§ 22.5.1 - L. 2 agosto 1897, n. 378.
Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:02/08/1897
Numero:378


Sommario
Art. 1.      Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare con chiari caratteri, la [...]
Art. 2.      Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere [...]
Art. 3.      Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sottoprefetto, del [...]
Art. 4.      Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonché i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di [...]
Art. 5.      Le sentenze di condanna saranno, a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della camera di commercio del comune e dei comizi agrari della [...]
Art. 6.      Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante regolamento, all'attuazione della presente legge


§ 22.5.1 - L. 2 agosto 1897, n. 378.

Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco. [1]

(G.U. 21 luglio 1897, n. 195).

 

Art. 1.

     Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che le riguardano.

     Il trasgressore è punito colla multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese [2].

 

     Art. 2.

     Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualità, è punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con la reclusione sino a tre mesi [3].

     Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della metà.

 

     Art. 3.

     Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sottoprefetto, del sindaco, del presidente della camera di commercio.

     I contravventori di queste disposizioni saranno puniti con ammenda da lire 100 a 500 [4].

 

     Art. 4.

     Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonché i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

     Qualora tali essenze o sommacchi fossero presentati da privati e le analisi li dimostrasse non genuini gli istituti predetti dovranno sollecitamente farne denunzia alla competente autorità.

     Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e dei sommacchi destinati alle analisi, saranno fissate dal regolamento.

 

     Art. 5.

     Le sentenze di condanna saranno, a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della camera di commercio del comune e dei comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei consolati italiani del paese dove la merce è spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.

 

     Art. 6.

     Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante regolamento, all'attuazione della presente legge.

     Potrà altresì il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni determinare le cautele che stimerà meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.

     Siffatte disposizioni, come il regolamento di cui al comma 1 di questo articolo saranno emanate per decreto reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificate.


[1] Per l'abrogazione delle disposizioni sulle esportazioni e per la depenalizzazione delle fattispecie di reato contenute nella presente legge, vedi l'art. 10 della L. 4 maggio 1983, n. 170, l'art. 7 della L. 25 giugno 1999, n. 205, l'art. 2 e l'allegato al D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Per l’ammontare della sanzione di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, l'art. 20 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e il comma 1, art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Per l’ammontare della sanzione di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, l'art. 20 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e il comma 1, art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] Per la sostituzione della sanzione dell’ammenda di cui al presente comma con la sanzione amministrativa vedi l'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Per l’ammontare della sanzione, vedi l'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, l'art. 20 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e il comma 1, art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.