Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2022 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale |
Art. 2. Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 |
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della l.r. 35/2020 |
Art. 4. Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia) |
Art. 5. Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. |
Art. 6. Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati |
Art. 7. Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. 17/2000 |
Art. 8. Modifiche alla l.r. 44/1975 |
Art. 9. Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale |
Art. 10. Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata |
Art. 11. Modifica alla l.r. 45/2013 |
Art. 12. Assistenza psicologica sperimentale caregiver |
Art. 13. Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida |
Art. 14. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 10/2021 |
Art. 15. Modifica alla l.r. 32/2021 |
Art. 16. Modifiche alla l.r. 5/2022 |
Art. 17. Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche |
Art. 18. Documento operativo regionale per la difesa del suolo |
Art. 19. Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali |
Art. 20. Riordino del reticolo idrografico regionale |
Art. 21. Concessione dei beni del demanio idrico |
Art. 22. Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000 |
Art. 23. Modifiche alla l.r. 4/2013 |
Art. 24. Modifiche alla l.r. 9/2011 |
Art. 25. Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica |
Art. 26. Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale |
Art. 27. Modifica dell’articolo 34 della l.r. 51/2021 |
Art. 28. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati |
Art. 29. Modifiche alla l.r. 1/2017 |
Art. 30. Modifiche alla l.r. 45/2019 |
Art. 31. Modifiche alla l.r. 34/2019 |
Art. 32. Modifica alla l.r. 25/2012 |
Art. 33. Modifiche alla l.r. 28/2022 |
Art. 34. Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico |
Art. 35. Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici |
Art. 36. Incremento finanziamento regionale scuole di specializzazione di area sanitaria |
Art. 37. Progetto “Museo delle luminarie” |
Art. 38. Conferimento del titolo “Capitale cultura di Puglia” |
Art. 39. Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II |
Art. 40. Misure in materia di cabotaggio marittimo |
Art. 41. Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi |
Art. 42. Completamento della misura 21 del PSR Puglia 2014-2022 |
Art. 43. Modifiche alla l.r. 42/2013 |
Art. 44. Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese |
Art. 45. Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria |
Art. 46. Modifica alla l.r. 41/2017 |
Art. 47. Promozione e tutela dell’attività fisica adattata |
Art. 48. Promozione e supporto progetti di social taxi |
Art. 49. Modifica alla l.r. 67/2018 |
Art. 50. Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 36/1994 |
Art. 51. Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese |
Art. 52. Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare |
Art. 53. Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile |
Art. 54. Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi |
Art. 55. Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco |
Art. 56. Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione |
Art. 57. Fondazione di comunità per la realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica |
Art. 58. Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) |
Art. 59. Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT) |
Art. 60. Modifica all’articolo 27 della l.r. 18/2002 |
Art. 61. Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012 |
Art. 62. Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese |
Art. 63. Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli e Sammichele di Bari |
Art. 64. Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi |
Art. 65. Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri |
Art. 66. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 17/2015 |
Art. 67. Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali |
Art. 68. Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia” |
Art. 69. Modifiche alla l.r. 11/1999 |
Art. 70. Modifiche alla l.r. 49/2017 |
Art. 71. Modifiche alla l.r. 14/2007 |
Art. 72. Contributo metodo ABA e fondo autismo |
Art. 73. Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti scolastici superiori pugliesi |
Art. 74. Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa |
Art. 75. Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria” |
Art. 76. Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005 |
Art. 77. Modifica alla l.r. 17/2015 |
Art. 78. Progetto “Alberi per il futuro” |
Art. 79. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici |
Art. 80. Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano |
Art. 81. Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici |
Art. 82. Contributo straordinario per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace e di prossimità della giustizia del Gargano nord |
Art. 83. Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici |
Art. 84. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica del sistema archeologico del Pulo nel Comune di Molfetta |
Art. 85. Promozione del territorio attraverso le società sportive |
Art. 86. Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto |
Art. 87. Finanziamento della l.r. 23/2014 |
Art. 88. Comunità dei lettori |
Art. 89. Genoma-Puglia. Programma dl ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica |
Art. 90. Conversione in CRAP estensive delle case per la vita |
Art. 91. Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020 |
Art. 92. Contributo per individuazione figure professionali nei comuni di Martina Franca e Molfetta |
Art. 93. Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul territorio regionale dal PNRR |
Art. 94. Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia di Lafora |
Art. 95. Modifica alla l.r. 17/2007 |
Art. 96. Modifica alla l.r. 2/2005 |
Art. 97. Incentivi alla stabilizzazione dei LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali |
Art. 98. Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso |
Art. 99. Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata |
Art. 100. Modifica alla l.r. 7/2022 |
Art. 101. Modifica alla l.r. 24/2022 |
Art. 102. “Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi” |
Art. 103. Iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie |
Art. 104. Psicologo universitario |
Art. 105. Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue |
Art. 106. Modifiche alla l.r. 39/2018 |
Art. 107. Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico |
Art. 108. Contributi per finanziare screening polmonari |
Art. 109. Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese |
Art. 110. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 4/2003 |
Art. 111. Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali |
Art. 112. Centro di riproduzione equina |
Art. 113. Supporto alle iniziative di rievocazione storica |
Art. 114. Contributo al Comune di Altamura |
Art. 115. Modifica alla l.r. 30/2022 |
Art. 116. Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio |
Art. 117. Nomina Commissario straordinario della struttura speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413 |
Art. 118. Modifica alla l.r. 2/2007 |
Art. 119. Modifica alla l.r. 3/2000 |
Art. 120. Norma di rinvio |
Art. 121. Entrata in vigore |
§ VI.3.290 - L.R. 29 dicembre 2022, n. 32.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).
(B.U. 30 dicembre 2022, n. 141)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2. Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020
1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall’articolo 2 della
2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2023 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2023, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2023-2025 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento prevista dall’articolo 4 della
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 bis del
2. Per le medesime finalità di cui all’articolo 4 della
3. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 162.365.584,67 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300, ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all’apposita voce denominata “disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.
4. Con riferimento al finanziamento di cui al comma 2 restano confermate le modalità di impiego e di contabilizzazione delle risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 4 della
5. I mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del
6. L’onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro 8,6 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2024, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2023- 2025, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
TITOLO 2
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE
CAPO 1
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 4. Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia)
1. Per la realizzazione del progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia), finalizzato allo sviluppo a livello preclinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati su Advanced Therapeutical Medicinal Products, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1.948.036,00. In termini di competenza è assegnata, per l’esercizio finanziario 2024, una dotazione finanziaria di euro 6.948.036,00 e, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 11.648.036,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art. 5. Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
1. Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio regionale e provvedere all’attuazione degli interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia regionale di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946 (Approvazione Documento Strategico per contrastare il fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) in Puglia), nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 430 mila nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, e di euro 70 mila nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 2. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, provvede alla sottoscrizione di specifico accordo con gli enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica, individuate con apposito atto della struttura regionale competente, al fine di collocare le fototrappole per il rilevamento delle infrazioni conseguenti all’abbandono di rifiuti nel territorio regionale e contribuire con interventi di bonifica delle aree di cui al comma 1.
3. Nell’accordo di cui al comma 2 è stabilita inoltre la compartecipazione della Regione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’abbandono di rifiuti, elevate dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.
Art. 6. Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati
1. In attuazione del Piano regionale bonifica delle aree inquinate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 2021 n. 68 (Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)), al fine di sostenere finanziariamente gli enti locali o i soggetti attuatori pubblici nell’elaborazione di studi di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari in materia di bonifica siti di contaminati, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata, quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 7. Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla
1. All’articolo 28, comma 1, della
Art. 8. Modifiche alla
1. Alla
a) l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
”Art. 30
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094, della
2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.”;
b) all’articolo 31, dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma2 bis:
”2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate.”.
Art. 9. Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale
1. Al fine di effettuare attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 10. Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 29 della
Art. 11. Modifica alla
1. Dopo il comma 4 sexies dell’articolo 30 della
“4 septies. A far data dal 1° gennaio 2023, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 24, comma 5 bis, del
4 octies. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 della presente disposizione, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.
Art. 12. Assistenza psicologica sperimentale caregiver
1. La Regione Puglia promuove percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell’equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con l’utilizzo di consulenze a distanza.
2. Gli psicologi operano in collaborazione con l’assistente sociale, il medico di distretto, le associazioni di terzo settore o che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico ed al contrasto del disagio psichico lieve e che svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi competenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le singole ASL presentano alla Regione apposito progetto.
4. Per l’attuazione del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 13. Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida
1. Al fine di agevolare la dotazione ai cittadini non vedenti di un cane guida, all’Unione italiana ciechi della Regione Puglia è concesso, per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario di euro 50 mila finalizzato alla gestione di un progetto di addestramento dei cani guida. A tale fine l’Unione italiana ciechi dovrà presentare al Dipartimento Welfare apposito progetto, elaborato anche d’intesa con le scuole nazionali di addestramento dei cani, che definisca il numero dei cani da addestrare e i criteri per l’assegnazione a titolo gratuito dei cani agli aventi diritto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 14. Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 (Modalità di assegnazione dei contributi).
1. L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice. L’istanza dell’amministratore di sostegno è da questi presentata ai comuni che hanno competenza sia sulla attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.
2. L’intervento finanziario è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il giudice ha constatato l’impossibilità di riconoscere un compenso all’amministratore di sostegno.
3. Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure annue e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l’amministrato. Per accedere alla misura l’amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell’amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell’anno precedente. La domanda presentata dall’amministratore di sostegno, corredata dal provvedimento di nomina del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del
a) di non avere vincoli di parentela con l’amministrato;
b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell’arco dell’anno di riferimento della domanda;
c) l’importo complessivamente riconosciuto e assegnato per le precedenti istanze;
d) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’attività nell’ambito dell’annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all’annualità 2021.
4. I comuni sono tenuti ad effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell’ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione Inclusione sociale attiva, Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il successivo 30 aprile e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell’importo assegnatogli.
5. La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d’anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati.”.
Art. 15. Modifica alla
1. All’articolo 4 della
a) al comma 1 dopo le parole “contributo annuale” sono inserite le seguenti “sino ad” ed è soppressa la parola “di”;
b) la lettera c), comma 1, dell’articolo 4, è sostituita dalla seguente:
“c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.”;
c) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per le annualità successive alla prima, i comuni, nella definizione delle graduatorie dei soggetti ritenuti ammissibili, prevedono criteri premiali per coloro i quali non hanno avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti”;
d) al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto e in ragione di quanto effettivamente sostenuto dagli ammessi al beneficio, sino alla concorrenza di euro 500 mila, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari stessi:
a) della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;
b) nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto;
c) del costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di cui all’art. 4, comma 1, lett. c).”.
Art. 16. Modifiche alla
1. Alla
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, eroga nei limiti delle somme stanziate in bilancio contributi finanziari in favore dell’Unione italiana ciechi a totale o parziale copertura dei costi connessi ai progetti presentati dalla predetta associazione anche in partenariato con altri soggetti no profit”;
b) l’articolo 4 è abrogato.
Art. 17. Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche [1]
1. Per favorire l’incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché per recuperare la mobilità passiva delle province frontaliere, a decorrere dall’anno 2023, le aziende sanitarie locali (ASL) possono incrementare il limite di spesa stabilito dall’articolo 45, comma 1 ter, del
2. Le disponibilità di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del riequilibrio delle assegnazioni dei fondi unici di remunerazione delle singole Aziende sanitarie che risultano essere sperequati rispetto alla popolazione residente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, con effetti a valere sul fondo unico di remunerazione di ogni singola ASL, sono da intendersi non assorbenti, e quindi aggiuntive, rispetto alle altre disposizioni eventualmente emanate a livello nazionale.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.
Art. 18. Documento operativo regionale per la difesa del suolo
1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera a), del
2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, approva il documento operativo regionale per la difesa del suolo.
3. Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 1, definisce gli ambiti prioritari di intervento e descrive le proposte progettuali di interventi dedicati alla mitigazione dei dissesti idrogeologici ed alla riduzione dei livelli di rischio.
4. Al processo di definizione del documento operativo regionale per la difesa del suolo partecipano gli enti locali.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 19. Manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua e dei canali
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 89 del
2. L’attuazione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con i piani di cui agli articoli 65, 117 e 121 del
3. La Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture, sentita la competente autorità distrettuale di bacino, approva direttive e indirizzi, ispirati ai principi di cui al comma 2, volti alla manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, approva e finanzia, in attuazione del comma 1, interventi proposti dai comuni, anche associati tra loro, selezionati secondo i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
5. Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione del comma 9 dell’articolo 36 ter del
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 20. Riordino del reticolo idrografico regionale
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, ai sensi degli articoli 86 e 89 del
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 21. Concessione dei beni del demanio idrico
1. Con regolamento regionale, secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, sono disciplinate ai sensi dell’articolo 86 del
Art. 22. Norme di interpretazione autentica delle
1. Il comma 2 bis dell’articolo 27 della
2. La lettera e), comma 1, dell’articolo 25 della
Art. 23. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 5, la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Documento”;
b) al comma 4 dell’articolo 7 bis, le parole: “soprintendenza e” sono sostituite dalle seguenti: “Soprintendenza è”;
c) al primo capoverso del comma 3 dell’articolo 8 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente: “Documenti”;
d) il comma 5 bis dell’articolo 9 è abrogato;
e) al primo capoverso del comma dell’articolo 13 la parola: “Piano” è sostituita dalla seguente: “Documento”;
f) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole “definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti locali di valorizzazione di cui all’articolo 16”;
g) all’articolo 16, la parola “Piano” contenuta nella rubrica della disposizione, nel primo e nel secondo comma è sostituita dalla seguente: “Documento” e, al primo comma, le parole “denominato Piano di valorizzazione” sono soppresse;
h) all’articolo 17 la parola: “Piano” contenuta nella rubrica è sostituita dalla seguente: “Documento”; le parole: “Documento di valorizzazione” nel primo e secondo comma sono sostituite dalle seguenti: “Documento regionale di valorizzazione”; le parole: “Piano di valorizzazione” nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto comma della disposizione sono sostituite dalle seguenti:“ Documento locale di valorizzazione”; al primo comma le parole: “quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente” sono soppresse; al comma 6 la parola: “varianti” è sostituita dalla seguente: “modifiche”; i commi 7 e 8 sono abrogati; al comma 9 la parola: “Piani” è sostituita dalla seguente: “Documenti”;
i) all’articolo 18, la parola: “Piani” contenuta nella rubrica della disposizione è sostituita dalla seguente: “Documenti”; il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti Locali”; al secondo comma le parole “i programmi” sono sostituite dalle parole “gli interventi” e le parole “della Regione e dei comuni interessati” sono soppresse.
Art. 24. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 7 dell’articolo 5 le parole: “nei limiti del 50 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”;
b) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”;
c) al comma 4 dell’articolo 7 le parole: “nei limiti del 40 per cento dell’indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale
Art. 25. Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica
1. Al fine di garantire la copertura assicurativa della Regione Puglia per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 26. Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale
1. Al fine di garantire ogni iniziativa utile al depopolamento del cinghiale in Puglia, ivi comprese le attività di monitoraggio e censimento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 27. Modifica dell’articolo 34 della
1. All’articolo 34 della
“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione sono strutture associative, senza scopo di lucro, che nell’ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all’attività di caccia collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di raccolta selvaggina (CRS) nel territorio di competenza.”
Art. 28. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati
1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12 della
2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della
Art. 29. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 3, dopo le parole: “La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “e da società partecipate della Regione Puglia”;
b) al comma 6 dell’articolo 3 dopo la parola: “articolo” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresi i debiti maturati fino al 31 dicembre 2021.”
Art. 30. Modifiche alla
1. All’articolo 1 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Finalità ed oggetto”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal
a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo;
b) contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050;
c) contrastare il fenomeno della povertà energetica;
d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; e) favorire l’accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili.”.
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Le disposizioni della presente legge, ove applicabili, si estendono anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 199/2021.”.
2. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo dopo le parole: “comunità energetiche” è aggiunta la seguente: “rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo, ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. 199/2021.”;
c) i commi da 2 a 5 sono soppressi.
3. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Tenuto conto delle finalità e dei principi di cui al precedente articolo 1, la Regione Puglia favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In particolare, la Regione:
a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche rinnovabili;
c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore);
e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti e della documentazione correlata, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico.”.
d) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Ai fini della presente legge,si considerano comunità energetiche rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale quelle aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) sono composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare il fenomeno della povertà energetica; b) coinvolgono enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
c) coinvolgono enti locali che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o le aree pubbliche di cui al successivo comma 4;
d) prevedono la promozione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di modelli di uso razionale dell’energia, anche grazie all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
2ter. Si considerano altresì autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale quelli riconducibili alla
2 quater. Al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile, sono individuati i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di rispettiva appartenenza della Regione e degli Enti locali, da mettere a disposizione, anche di terzi, per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità̀energetiche rinnovabili, al fine di pubblicare un sistema georiferito dei soggetti promotori delle CER.
2 quinquies. La Giunta regionale definisce modalità̀e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.”.
4. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Puglia, la cui disciplina è demandata ad una deliberazione della Giunta regionale.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Registro di cui al precedente comma 1 contiene:
a) i dati identificativi della comunità energetica;
b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
c) le quote di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità̀ ed i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.”.
5. L’articolo 5 è abrogato.
6. L’articolo 6 è abrogato.
7. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “biennale” è sostituita con la seguente: “annuale”;
b) le parole: “sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5” sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati ed informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità̀ energetiche rinnovabili.”.
8. Agli adempimenti previsti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 31. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
a) dopo le parole: “con la programmazione europea” sono aggiunte le seguenti: “e nazionale”;
b) dopo le parole: “in materia di energia e trasporti,” sono aggiunte le seguenti: “nonché specificatamente in materia di idrogeno”;
c) le parole: “e quella nazionale in materia di trasporti” sono soppresse;
d) la parola: “triennale” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) individua ed analizza gli ambiti di intervento, lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo dell’idrogeno”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) definisce gli obiettivi da raggiungere per ogni ambito di intervento di cui alla lettera a) del presente articolo, nel medio-lungo periodo, coerentemente con le pianificazioni strategiche regionali, nazionali ed europee, per favorire la transizione energetica con benefici trasversali a tutti i settori della filiera”;
c) alla lettera e) dopo la parola: “evidenzia” sono aggiunte le seguenti: “, per ogni obiettivo, i target, le azioni e”;
d) alla lettera f) la parola: “verifica” è sostituita con la seguente: “monitoraggio”;
e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) assicura un modello di coinvolgimento territoriale a rete, su scala regionale, nazionale ed internazionale ed attivando funzionalmente scambi per incrementare conoscenze e competenze e diversificare il patrimonio di competenze e servizi.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, scontato un ampio processo di partecipazione, adotta la Strategia Regionale per l’Idrogeno, la visione di alto livello dell’amministrazione regionale, quale documento preliminare e programmatico ai fini dell’effettiva redazione del PRI.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“4. Il PRI è adottato, aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale a seguito di nuovi scenari, direttive e riforme su scala europea, nazionale e regionale, all’esito di una procedura di consultazione dell’Osservatorio di cui al successivo articolo 4.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 3, dopo le parole “alle presenti disposizioni,” sono aggiunte le parole “nonché dei contenuti della Strategia Regionale per l’idrogeno di cui al comma 3 del presente articolo,”
Art. 32. Modifica alla
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della
“7 bis. E’ altresì in capo al proponente l’impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, secondo la disciplina vigente, in favore del comune o dei comuni interessati dall’intervento, tenuti ad eseguire le opere di messa in pristino in caso di inerzia del soggetto inadempiente.”.
Art. 33. Modifiche alla
1. All’articolo 1 della
a) al comma 2, le parole: “A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla
b) al comma 2, le parole: “a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese” sono sostituite con le seguenti: “a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese”;
c) al comma 2 le parole: “anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile” sono sostituite con le seguenti: “anche alimentate con combustibili di natura fossile”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell’iter autorizzativo di cui all’articolo 12 del
2. All’articolo 2 della
a) al comma 1 le parole: “Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della
b) al comma 2 le parole: “I soggetti si cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1” sono sostituite con le seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1”;
c) al comma 3 le parole: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.” sono sostituite con le seguenti: “La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi trenta giorni.”.
3. All’articolo 3 della
a) al comma 2 dopo le parole: “utenze civili e produttive del territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione.”.
Art. 34. Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico
1. Al fine di esplorare gli elementi di coerenza storico-teologica, religiosa e folkloristica che accomunano le tradizioni protocristiane sviluppatesi, in età tardo antica, tra la Regio II (Apulia et Calabria) e la Regio X (Venetia et Histria), è istituito il progetto “Da Alessandria ad Aquileia. La leggenda marciana e la cristianizzazione dell’Adriatico tardo antico”.
2. Il progetto di cui al comma 1 ha l’obiettivo di ricostruire la storia della prima diffusione del Vangelo lungo le sponde dell’Adriatico, ponendo a oggetto d’analisi sia i caratteri primigeni della tradizione cristiana aquileiese sia la loro persistenza in distretti culturali ormai distanti, Regio II e Regio X, ma accomunati dalla “matrice marciana”, soffermando l’attenzione elettivamente su: a) la riconsiderazione di alcuni caratteri salienti del cristianesimo aquileiese e della loro origine; b) la coreusi e le musicalità estatiche come prassi religiosa “marciana” e come eredità di lungo periodo della comune matrice cristiana tra Puglia e Friuli.
3. La realizzazione del progetto di cui ai commi 1 e 2 ha durata triennale ed è affidata alla “Società italiana per gli studi neotestamentari – ISNeTS”, operante presso il Centro studi educativi riconosciuto con
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 35. Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici
1. Al fine di migliorare la sicurezza e la protezione dalle mareggiate dei porti regionali assegnatari di finanziamento POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per interventi di dragaggio dei fondali, è assegnato un contributo per la progettazione esecutiva avente ad oggetto gli interventi necessari sulle opere marittime esistenti.
2. La condizione di precarietà delle opere marittime e la necessità degli interventi devono risultare da attestazione del comune interessato, da cui risulti anche la stretta funzionalità della realizzazione delle opere d’arte alla riduzione dei fenomeni d’accumulo dei sedimenti con relativa vanificazione dell’attività di dragaggio di cui al comma 1.
3. Il contributo è assegnato ai comuni sulla base di apposita istanza da presentare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità con i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso le richieste presentate eccedano le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2023, il finanziamento sarà erogato sulla base di una motivata graduatoria che tenga conto prioritariamente della sussistenza di tutti i criteri indicati nei commi precedenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 36. Incremento finanziamento regionale scuole di specializzazione di area sanitaria
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, il finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica ed il relativo numero
Art. 37. Progetto “Museo delle luminarie”
1. Al fine di qualificare e rendere fruibile al pubblico la conoscenza del patrimonio storico, testimoniale e culturale rappresentato dai saperi e dai mestieri legati alle luminarie di Puglia, è assegnato un finanziamento all’istituendo Museo delle luminarie del Comune di Scorrano.
2. Il Museo di cui al comma 1 ha l’obiettivo di offrire un percorso espositivo adeguato agli standard museali contemporanei che aiuti il visitatore a comprendere il significato autentico delle luminarie in rapporto alla storia socio-economica del territorio.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 38. Conferimento del titolo “Capitale cultura di Puglia”
1. La Regione Puglia istituisce il titolo di Capitale cultura di Puglia conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo.
2 Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato un premio dell’importo di euro 300 mila in favore della città della Puglia che si aggiudica detto titolo.
3 Il contributo di cui al comma 2, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di bilancio previsto, è corrisposto altresì a quella città, o a quelle città che, pur non avendo vinto tale titolo nazionale, siano arrivate in finale e che, pertanto, hanno diritto al riconoscimento di Capitale cultura di Puglia.
4. Nel caso in cui vi siano una o più città della Regione Puglia che siano arrivate a competere per il titolo di Capitale italiana della cultura e che siano giunte in finale, il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra di esse in parti eguali. 5. Il fine di detto premio è quello di incentivare l’offerta socio economica, culturale, artistica e turistica, delle città che saranno insignite del titolo, arricchendo le rispettive peculiarità ed esaltando i rispettivi territori pugliesi.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 7.
Art. 39. Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II
1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una fondazione, da parte della Regione medesima e degli enti territoriali della Capitanata. La fondazione, aperta alla partecipazione delle istituzioni culturali e accademiche e ai soggetti privati interessati, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il grande patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 250 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 40. Misure in materia di cabotaggio marittimo
1. Al fine di assicurare la continuità territoriale tra la Regione Puglia e l’Arcipelago delle Isole Tremiti mediante ripristino, anche stagionale, del servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario ManfredoniaIsole Tremiti, con fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila. La delega amministrativa dell’istituendo servizio stagionale sarà affidata con apposito bando.
Art. 41. Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi
1. Al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima ventiquattro mesi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Al sostegno di cui al comma 1 non possono accedere gli allevatori di bovini da latte che hanno beneficiato della medesima provvidenza di cui all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 1.
Art. 42. Completamento della misura 21 del PSR Puglia 2014-2022
1. Al fine di ristorare le imprese che hanno partecipato alla misura 21 (Sostegno a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID-19) del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2022 e per le quali non è stato possibile erogare il relativo aiuto nei tempi fissati dal
Art. 43. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l’ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti ordinamenti urbanistici. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente.”.
Art. 44. Sostegno al comparto dell’uva da tavola pugliese
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dell’uva da tavola pugliese è concesso un contributo, in regime di de minimis, alle imprese agricole di detto comparto che hanno avviato alla distillazione le produzioni di uva da tavola non vendute nell’anno 2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini dì competenza e cassa, di euro 300 mila.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 1.
Art. 45. Rilancio della vitivinicoltura in Valle d’Itria
1. Al fine di promuovere la rigenerazione del territorio e la riconversione colturale della Valle d’Itria, rilanciandone la vocazionalità vitivinicola soprattutto nel comparto dei “bianchi”, anche in riferimento alla recente classificazione in zona infetta da Xylella fastidiosa ed ai rischi legati al global warming, è realizzato il progetto pilota “Zonazione viticola e sviluppo di strumenti per la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse territoriali e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico nel territorio della Valle d’Itria”. Il progetto, attraverso un approccio partecipativo, mira al raggiungimento di numerosi risultati innovativi: la prima mesozonazione viticola di un territorio regionale secondo le procedure ufficiali OIV, un’infrastruttura capillare di ricerca con campi sperimentali nelle aziende agricole; la valorizzazione di germoplasma autoctono, l’avvio di un programma per la costituzione di varietà resistenti/tolleranti da vitigni locali; lo sviluppo di strumenti di promozione e comunicazione per favorire la conoscenza dei prodotti, l’enoturismo e per attrarre nuovi investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, e fino alla concorrenza dell’importo stanziato per le finalità del comma 1, le risorse sono assegnate all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari, del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 1, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 46. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 47. Promozione e tutela dell’attività fisica adattata
1. In attuazione della
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 nei limiti e sino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio, attraverso l’erogazione di contributi destinati ad enti del Terzo settore che promuovono le attività di cui al comma 1, anche in partenariato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché, previa intesa, anche con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI.
3. Gli enti beneficiari garantiscono il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e le modalità di sperimentazione, assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 48. Promozione e supporto progetti di social taxi
1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di progetti aventi ad oggetto il servizio di trasporto sociale e di accompagnamento di persone fragili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023, è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 2, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila e nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, in termini di competenza e cassa di euro 25 mila.
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, le risorse sono assegnate, in via sperimentale, alla Azienda Sanitaria Locale di Bari:
a) per l’acquisto del mezzo da destinare al servizio di taxi sociale, da affidare, previa stipula di apposita convenzione, ad organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), con sede in Puglia;
b) per il finanziamento dei progetti presentati dalle stesse Organizzazioni di volontariato (OdV) affidatarie del mezzo di trasporto sociale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 49. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 50. Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15 della
1. Il comma 4 dell’ articolo 15 della
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le Unità operative complesse obbligatorie del Servizio sanitario regionale.
Art. 51. Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese
1. Al fine di promuovere il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, l’attuazione di attività di ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore e delle risorse umane impegnate nella produzione, lavorazione e commercializzazione, in particolare nell’ambito del comparto frutticolo, con particolare riferimento a quello cerasicolo, nonché favorire l’internalizzazione del comparto stesso, è realizzato il progetto di un Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese, sotto il coordinamento e la gestione dei Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, per l’esercizio finanziario 2023, è assegnata una dotazione finanziaria nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila e, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in termini di competenza e cassa, di euro 40 mila.
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al CRSFA “Basile Caramia”, associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 dicembre 1994, n. 65.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delie risorse di cui al comma 2.
Art. 52. Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare
1. La Regione Puglia, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove buone pratiche di gestione del trauma familiare, avvia un progetto di ricerca triennale mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l’Università degli studi di Bari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 53. Oneri per l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile
1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione degli operatori di protezione civile, promuove e sostiene l’istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile.
2. Con deliberazione di Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attivazione e implementazione della scuola secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, lettera b), della
Art. 54. Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi
1. La Regione, nell’ambito dei compiti di formazione di cui all’articolo 17, comma 6, della
2. La relativa domanda è presentata a cura dell’organizzazione di appartenenza dei volontari entro il 30 aprile di ogni anno alla competente struttura regionale, che provvede all’assegnazione delle risorse nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Art. 55. Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco
1. La Regione Puglia sostiene con propri contributi i Comuni rientranti nella rete dei fuochi, come da
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una ulteriore dotazione finanziaria di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 56. Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione
1. La Regione Puglia promuove, sostiene e potenzia le attività di conservazione e di restauro dei beni archeologici conservati presso i musei pugliesi e del patrimonio storico-artistico appartenente alle collezioni dei poli biblio museali, agli enti ecclesiastici e ai musei civici delia Regione.
2. Per l’attuazione delle attività di conservazione e di restauro di cui al comma 1, la Regione finanzia, nei limiti della dotazione di bilancio, specifici progetti proposti dai poli biblio museali pugliesi, i quali dovranno operare, in coerenza con la vigente normativa di tutela e conservazione dei beni culturali, di intesa con le soprintendenze, università, enti ecclesiastici e comuni interessati.
3. Per le finalità dì cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 57. Fondazione di comunità per la realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica
1. Al fine di agevolare il percorso di realizzazione del Piano strategico sociale comunitario in terra ionica e per la realizzazione di una fondazione di comunità per consolidare i sistemi di risposta sociale alle fragilità del territorio ionico, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.
2. La Regione Puglia, con successivo avviso, individua il soggetto che opera sul territorio di specifica competenza secondo le finalità di cui al comma 1.
Art. 58. Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della
2. Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della
3. La domanda di contributo economico è formulata alla Direzione generale della azienda sanitaria locale (ASL) nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per le modalità attuative della misura di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla data del 1° gennaio 2023.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 1 milione 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 4, entro il termine massimo di 60 giorni.
6. E’ abrogato l’articolo 22 della
Art. 59. Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT)
1. La Regione Puglia intende sostenere e migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, attraverso l’accesso allo strumento dell’implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti all’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l’amniocentesi.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione si definiscono:
a) NIPT test: test prenatale non invasivo, anche denominato test del DNA fetale circolante su sangue materno, basato sulla ricerca nel sangue della paziente del DNA fetale libero (cffDNA), a partire dalla decima settimana di gravidanza;
b) Test combinato: esame, non invasivo, che fornisce una stima del rischio (test di screening) che il feto sia affetto da alcune malattie presenti prima della nascita (prenatali). Il test si compone dì un’ecografia (traslucenza nucale) e di un prelievo di sangue;
c) Aneuploidie fetali: anomalie cromosomiche caratterizzate da alterazioni del numero dei cromosomi fetali;
d) Trisomia 21: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21, anche conosciuta come Sindrome di Down;
e) Trisomia 18: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 18, conosciuta anche come Sindrome di Edwards, associata ad una elevata abortività;
f) Trisomia 13: causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 13.
3. La Regione Puglia, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, dispone un contributo di euro 500 per l’erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, per le seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:
a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;
b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento;
c) donne con nucleo familiare avente reddito ISEE pari o inferiore a euro 30 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni, saranno definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo.
5. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di 300 mila euro. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 60. Modifica all’articolo 27 della
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 della
“e) per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana.”
Art. 61. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall’articolo 1, con sede sociale in tali comuni o contermini e operatività in essi da almeno un anno dalla presentazione della richiesta di contributo previsto dalla presente legge.”
Art. 62. Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese
1. Al fine di implementare e sostenere la promozione e la valorizzazione della tradizione artigianale pugliese, la Regione sostiene i comuni già riconosciuti o in fase di riconoscimento come “Comune di affermata tradizione ceramica”, ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 63. Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli e Sammichele di Bari
1. La Regione Puglia promuove e sostiene i carnevali storici delle città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli e Sammichele di Bari, nonché delle città di Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito del Fondo speciale per la cultura e il patrimonio culturale di cui alla missione 20, programma 3, titolo 1, per l’esercizio finanziario 2023 è destinata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 2, dando priorità ai carnevali storici riconosciuti dal Ministero della Cultura.
Art. 64. Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi
1. La Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative a supporto della cultura e della valorizzazione dei giovani talenti, contribuisce alla crescita delle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi con esperienza pluriennale in attività concertistiche e di alta formazione nazionali e internazionali, attestate anche da premi e riconoscimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è previsto un sostegno economico e la concessione all’utilizzo gratuito, previa richiesta e positiva valutazione, degli spazi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo nella diretta gestione della Regione Puglia
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso al contributo di cui al comma 2
Art. 65. Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri
1. La Regione Puglia, in attuazione della lettera b), comma 1, dell’articolo 28 dello Statuto, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia dì tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53), adotta misure per sostenere la conciliazione dell’attività istituzionale dei consiglieri con la gravidanza e con la maternità e paternità anche relativamente all’adozione o all’affidamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentita la partecipazione da remoto o l’assenza giustificata alle attività consiliari, in fattispecie preventivamente individuate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 66. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) alla lettera f), comma 1, le parole “di cordoni dunali e” sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.”
Art. 67. Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali
1. Al fine di contrastare i processi erosivi dei cordoni dunali legati a fattori naturali ed antropici e favorire la conservazione degli habitat naturali ivi presenti, la Regione concede un contributo ai comuni per promuovere la progettazione e l’esecuzione di interventi di salvaguardia, conservazione, recupero, risanamento delle aree interessate dalla presenza di cordoni dunali consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme, le forme di controllo.
3. Ai fini di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 68. Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia”
1. La Regione Puglia attua azioni di comunicazione e informazione, anche attraverso portali web o altri strumenti telematici, attinenti al proprio patrimonio culturale immateriale, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da prodotti da forno regionali, della tradizione gastronomica agro-pastorale, della memoria di usi e costumi di tali specialità artigianali [2].
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
3. [Con deliberazione di Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2] [3].
Art. 69. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’articolo 41 della
“3. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale.”.
Art. 70. Modifiche alla
1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) come modificata da ultimo dalla
a) alla rubrica del Capo II bis, all’articolo 10 bis, comma 1, alla rubrica dell’articolo 10 ter, all’articolo 10 ter, commi 1 e 2, le parole “non alberghiere” sono abrogate;
b) all’articolo 10 quater, comma 1, le parole “non alberghiere” sono sostituite con le parole “ricettive”;
c) all’articolo 10 sexties, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Per le strutture alberghiere l’obbligo di cui al precedente comma 1 decorre dal 30 giugno 2023”.
Art. 71. Modifiche alla
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 3 della
2 Al comma 5 dell’articolo 12 dopo le parole “successivo reimpianto.” Sono inserite le seguenti: “Per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, l’UPA competente è tenuta a rilasciare detta autorizzazione entro i 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Spirato tale termine, l’autorizzazione è da intendersi concessa.”
3. Il comma 6 bis dell’articolo 12 è abrogato.
Art. 72. Contributo metodo ABA e fondo autismo
1. L’articolo 38 della
“Art. 38 (Contributo metodo ABA e fondo autismo)
1. Nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro autistico di cui al
2. Al potenziamento del fondo regionale di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture accreditate per i disturbi dello spettro autistico di cui al
3. Al fine di consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 73. Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti scolastici superiori pugliesi
1. Al fine di promuovere la conoscenza delle più essenziali manovre salvavita e di poter intervenire nei casi in cui fossero necessarie, in particolare in presenza di episodi di fibrillazione ventricolare, la Regione sostiene la formazione dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti in via sperimentale corsi pilota di BLS (Basic Life Support), per l’insegnamento delle tecniche salvavita di base, secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Salute.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri, modalità, costi ed eventuali protocolli d’intesa e/o accordi quadro, da sottoscrivere con l’Ufficio scolastico regionale (USR) e le Direzioni strategiche delle ASL pugliesi per l’attivazione dei suddetti corsi.
Art. 74. Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa
1. Al fine di valorizzare e assicurare l’accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa, con l’obiettivo di preservarne il valore storico-culturale ed il potenziale attrattivo e di garantirne la conservazione e una migliore fruibilità, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attribuzione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 75. Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”
1. Ai fini della valorizzazione delle identità territoriali e del patrimonio materiale e immateriale, la Regione promuove la costituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”, che si occuperà di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca, nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi altrove operanti per favorire l’integrazione delle attività programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
3. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede a formalizzare e a rendere operativa l’istituzione della fondazione, a disciplinarne le modalità organizzative e a individuare le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”.
4. La fondazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.
Art. 76. Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del
Art. 77. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 14 della
“Art. 14 bis (Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili)
1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi di cui al comma 7 dell’articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee guida previste nel comma 2.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle spiagge e le modalità di affidamento dell’area.”
Art. 78. Progetto “Alberi per il futuro”
1. Al fine di migliorare la qualità dell’aria, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di contrastare le ondate di calore, l’inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e l’artificializzazione del suolo, nonché di beneficiare del valore estetico connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale, la Regione promuove il progetto “Alberi per il futuro” volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo ai comuni per la progettazione e l’esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi in ambito urbano e periurbano.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di richiesta del contributo, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima del contributo, i criteri di valutazione delle domande, le modalità di erogazione delle somme, di rendicontazione e controllo.
4. Ai fini di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 79. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici (atto consiliare n. 650).
Art. 80. Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e nel limite massimo di euro 10 mila per ogni intervento, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (a.c. n. 104/A).
Art. 81. Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici
1. Al fine di convertire l’attuale Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università degli studi di Bari in Scuola di specializzazione in beni archeologici interateneo delle Università di Bari e di Foggia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di borse di studio biennali destinate agli studenti per la frequenza della suddetta scuola e, per un massimo del 20 per cento, alla costituzione di un fondo di funzionamento, finalizzato a coprire spese per la mobilità dei docenti, la copertura di contratti di insegnamento per docenti esterni, per attività sul campo degli allievi.
3. L’utilizzo del contributo di cui al comma 1 sarà oggetto di rendicontazione ed apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale al diritto allo studio, scuola e università, individuerà la sede operativa della scuola di cui al comma 1.
Art. 82. Contributo straordinario per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace e di prossimità della giustizia del Gargano nord
1. Nell’ottica della tutela del diritto di accesso alla giustizia delle popolazioni in zone disagiate e per la tutela della sicurezza e integrità dei cittadini della zona del nord Gargano, in un territorio a forte presenza di criminalità organizzata e non, è concesso in favore del Comune di Rodi Garganico, Provincia di Foggia, quale capofila tra i comuni costituenti il bacino di utenza Gargano Nord, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici e Vico del Gargano, per l’anno 2023, un contributo straordinario di euro 200 mila a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell’ufficio del giudice di pace e per l’apertura e il successivo mantenimento dell’ufficio di prossimità della giustizia di assoluta necessità per le persone più fragili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 83. Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici
1. Al fine di consentire l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici comprensivi di centraline meteo per il monitoraggio delle molestie olfattive, in base alle segnalazioni pervenute attraverso il portale dell’Agenzia regionale per l’ambiente, in attuazione della
Art. 84. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica del sistema archeologico del Pulo nel Comune di Molfetta
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di preservare il valore storico-culturale e il potenziale attrattivo, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, del sistema Pulo, composto dalla dolina carsica di forma ovoidale e profonda trenta metri, dalla superficie superiore (cava di San Leonardo) dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri e dal museo archeologico civico del Pulo di Molfetta.
2. Il contributo di cui al comma 1 può anche essere utilizzato per azioni di promozione turistica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila.
4. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo, così come previsto nei commi 1 e 2, anche al parco archeologico di Muro Tenente, posto al confine tra i territori comunali d Mesagne e di Latiano in provincia Brindisi. Le sue mura monumentali si estendono per oltre due chilometri e mezzo, racchiudendo un insediamento messapico ampio circa cinquanta ettari.
5. Per le finalità di cui al comma 4, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 85. Promozione del territorio attraverso le società sportive
1. La Regione Puglia valorizza la promozione del territorio anche attraverso le società sportive dotate di maggiore attrazione mediatica, determinata sulla base della relativa audience.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione un contributo straordinario di euro 300 mila, con imputazione a valere sul bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono trasferite a Puglia Promozione entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, affinché entro i successivi 15 giorni siano assegnate alle società sportive dotate dei requisiti di cui al comma 1, a valere sull’anno sportivo 2022-2023, fatta eccezione per le società sportive che per il medesimo anno sportivo abbiano già ricevuto contributi allo stesso titolo.
4. La medesima dotazione finanziaria di cui al comma 2 è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, ed è utilizzata con i criteri e le modalità temporali di cui ai commi precedenti e per gli anni sportivi 2023-2024 e 2024-2025.
Art. 86. Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto
1. Al fine di consentire la piena integrazione delle persone con disabilità e favorire loro l’accesso e la fruibilità nei luoghi di culto che insistono in particolare nei centri storici su tutto il territorio regionale, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata con
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 87. Finanziamento della
1. Al fine di incentivare e di consolidare le cooperative di comunità istituite con
2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1 sono specificati i requisiti per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza che dovranno essere ispirati ai principi di innovazione sociale e a quanto previsto nella
Art. 88. Comunità dei lettori
1. Al fine di promuovere nuove forme di lettura mettendo in relazione tutti gli attori della filiera del libro, dall’autore al lettore, in grado di sviluppare e consolidare la creazione diffusa di comunità di lettori, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.
Art. 89. Genoma-Puglia. Programma dl ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica
1. Per finanziare la proposta di legge istitutiva del progetto di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica (a.c. 656/A), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1 è diretto all’esecuzione del test di profilazione genomica in favore del più largo contingente di bambini nati in Puglia e consiste nell’estensione dell’attività di diagnosi precoce attraverso il sequenziamento dell’esoma, affinché il sistema sanitario pugliese risulti sempre più allineato con il progresso scientifico, tecnologico e normativo nelle scienze omiche.
3. Il test di profilazione di cui al comma 2 è specificamente rivolto allo studio delle varianti genetiche dotate d’impatto clinico concreto e in particolare all’identificazione di ogni possibile mutazione correlata a:
a) malattie per cui si dispone di terapie di cura anche in via di sperimentazione;
b) malattie per cui la diagnosi precoce risulti funzionale alla preparazione del paziente a più ponderati ed efficaci percorsi di assistenza sanitaria o sociale.
Art. 90. Conversione in CRAP estensive delle case per la vita
1. Le case per la vita di cui all’articolo 70 del
Art. 91. Attuazione articolo 27
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 27 della
Art. 92. Contributo per individuazione figure professionali nei comuni di Martina Franca e Molfetta [4]
1. Al fine di sopperire alle accertate carenze di personale tecnico e amministrativo di elevata professionalità presso i comuni di Martina Franca e Molfetta, e in tal modo, garantire continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023 in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila da ripartire in eguale misura tra i citati comuni.
Art. 93. Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul territorio regionale dal PNRR
1. La Regione, al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione della spesa dei fondi derivati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché la verifica dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, istituisce, attraverso l’attivazione di un portale web, un sistema sperimentale di monitoraggio in tempo reale, a disposizione di cittadini, imprese ed enti locali, implementato dalla Regione stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 11, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 30 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 94. Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia di Lafora
1. Al fine di assicurare ai pazienti pugliesi affetti dalla malattia di Lafora il sostegno socio sanitario e psicologico alle relative famiglie, oltre che l’assistenza qualificata a domicilio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 95. Modifica alla
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. In ogni caso, l’ente o l’ufficio competente rende disponibile il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo alla Regione Puglia, la quale esercita le funzioni di alta vigilanza secondo modalità stabilite con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge”.
Art. 96. Modifica alla
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della
“Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dall’articolo 126 della Costituzione, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d’atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d’atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.” [5].
Art. 97. Incentivi alla stabilizzazione dei LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali
1. Al fine di garantire parità di trattamento ai Lavoratori socialmente utili (LSU), di cui all’articolo 2, comma 1, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila.
Art. 98. Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso
1. Al fine di consentire la messa in sicurezza e il restauro della torre di avvistamento risalente al XVI secolo posta su uno sperone della costa nella frazione Marina di Melendugno denominata Torre dell’Orso, tutelando il valore storico-architettonico del manufatto e l’integrità del paesaggio, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.
Art. 99. Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata
1. A far data dal 1° gennaio 2023, i farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario regionale (SSR), possono accedere al Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per il recupero dell’elenco delle ricette dematerializzate.
2. Al momento della generazione della ricetta dematerializzata da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato, ovvero l’acquisizione dell’identificativo della ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del
a) trasmissione del promemoria in allegato, in forma pdf o immagine, a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione, tramite SMS, dell’identificativo della ricetta dematerializzata con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore dell’identificativo della ricetta dematerializzata su numero telefonico indicato dall’assistito. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito l’identificativo della ricetta dematerializzata o l’immagine del codice a barre dello stesso identificativo, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
3. A far data dal 1° gennaio 2023, l’assistito che ha ricevuto la ricetta dematerializzata farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui al comma 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
4. Per le finalità di cui al comma 3, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020 (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, 15 gennaio 2021, n. 11, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della propria ricetta dematerializzata, dietro presentazione della tessera sanitaria, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio FSE, ovvero, inviando l’identificativo della ricetta dematerializzata unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui comma 2, lettera b);
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico l’identificativo della ricetta dematerializzata, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta dematerializzata;
d) alternativamente alla presentazione del promemoria o dell’identificativo della ricetta dematerializzata, il farmacista può accedere, dietro presentazione della sola tessera sanitaria, al FSE per il recupero delle ricette dematerializzate non ancora erogate degli ultimi 30 giorni, qualora l’assistito abbia consentito la consultazione del proprio FSE al farmacista.
Art. 100. Modifica alla
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 101. Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 102. “Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi”
1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio sommerso regionale e in particolare di quello della provincia di Brindisi, la Regione Puglia promuove l’avvio del progetto “Andar per mare. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi”, mirato specificatamente a garantire l’accessibilità ampliata a tale patrimonio, solitamente sconosciuto o riservato a pochi, sia attraverso la fruizione diretta, sia con l’ausilio di tecnologie innovative che ne consentano la fruizione da remoto. Il progetto consiste nella ideazione e realizzazione di un percorso di turismo culturale, esperienziale e sostenibile per la fruizione di quei beni costieri sommersi che possano configurarsi come esemplificativi delle valenze storiche della Provincia e della sua forte vocazione mediterranea e al contempo particolarmente significativi per un turismo ad alta redditività come quello subacqueo. Comprende inoltre interventi espositivi che possano consentire a coloro che non possono o non vogliono immergersi di fruire in maniera attiva del patrimonio. Il progetto sarà condotto dal Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei (ESAC), incardinato nella struttura dei Poli biblio-museali della Regione, che ha sede nel Polo biblio-museale di Brindisi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. 3.
La Giunta regionale adotta gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativo il progetto, disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare allo svolgimento del progetto nei Poli biblio-museali.
4. L’ESAC, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, renderà disponibili i dati e le informazioni relativi alle attività di progetto attraverso la loro pubblicazione sul proprio portale.
Art. 103. Iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie
1. Al fine di promuovere iniziative volte alla conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie (LE), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 104. Psicologo universitario
1. Al fine di promuovere e sostenere il diritto allo studio e il benessere mentale delle studentesse e degli studenti delle Università pubbliche pugliesi, la Regione Puglia intende rafforzare il servizio di assistenza psicologica incrementando la presenza di psicologi universitari a disposizione degli atenei.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 304 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 105. Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue
1. Al fine di diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue cordonale istituita presso la Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, tutti i dirigenti medici dei punti nascita pubblici abilitati al prelievo sono tenuti a proporre la donazione alle donne in gravidanza all’atto della presa in carico in vista del parto, anche qualora tale attività sia svolta in regime di attività libero professionale intramuraria o extramuraria. L’accettazione o il rifiuto alla donazione non dev’essere motivato, deve essere sottoscritto e allegato alla cartella clinica.
2. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il responsabile della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali adotta, sentito il responsabile della Banca cordonale, un protocollo operativo sulle modalità di donazione e prelievo del sangue cordonale, nonché sul procedimento d’informazione alla donazione e conseguimento del consenso o dissenso, coerente con tutte le finalità di cui al comma 1 e utilizzando standard organizzativi fondati sulla semplicità, non aggravamento e appropriatezza delle procedure.
3. Il protocollo operativo di cui al comma 2 deve comunque garantire il costante monitoraggio sulle proposte di donazione, avendo cura di assicurare in ogni momento la verifica sulla coincidenza tra il numero dei parti e le dichiarazioni di accettazione o rifiuto e lo stato dell’attività della Banca cordonale.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali (ASL) provvedono all’aggiornamento di tutti gli atti aziendali per regolare, ai sensi delle leggi statali e del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) vigenti, le conseguenze per la mancata proposta di donazione da parte dei dirigenti medici o la mancata allegazione alla cartella clinica della relativa dichiarazione di consenso o dissenso.
Art. 106. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 1 dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:
“j bis) associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS.”.
b) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. IL contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno provveduto a inviare la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla base delle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio, secondo le seguenti percentuali:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, 14 per cento;
b) Associazione nazionale vittime civili di guerra, 4 per cento;
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, 6 per cento;
d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 15 per cento;
e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 3 per cento;
f)Unione italiana ciechi, 22 per cento;
g) Associazione italiana ciechi di guerra, 4 per cento;
h) Associazione italiana stomizzati, 5 per cento;
i) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 12 per cento;
j)Unione nazionale mutilati per servizio, 14 per cento;
J bis) Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS, 1 per cento.”
Art. 107. Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto e per l’attivazione del Dipartimento biomedico
1. Ai fini dell’attivazione della Scuola di medicina e chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto e dell’istituzione del Dipartimento biomedico, nell’ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio jonico, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura per il reclutamento del personale universitario da impiegare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione 500 mila.
Art. 108. Contributi per finanziare screening polmonari
1. Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria, finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio del tumore ai polmoni nella popolazione maschile e femminile tra 40 e 60 anni, nelle aree maggiormente a rischio ambientale Crispiano, Statte, Massafra, Taranto, Montemesola, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, quale contributo straordinario, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 109. Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese
1. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del Barocco leccese, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto.
Art. 110. Abrogazione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Art. 111. Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali
1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali e tutelare la pubblica sicurezza, la Regione concede contributi alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per l’attraversamento dei cinghiali, in particolare della segnaletica luminosa sui tratti di strada di loro competenza, caratterizzati da maggior rischio di sinistri.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione deI contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
Art. 112. Centro di riproduzione equina
1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e la divulgazione dei suoi risultati, nonché la tutela e la diffusione della conoscenza delle razze equine locali, è realizzato il Centro di riproduzione equina, presso e sotto il coordinamento e la gestione del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Bari. Le attività del Centro di riproduzione equina sono realizzate mediante la collaborazione del Dipartimento regionale competente nonché del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli studi di Bari, l’Istituto di incremento ippico di Foggia della Regione Puglia, l’Associazione allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca e l’Associazione regionale allevatori Puglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila
3. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e sino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio previsto, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Bari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione del progetto, nonché di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
Art. 113. Supporto alle iniziative di rievocazione storica
1. La Regione Puglia, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni dì rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità pugliesi e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell’esercizio del proprio ruolo e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell’associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, anche attraverso interventi dì natura contributiva, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 114. Contributo al Comune di Altamura
1. Al fine di concorrere alle spese a cui il Comune di Altamura dovrà fare fronte per garantire l’imminente ripresa delle lezioni scolastiche, interrotte a causa dei problemi sismici del Circolo didattico IV novembre, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Nei limiti della dotazione finanziaria prevista e fino alla concorrenza degli importi stanziati, per le finalità di cui al comma 1, le risorse sono assegnate al Comune di Altamura.
Art. 115. Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“3 bis. Al personale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 116. Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio
1. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla parrocchia San Giovanni Bosco sita in Manduria di euro 600 mila per opere di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà ai fini della realizzazione di un progetto pilota di prevenzione e contrasto del disagio che preveda la costruzione o rifunzionalizzazione di campi sportivi, alloggi di prima accoglienza o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture a carattere sociale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è finalizzato a creare un luogo di aggregazione che veda coinvolti i cittadini dei Comuni di Manduria, Torricella, Sava, Avetrana, Lizzano, Oria, Erchie e Francavilla Fontana.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e di cassa, di euro 600 mila.
Art. 117. Nomina Commissario straordinario della struttura speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413
1. Le funzioni attinenti alla gestione del Numero di emergenza unico europeo (NUE). 112, nella fase di avvio e per la durata del primo biennio, sono attribuite a un Commissario straordinario individuato con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il Commissario porta a termine le attività previste nel progetto NUE Puglia, completa le azioni propedeutiche di tipo strutturale, tecnologico e amministrativo dalla fase di avvio e fino al consolidamento della piena funzionalità del Servizio NUE.
3. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.
Art. 118. Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 119. Modifica alla
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 120. Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.
Art. 121. Entrata in vigore
1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Tabella
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
Settori di intervento |
2023 |
2024 |
2025 |
Ragioneria (mutui) |
91 |
99 |
92 |
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[3] Comma abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2023, n. 203, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, della
[6] Articolo abrogato dall'art. 46 della