Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale. |
Art. 2. Misure agevolative in materia di entrate tributarie. |
Art. 3. Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020. |
Art. 4. Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali |
Art. 5. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2020 |
Art. 6. Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla L.R. 9/2017. |
Art. 7. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di Bonifica commissariati. |
Art. 8. Contributo per l'estensione delle reti idriche e fognarie. |
Art. 9. Attività di censimento degli alberi monumentali. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 8/2015. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 12/2003. |
Art. 12. Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento relativi ai fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento concessi ai Consorzi ASI. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 43 della L.R. 67/2018. |
Art. 14. Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali. |
Art. 15. Modifiche alla L.R. 14/2009. |
Art. 16. Modifica dell'articolo 30 della L.R. 45/2013. |
Art. 17. Interventi regionali di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia. |
Art. 18. Contributo straordinario per l'attivazione di un corso di laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" con competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica. |
Art. 19. Modifica all'articolo 2 della L.R. 29/2016. |
Art. 20. Contributo straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026. |
Art. 21. Misure per la valorizzazione dei beni culturali. |
Art. 22. Integrazione all'articolo 7 della L.R. 18/2006. |
Art. 23. Gestione archivio regionale tassa automobilistica. |
Art. 24. Rete stradale afferente gli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità. |
Art. 25. Disposizioni in ordine al fondo di rotazione di cui alla l. 179/1992. |
Art. 26. Monitor, programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie neuromuscolari pediatriche. |
Art. 27. Centrale 118 territorio ASL BT. |
Art. 28. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. |
Art. 29. Norme urgenti per l'assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo Covid-19. |
Art. 30. Modifiche alla L.R. 33/2007. |
Art. 31. Modifiche alla L.R. 27/2012. |
Art. 32. Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive. |
Art. 33. Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della L.R. 22/2019. |
Art. 34. Recupero acque reflue e reti di distribuzione e utilizzo. |
Art. 35. Accordo di programma Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse idriche. |
Art. 36. Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse. |
Art. 37. Risorse in favore del Comune di Sava per gli interventi in materia di reflui. |
Art. 38. Digitalizzazione della stampa periodica locale. |
Art. 39. Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. |
Art. 40. Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19. |
Art. 41. Contributo a fondo perduto per gli ambulanti itineranti |
Art. 42. Modifiche alla L.R. 49/2017. |
Art. 43. Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche nelle ZES. |
Art. 44. Interpretazione dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 3/1994. |
Art. 45. Modifica all'articolo 4 della L.R. 63/2017. |
Art. 46. Modifica all'articolo 2 della L.R. n. 6/2007. |
Art. 47. Norma di rinvio. |
Art. 48. XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal [...] |
Art. 49. Entrata in vigore. |
§ VI.3.266 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 174, supplemento)
TITOLO I
Disposizioni di carattere contabile e fiscale
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale.
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Art. 2. Misure agevolative in materia di entrate tributarie.
1. Ai sensi dell'articolo 55 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata alla
3. L'imposta regionale aggiuntiva prevista dall'articolo 16 della
Art. 3. Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
1. L'esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall'articolo 2 della
2. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all'esercizio 2021 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2021-2023 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della
Art. 4. Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali
1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, la Regione Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere alle Amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e soluzioni atte a contenere le violenti mareggiate (frangiflutti).
2. La Giunta regionale con procedure di evidenza pubblica provvede all'assegnazione delle risorse disponibili, fornendo gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di erogazione dei fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione procedurale.
2-bis. Al fine del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa, anche in considerazione della carenza di spazi e ambienti adeguati alla vita universitaria nonché dell'incremento delle immatricolazioni, è assegnato in favore dell'Università degli studi di Foggia, a valere sull'autorizzazione di cui al comma 3, un contributo in conto capitale per un importo massimo di euro 7,5 milioni per l'acquisto dell'immobile della ex scuola di polizia denominato Caserma Miale, sito in Foggia, da destinare alle esigenze istituzionali dell'Ateneo. Per finalità di carattere sociale, in considerazione dell'importanza della promozione della cultura della legalità e dell'antimafia sociale nella formazione giovanile, l'Università degli studi di Foggia assicura, nell'ambito dei predetti spazi, la disponibilità di una parte dell'immobile per le esigenze della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia che saranno definite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia, l'Università degli studi di Foggia e le predette direzioni. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla definizione delle modalità di erogazione del contributo all'investimento in oggetto [1].
3. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, da attuarsi attraverso l'erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 18, della
4. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 come di seguito:
parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3";
parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 20, programma 3,titolo 2, "Fondo per il sostegno agli investimenti pubblici".
5. In relazione all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 4 e all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito delle modifiche intervenute nei piani finanziari degli interventi di cui al comma 2. Le variazioni di cui al presente comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. L'onere presunto annuale, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, derivante dall'ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse
Capo I
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 5. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2020
1. Al fine di far fronte ai minori ricavi per il blocco del payback per il superamento del tetto di spesa farmaceutico per l'anno 2020 al Servizio sanitario regionale nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni.
2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2020 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa di euro 15 milioni.
Art. 6. Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla
1. All'articolo 29 della
"10-quinquies. La validità dei pareri di compatibilità in scadenza il 31 gennaio 2021 è prorogata di un anno. Sono fatti salvi comunque quei pareri di compatibilità relativi a strutture sanitarie e sociosanitarie, per le quali i richiedenti presentino istanza di autorizzazione all'esercizio, con o senza accreditamento, munita dei titoli previsti dalla legge, fino al 31 gennaio 2021.".
Art. 7. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di Bonifica commissariati.
1. Il contributo regionale straordinario di cui all'articolo 12 della
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 3, della
4. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso;
b) al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "e AQP S.p.A." sono soppresse.
Art. 8. Contributo per l'estensione delle reti idriche e fognarie.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 9. Attività di censimento degli alberi monumentali.
1. Al fine di incrementare il numero degli alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 10. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 12. Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento relativi ai fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento concessi ai Consorzi ASI.
1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti sull'economia dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consorzi per l'Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 13. Modifiche all'articolo 43 della
1. All'articolo 43 della
"1-bis. I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell'alienazione di immobili al rientro dell'esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l'adozione degli atti finalizzati all'alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell'esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro.
1-ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie.".
Art. 14. Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali.
1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a valutare il mantenimento delle agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, i soggetti beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano, per comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali (unità lavorative annuali) qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale o nazionale.
2. Le previsioni di cui al presente articolo hanno carattere temporaneo, e sono applicabili entro il termine di 36 mesi successivi alla cessazione della dichiarazione di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'impresa beneficiaria, ai fini del riconoscimento della deroga, dovrà avanzare una specifica richiesta alla Regione, supportata da adeguata documentazione probatoria, nei termini definiti dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Le condizioni di applicabilità della deroga dovranno essere espressamente autorizzate dalla Regione, previa istruttoria tecnica dell'Organismo intermedio e sentito il Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) di cui all'articolo 40 della
5. Le modalità di attuazione e le specifiche condizioni per la concessione della deroga saranno disciplinate attraverso apposito regolamento regionale che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
Art. 16. Modifica dell'articolo 30 della
1. All'articolo 30, comma 1, della
2. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 30 della
“4-quinquies. A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92, comma 4-ter, del
4-sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4-ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, commi 4-quinquies e 4-sexies, della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 17. Interventi regionali di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia.
1. Al fine di dare attuazione allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo, attraverso la valorizzazione e la promozione dei siti patrimonio dell'Umanità beni UNESCO, nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 18. Contributo straordinario per l'attivazione di un corso di laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" con competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica.
1. Per esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l'attivazione, presso l'Università del Salento, di un corso di laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" appartenente alla classe LM-41, con la possibilità di acquisire competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nell'ambito dell'Ingegneria biomedica nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore e/o professore e il suo utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura.
Art. 19. Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 20. Contributo straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026.
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è assegnato un contributo straordinario in favore del Comune di Taranto. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 21. Misure per la valorizzazione dei beni culturali.
1. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società ai sensi di quanto disposto dall'articolo 62 del
Art. 22. Integrazione all'articolo 7 della
1. Al comma 1-bis dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 7 della
"1-ter. Le propine di cui al comma 1-bis competono ai funzionari costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.".
Art. 23. Gestione archivio regionale tassa automobilistica.
1. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del
2. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 5, comma 6, del
3. L'articolo 5 della
Art. 24. Rete stradale afferente gli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità.
1. Al fine della migliore gestione del paziente critico nell'Ospedale di riferimento e per conseguire il rispetto dei tempi massimi raccomandati per la stabilizzazione, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), in collaborazione con gli assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione della salute, predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all'ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell'intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere completata entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzata da due fasi: entro e non oltre sei mesi la consegna dello studio relativo ai nuovi ospedali in costruzione o in fase d'appalto per progettazione o lavori; entro e non oltre i successivi sei mesi la data di consegna dello studio relativo agli ospedali in esercizio.
3. Nell'attività complessiva di studio di cui ai commi 1 e 2, devono essere valutate e stimate anche le eventuali iniziative suggerite per la realizzazione o potenziamento di idonea rete metropolitana al servizio dei presidi ospedalieri e per l'istituzione o potenziamento delle linee di trasporto pubblico locale.
Art. 25. Disposizioni in ordine al fondo di rotazione di cui alla
1. Le rate scadute non ancora pagate e quelle in scadenza in virtù di finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
2. Per poter accedere al beneficio di cui al comma 1 l'ente pubblico interessato presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la remissione del debito, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26. Monitor, programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie neuromuscolari pediatriche.
1. Al fine di attivare il sistema regionale di sorveglianza e di riconoscimento precoce di bambini con malattia neuromuscolare, è istituito il programma pilota "Monitor" assegnato in gestione all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari e all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Eugenio Medea" di Brindisi, sotto la rispettiva sorveglianza dell'Azienda ospedaliera Policlinico di Bari e l'Azienda sanitaria locale di Brindisi, e con la collaborazione della Società italiana di pediatria e la Federazione italiana medici pediatri.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata biennale e prevede lo screening neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi, determinato dai rispettivi gestori del programma e sulla base di apposita consultazione con i pediatri di libera scelta aderenti.
3. Il programma è attivato sulla base della sottoscrizione di un disciplinare tra Regione Puglia, Aziende sanitarie interessate e Unità operative delle strutture di ricovero e cura assegnatarie e funzionalmente interessate, avente a oggetto le fasi del programma, il regolamento economico e la relazione finale di verifica sulla fattibilità d'estensione del programma a tutti i bambini pugliesi nati vivi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3,nel bilancio regionale autonomo è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza e cassa di euro 140 mila, da ripartirsi in eguale misura ai due soggetti gestori del programma, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, in quanto prestazione e servizio rientrante nei livelli essenziali di assistenza.
Art. 27. Centrale 118 territorio ASL BT. [4]
1. È istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1.
3. Gli oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 28. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque giorni.
Art. 29. Norme urgenti per l'assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo Covid-19.
1. In considerazione dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, le strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non riescono a reperire infermieri possono provvedere alle prestazioni infermieristiche, per garantire l'assistenza, mediante contratti a tempo determinato nei limiti della normativa vigente [5].
2. Per far fronte alle necessità di assistenza la Regione Puglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la realizzazione di corsi, anche autofinanziati, di trecento ore per la figura dell'operatore sociosanitario specializzato.
Art. 30. Modifiche alla
1. Alla
a) le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
b) all'articolo 4, comma 1, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
Art. 31. Modifiche alla
1. Al comma 2, dell'articolo 2, della
Art. 32. Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive.
1. La deroga prevista al punto 7.5 delle "Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia", approvate con
2. La deroga prevista dall'articolo 52, comma 8, delle "Norme tecniche di attuazione" (NTA), allegate alla proposta di aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, adottata con deliberazione della Giunta regionale16 luglio 2020,n. 1333, per l'autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in ZPSI, è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto previsto in sede di approvazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, aggiornamento 2015-2021.
3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33. Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della
a) Al primo periodo dopo le parole: "è condizionato alla prestazione" sono aggiunte le seguenti: ", in favore del comune territorialmente competente, fatto salvo il caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "È consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore alla durata dell'autorizzazione, purché l'esercizio di attività estrattiva sia sempre svolto in presenza di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel rispetto del comma 4-bis del presente articolo.".
2. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Ove l'esercente presti garanzie finanziarie ciascuna per periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e comunque non inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede entro il termine di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in presenza di fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 12, e pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 6.
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, relative alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in esercizio, autorizzate ai sensi della
Art. 34. Recupero acque reflue e reti di distribuzione e utilizzo.
1. Al fine d'incentivare la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue, il gestore del servizio idrico integrato eroga un contributo economico annuo, previa autorizzazione tecnico-economica dell'Autorità idrica pugliese, in favore dei gestori pubblici d'impianti di recupero realizzati ai sensi del
2. Il contributo di cui al comma 1, avente natura di compensazione per agevolazione e incentivazione al riutilizzo e alla tutela ambientale, non può eccedere il cinquanta per cento dei costi di gestione sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato per impianti di recupero aventi le medesime caratteristiche tecniche di quello assoggettabile al contributo, decurtato dei ricavi rivenienti dalla gestione delle rete di distribuzione e riutilizzo relativi all'annualità precedente e autorizzato solo qualora la rete di distribuzione, riutilizzo e relativi bacini d'accumulo non possono essere presi in carico, unitamente all'impianto di recupero, dallo stesso gestore del servizio idrico integrato.
Art. 35. Accordo di programma Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse idriche.
1. A seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali e alla correlata istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, disposta dalla
2. In attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016, le funzioni di componente della segreteria tecnica, quale soggetto preposto alla attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 6 dello stesso accordo, sono demandate al dirigente pro tempore della articolazione regionale competente alla gestione delle risorse idriche.
3. La lettera i) dell'articolo 8 della
4. Dall'attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 36. Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.
1. L'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, è subordinato al giudizio di qualità e di idoneità d'uso di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1991, rilasciato dal competente servizio dell'Autorità sanitaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del
2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, emanano i provvedimenti di propria competenza entro e non oltre il 31 dicembre 2022, sulla base della disciplina di cui all'articolo 94 del
3. La Regione, in caso di inerzia delle amministrazioni comunali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile di cui al comma 2, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del
4. Nelle more del rilascio del giudizio di cui al comma 1 e di quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come "sanabili" rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto di cui all'articolo 94 del
5. Per le opere di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come "non sanabili" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, è prevista la chiusura e l'abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili. A tale scopo, il competente servizio dell'Autorità sanitaria propone la revoca della concessione per consumo umano alla Regione, quale autorità concedente per le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano. A seguito di revoca della concessione a derivare da parte della Regione, il sindaco, territorialmente competente, emette ordinanza di chiusura della captazione e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la restituzione dell'opera di derivazione al legittimo proprietario, se diverso dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.
6. Per le opere di derivazione di cui al comma 5, il soggetto gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l'Autorità idrica pugliese, propone alla Regione la progettazione di interventi per la compensazione della portata, resi necessari dalla prevista chiusura delle fonti di approvvigionamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
7. Nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al comma 6, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione di cui al comma 5, qualora necessarie per l'approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del territorio regionale. Per tali opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, fermo restando il principio inderogabile secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile, è consentito il mantenimento in esercizio subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di protezione dinamica di cui al
8. Il decreto del Presidente della Regione, di cui ai commi 4 e 7, è soggetto ad aggiornamento triennale; nelle more dell'adozione del decreto di cui ai commi 4 e 7, al fine della tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, restano in vigore i decreti presidenziali, eventualmente adottati e vigenti alla data di approvazione della presente norma, aventi a oggetto le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso integrativo potabile.
9. L'articolo 32 della
10. Dall'attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 37. Risorse in favore del Comune di Sava per gli interventi in materia di reflui.
1. Per interventi di realizzazione degli impianti di depurazione nel Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso al medesimo Comune un contributo straordinario di euro 300 mila.
2. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 38. Digitalizzazione della stampa periodica locale.
1. Al fine di conservare e rendere accessibile l'ingente patrimonio di stampa locale, la Regione Puglia attiva una procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di un contributo economico diretto agli editori, ovvero a chiunque ne abbia diritto, per la digitalizzazione e metadatazione dei contenuti di periodici locali pugliesi con almeno quindici anni di pubblicazione continuativa, anche se cessata.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque superare l'importo complessivo di euro 10 mila per ogni testata, calibrato sugli anni di edizione e la maggiore frequenza periodica di pubblicazione.
3. Il programma di digitalizzazione deve consentire l'accesso per testata, numero e anno dell'edizione, parola chiave e ogni più puntuale modalità di semplificazione e completezza della ricerca e deve essere messo a disposizione della Regione Puglia gratuitamente, per renderlo accessibile e senza oneri sul portale della Regione Puglia - Puglia Digital Library, ad eccezione delle edizioni relative alle tre ultime annualità per i periodici in attività.
4. È titolo di preferenza nell'assegnazione del contributo la disponibilità a rendere accessibili in modo continuativo le edizioni successive al programma di digitalizzazione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 39. Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
1. Al fine di divulgare l'ingente patrimonio carsico pugliese e in concomitanza con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Giunta regionale attiva una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione di un documentario o film breve, un reportage fotografico e un diario di viaggio sul tema delle cavità pugliesi e l'opera dantesca.
2. La selezione di cui al comma 1 è rivolta ad autori di comprovata e riconosciuta esperienza nazionale nei campi della regia, fotografia e narrazione.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 40. Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.
1. La presente disposizione detta misure straordinarie e urgenti, a efficacia temporanea, in favore della categoria dei commercianti aventi residenza sul territorio della Regione Puglia qualificati come fieristi aventi codici ATECO 4780 e 4781 che svolgano la propria attività in occasione di fiere, feste patronali e sagre tradizionali, che possano dimostrare di aver presentato istanza per l'ottenimento di posteggio per un minimo di dieci eventi programmati sul territorio regionale e non svoltisi per effetto delle restrizioni previste a contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 e che non abbiano beneficiato di altre forme di ristoro.
2. Durante il periodo di efficacia delle misure straordinarie in favore della categoria di cui al comma 1, al fine di consentire l'accesso alle misure di ristoro previste per gli operatori economici più duramente colpiti dall'emergenza sanitaria, i fieristi potranno essere assimilati alla macrocategoria degli operatori economici dei settori del turismo e della cultura.
3. Ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e ai documenti strategici del commercio adottati, provvede, con la massima urgenza e comunque entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita di generi alimentari e due alla vendita di prodotti non alimentari, nell'ambito di un mercato con cadenza almeno settimanale, da assegnarsi tramite spunta esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente legge.
4. Per la composizione delle graduatorie di spunta si applica l'articolo 9 del
5. Le istanze per l'assegnazione di posteggi in fiere già presentate ai Comuni da parte dei soggetti destinatari delle misure contenute nella presente legge in relazione ad eventi annullati per effetto dell'emergenza sanitaria in corso conservano la propria validità e si intendono presentate per l'edizione successiva dei medesimi eventi fino a che gli stessi non abbiano effettivamente luogo.
6. Per gli eventi, per i quali non sia già stata presentata istanza, gli operatori interessati potranno presentare, con modalità semplificata, apposita manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa programmata al Comune competente per territorio, che provvederà a formulare tempestivo riscontro.
7. Il termine ultimo di validità di tutte le misure previste nel presente articolo è correlato al perdurare dell'emergenza sanitaria, fatte salve diverse disposizioni da adottarsi con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 41. Contributo a fondo perduto per gli ambulanti itineranti [6].
1. Al fine di sostenere gli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all’anno 2019 [7].
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo saranno ripartite e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di commercio. Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l'erogazione del contributo agli aventi diritto.
Art. 42. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 8, comma 3, il periodo: "da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00" è sostituito dal seguente: "da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00";
b) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. In conseguenza dell'emergenza determinatasi a causa della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti concernenti l'annualità 2020 non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 10 della presente legge.".
Art. 43. Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche nelle ZES.
1. Al fine di garantire un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo delle reti produttive e dell'andamento delle attività economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e agli ampliamenti degli insediamenti esistenti, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nel processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES).
Art. 44. Interpretazione dell'articolo 4, comma 5, della
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 45. Modifica all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
"1-bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di rilancio dell'economia per contrastare la crisi derivante dalla pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1."
Art. 46. Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 4-bis dell'articolo 2 della
Capo II
Disposizioni finali
Art. 47. Norma di rinvio.
1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023
Capo III
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 48. XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del
Art. 49. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 48 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Tabella
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
(in milioni di euro)
Settori di intervento |
2021 |
2022 |
2023 |
Ragioneria (mutui) |
101 |
104 |
101 |
[1] Comma inserito dall'art. 12 della
[2] Comma così modificato dall'art. 12 della
[3] Comma così modificato dall'art. 13 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2022, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Comma così modificato dall'art. 6 della
[6] Rubrica così modificata dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della