.

     Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

     a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

     b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

     c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;

     d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

     1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

     2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

     e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

     f) un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7.

 

          Art. 7.

     Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:

     a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;

     b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.

     I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.

     Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreché da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.

 

          Art. 8.

     Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.

     Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.

     È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.

 

          Art. 9.

     Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purché l'eccedenza della prestazione gli sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.

     Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

 

          Art. 10.

     Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.

 

          Art. 11.

     Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti, di concerto con l'Ispettorato regionale del lavoro decide definitivamente.

 

          Art. 12.

     La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiuntamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 13.

     Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

     In esso devono essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate nell'impianto o nell'autolinea alle quali si riferisce la contravvenzione e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Devono essere pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il rappresente o il suo direttore. Se costoro si rifutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione indicandone le ragioni.

     Il funzionario o l'agente che ha elevato contravvenzione trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente e ne comunica copia entro cinque giorni al capo dell'Ispettorato del lavoro ed al capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

 

          Art. 14.

     Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce [1] .

     In caso di reiterazione specifica delle violazioni, il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna [2] .


[1]  Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2]  Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.