§ 98.1.26921 - Legge 3 agosto 1994, n. 481.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1994
Numero:481


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, è convertito in legge [...]


§ 98.1.26921 - Legge 3 agosto 1994, n. 481.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

(G.U. 6 agosto 1994, n. 183)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente-legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisied i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396.

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA";

     al comma 2, lettera a), sono soppresse le parole: "il contributo così individuato è calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;";

     al comma 3, al primo periodo, le parole: "15 luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 1994"; al secondo periodo, sono soppresse le parole: "e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994"; e, al terzo periodo, dopo le parole: "a saldo dei contributi" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, lettera a),".

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, può istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:

     a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tale fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del Trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonchè i dati sull'occupazione;

     b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);

     c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;

     d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano".