§ 38.11.230 - D.L. 2 luglio 2024, n. 91.
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:02/07/2024
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei
Art. 3.  Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei
Art. 4.  Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica
Art. 5.  Contributi per l'autonoma sistemazione
Art. 6.  Interventi di nuova costruzione
Art. 7.  Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei
Art. 8.  Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili
Art. 9.  Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia
Art. 12.  Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 38.11.230 - D.L. 2 luglio 2024, n. 91. [1]

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

(G.U. 2 luglio 2024, n. 153)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

     Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;

     Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

     Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

     Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, di provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

     a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

     b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

 

     Art. 2. Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei

     1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonchè di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

     2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

     a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

     1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonchè quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

     2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

     b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

     c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

     3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

     4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonchè accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

     5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonchè quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

     6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonchè, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

     7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

     8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

     9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

     a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

     b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

     11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

     a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

     c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

     a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonchè di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

     c) dell'entità delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

     d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

     e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

     f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

     g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

     13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

     a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonchè le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

     b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

     14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

     15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse;

     b) il secondo periodo è soppresso.

     16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

 

     Art. 3. Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei

     1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonchè quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

     a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

     c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;

     d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

     1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

     2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

     3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7;

     3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

 

     Art. 4. Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica

     1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonchè dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

 

     Art. 5. Contributi per l'autonoma sistemazione

     1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

     3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

     Art. 6. Interventi di nuova costruzione

     1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

 

     Art. 7. Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei

     1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

     Art. 8. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili

     1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

     3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

     a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;

     b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

     c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonchè la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

     d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

     5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

     6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

     7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

     a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

     b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonchè i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

     c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

     d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

     e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

     8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

     b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

 

     Art. 9. Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

     b) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;

     c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

 

Capo II

Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione

 

     Art. 11. Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia

     1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

     2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

     4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

     5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

     6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

     7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

     8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

     1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;

     b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»;

     c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».

     2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

     a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

     b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 8 agosto 2024, n. 111. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.