Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 20/06/1994 |
Numero: | 396 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. |
§ 55.2.18 – D.L. 20 giugno 1994, n. 396. [1]
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
(G.U. 20 giugno 1994, n. 142).
1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.
1 bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA [2].
2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:
a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla
b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purchè realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del
4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonchè i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'art. 8 della
8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, può istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:
a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tale fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del Trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonchè i dati sull'occupazione;
b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;
d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla
[3] Lettera così modificata dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Articolo inserito dalla
[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del