§ 55.2.18 – D.L. 20 giugno 1994, n. 396.
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:20/06/1994
Numero:396


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 


§ 55.2.18 – D.L. 20 giugno 1994, n. 396. [1]

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

(G.U. 20 giugno 1994, n. 142).

 

     Art. 1.

     1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

     1 bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA [2].

     2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

     a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991 [3];

     b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purchè realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi deldecreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), è effettuato entro il 31 dicembre 1996 [4].

     4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonchè i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

     a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

     b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).

     6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonchè nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

     8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 bis. [5]

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, può istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:

     a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tale fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del Trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonchè i dati sull'occupazione;

     b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),

     c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;

     d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.

 

          Art. 2. [6]

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 agosto 1994, n. 481.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 3 agosto 1994, n. 481.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione 3 agosto 1994, n. 481.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 agosto 1994, n. 481. Il termine del 31 marzo 1995 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1996 dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. L'art. 2 della L. 30 luglio 1998, n. 274 ha ulteriormente prorogato tale termine al centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 3 agosto 1994, n. 481.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.