§ 52.3.1 – L. 30 giugno 1912, n. 740.
Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:30/06/1912
Numero:740


Sommario
Art. 1.      Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di "Croce Rossa" o "Croce di Ginevra" è [...]
Art. 2.      I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati
Art. 3.      Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge
Art. 4.      Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorché nemici, ovvero sottrae ad essi denaro od oggetti, è punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni
Art. 5.      E’ punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra usurpa, contraffà o illecitamente fa uso
Art. 6.      I reati di cui agli artt. 4 e 5 sono di competenza dei tribunali militari
Art. 7.      Il Governo del Re è autorizzato ad estendere con decreto reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema [...]


§ 52.3.1 – L. 30 giugno 1912, n. 740.

Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità.

(G.U. 17 luglio 1912, n. 168).

 

Capo I

Dell'uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

 

     Art. 1.

     Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di "Croce Rossa" o "Croce di Ginevra" è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [1].

     Alla stessa sanzione soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno [2].

     Tali sanzioni sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro [3].

 

          Art. 2.

     I prodotti posti in commercio col segno della Croce Rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati.

 

          Art. 3.

     Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.

     Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.

 

Capo II

Della protezione dei feriti e dei malati in guerra

 

          Art. 4.

     Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorché nemici, ovvero sottrae ad essi denaro od oggetti, è punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.

     Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

     Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena è, secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione [4].

 

          Art. 5.

     E’ punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra usurpa, contraffà o illecitamente fa uso:

     1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della "Croce Rossa" ed in genere di alti distintivi internazionali di neutralità;

     2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

     3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

 

Capo III

Disposizioni diverse

 

          Art. 6.

     I reati di cui agli artt. 4 e 5 sono di competenza dei tribunali militari.

 

          Art. 7.

     Il Governo del Re è autorizzato ad estendere con decreto reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purché tali Stati garantiscano la reciprocità.


[1] Comma così modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Comma così modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[3] Comma così modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[4] La pena di morte, già prevista dal presente comma, è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, e infine dall'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589 per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra.