Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 02/08/1897 |
Numero: | 378 |
Sommario |
Art. 1. Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare con chiari caratteri, la [...] |
Art. 2. Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere [...] |
Art. 3. Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sottoprefetto, del [...] |
Art. 4. Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonché i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di [...] |
Art. 5. Le sentenze di condanna saranno, a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della camera di commercio del comune e dei comizi agrari della [...] |
Art. 6. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante regolamento, all'attuazione della presente legge |
§ 22.5.1 - L. 2 agosto 1897, n. 378.
Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco. [1]
(G.U. 21 luglio 1897, n. 195).
Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che le riguardano.
Il trasgressore è punito colla multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese [2].
Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualità, è punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con la reclusione sino a tre mesi [3].
Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della metà.
Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sottoprefetto, del sindaco, del presidente della camera di commercio.
I contravventori di queste disposizioni saranno puniti con ammenda da lire 100 a 500 [4].
Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonché i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.
Qualora tali essenze o sommacchi fossero presentati da privati e le analisi li dimostrasse non genuini gli istituti predetti dovranno sollecitamente farne denunzia alla competente autorità.
Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e dei sommacchi destinati alle analisi, saranno fissate dal regolamento.
Le sentenze di condanna saranno, a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della camera di commercio del comune e dei comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei consolati italiani del paese dove la merce è spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.
Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante regolamento, all'attuazione della presente legge.
Potrà altresì il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni determinare le cautele che stimerà meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.
Siffatte disposizioni, come il regolamento di cui al comma 1 di questo articolo saranno emanate per decreto reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificate.
[1] Per l'abrogazione delle disposizioni sulle esportazioni e per la depenalizzazione delle fattispecie di reato contenute nella presente legge, vedi l'art. 10 della
[2] Per l’ammontare della sanzione di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della
[3] Per l’ammontare della sanzione di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della
[4] Per la sostituzione della sanzione dell’ammenda di cui al presente comma con la sanzione amministrativa vedi l'art. 32 della