Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 31/08/2023 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 27.7.250 - D.L. 31 agosto 2023, n. 118. [1]
Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.
(G.U. 31 agosto 2023, n. 203)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della