Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1993 |
Numero: | 561 |
Sommario |
Art. 1. (Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) |
Art. 2. (Entità della somma dovuta) |
Art. 3. (Illeciti in materia di codice della navigazione) |
Art. 4. (Disposizioni finali e transitorie) |
§ 98.1.26861 - Legge 28 dicembre 1993, n. 561.
Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi
(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306)
Art. 1. (Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi)
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del regio
b) articolo 114 del regio
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con
d) articoli 53 e 54 del
e) articolo 8 del
f) articolo 8 del
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del
i) articolo 11, terzo comma, della
l) articoli 13, secondo comma, e 17 del
m) [1]
Art. 2. (Entità della somma dovuta)
1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio
c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con
e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
f) [2]
Art. 3. (Illeciti in materia di codice della navigazione)
1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54".
2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila".
Art. 4. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 214 del
[2] Lettera abrogata dall'art. 214 del