§ 58.2.d - Legge 29 novembre 1961, n. 1325.
Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli .


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.2 categorie protette
Data:29/11/1961
Numero:1325


Sommario
Art. 1.      E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Art. 2.      Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con [...]
Art. 3.      A modifica della seconda parte della lettera d) dell'art. 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dall'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'ispettorato del lavoro, sentito il [...]
Art. 4.      Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna [...]
Art. 5.      Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.


§ 58.2.d - Legge 29 novembre 1961, n. 1325.

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli [1].

(G.U. 28 dicembre 1961, n. 320).

 

     Art. 1.

     E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

     Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

     Restano ferme le altre esclusioni previste dall'art. 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

 

          Art. 2.

     Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

     Con il termine "notte" si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

     Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

     Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

     Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

 

          Art. 3.

     A modifica della seconda parte della lettera d) dell'art. 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dall'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

     L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

     Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

     L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

 

          Art. 4.

     Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice [2] .

 

          Art. 5.

     Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Per un’abrogazione della presente legge vedi l'art. 27 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.

[2] Comma così modificato dall'art. 83 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.