Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 24/09/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Principi e finalità |
Art. 2. Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali |
Art. 3. Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle FER |
Art. 4. Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni |
Art. 5. Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 |
Art. 5 bis. Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs. 115/2008 |
Art. 6. Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione |
Art. 7. Modifiche sostanziali e varianti progettuali |
Art. 8. Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
Art. 9. Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici |
Art. 10. Promozione della mobilità sostenibile - Integrazione articolo 4 legge regionale 25/2008 |
Art. 11. Promozione dello sviluppo delle FER |
Art. 12. Piano straordinario per la promozione delle FER |
Art. 13. Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione |
Art. 14. Consulta regionale per le energie da FER |
Art. 15. Vigilanza e sanzioni |
Art. 16. Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità |
Art. 17. Serre fotovoltaiche |
Art. 18. Norma finanziaria |
§ IV.8.6 - L.R. 24 settembre 2012, n. 25.
Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
(B.U. 25 settembre 2012, n. 138)
Art. 1. Principi e finalità
1. Alla luce dei principi e delle finalità contemplati dagli articoli 2, 9, 11, 15 e 51 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge dà attuazione - nei limiti della competenza regionale - alla direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), (di qui in avanti “FER”).
2. La presente legge detta altresì principi e indirizzi per la programmazione energetica regionale, ai sensi dell’articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale), comma 2, lettera c), dello Statuto, con specifico riferimento al Settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 2. Piano energetico ambientale regionale e Linee guida regionali
1. La Regione programma e pianifica in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nel rispetto dell’ordinamento statale in materia e dei vincoli derivanti da quello dell’UE e dagli obblighi internazionali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Puglia adegua e aggiorna il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) adottato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 827, nel rispetto del piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi della
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Regione apporta al
Art. 3. Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione delle FER
1. Per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi assegnati alla Regione Puglia con il burden sharing, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Regione i titoli abilitativi rilasciati o assentiti ai sensi del
2. In sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR devono considerarsi:
a) il bilancio energetico regionale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile;
c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
d) le politiche per lo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale;
e) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal burden sharing in attuazione del Piano di azione nazionale;
f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di quanto previsto all’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali.
3. Al fine del perseguimento degli obiettivi del PEAR, i Comuni, in sede di pianificazione e progettazione, verificano le possibilità di integrare apparecchiature e sistemi di produzione e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e telerinfrescamento anche alimentate da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 22 (Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) del
4. La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle “Linee guida statali” e, sulla scorta di eventuali proposte formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici.
5. Il PEAR è adottato dalla Giunta regionale nel rispetto delle normative dell’UE, statale e regionale, con particolare riguardo alle modalità di consultazione, informazione e partecipazione. Successivamente all’adozione, il PEAR è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera c), dello Statuto.
6. Con le medesime procedure di cui al comma 5, il PEAR può essere approvato per stralci corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate al comma 2 anche in seguito alle eventuali revisioni degli obiettivi del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e del burden sharing.
Art. 4. Ruolo e competenze delle pubbliche amministrazioni
1. La produzione di energia da FER è attività libera. A essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
2. L’attività degli enti pubblici in materia di FER è limitata, di norma, al solo esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo e vigilanza; essa, comunque, soggiace alla disciplina dettata dal
Art. 5. Profili localizzativi e procedimentali - Modifiche all’articolo 4 della
1. Ai fini dell’applicazione delle Linee guida statali e delle Linee guida regionali, si definiscono “pareri ambientali prescritti” gli atti che presentano cumulativamente i seguenti connotati:
a) tutti gli apporti amministrativi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica e destinati a confluire nel procedimento di cui all’articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del
b) inerenti alla tutela o alla gestione di matrici o componenti ambientali in base alla definizione di cui al comma 4 dell’articolo 4 (Finalità) del
c) obbligatori in quanto prescritti da leggi, regolamenti o strumenti di pianificazione inerenti a profili di tutela ambientale.
2. Per la realizzazione di impianti off shore trovano applicazione le leggi nazionali.
3. Ai fini autorizzativi sono considerate le opere connesse ed è assicurato il rispetto del paragrafo 3 (Opere connesse e infrastrutture di rete) delle Linee guida statali.
4. Per l’espletamento di attività statistiche e di monitoraggio delle autorizzazioni uniche (AU) la Regione si avvale del supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a.
5. In osservanza dell’articolo 51 dello Statuto regionale e del paragrafo 6 (Trasparenza amministrativa) delle Linee guida statali, la Regione pubblica sul portale cartografico regionale le autorizzazioni rilasciate, quelle in corso di autorizzazione a diversi titoli e l’autorità competente per il rilascio del titolo. Inoltre, rende pubbliche le planimetrie delle aree e dei siti non idonei e - nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali - le AU rilasciate ai sensi dell’articolo 12 del
6. La Regione dà attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 (Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione) del
7. Gli impianti, i lavori e le opere, le modifiche e le installazioni inerenti alle FER sono esenti dal contributo di costruzione di cui all’articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza -
8. Fatte salve le previsioni regolanti gli interventi soggetti alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) e al regime della comunicazione, la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti sono soggetti ad AU regionale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente per progetti che interessino più regioni, si osservano i paragrafi 10.5, 10.6 e 10.7 delle Linee guida statali.
9. L’istanza di AU deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13 (Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica) delle Linee guida statali e presentata - anche per le modifiche sostanziali, con le semplificazioni consentite - con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica) e dalle relative istruzioni tecniche.
10. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell’applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l’uno svolge funzioni di controllante dell’altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell’applicazione del presente comma. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell’energia prodotta per il passaggio dalla media all’alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione).
11. Per lo svolgimento del procedimento unico si osservano le indicazioni del paragrafo 14 (Avvio e svolgimento del procedimento unico) delle Linee guida statali e gli articoli 14 (Conferenza di servizi) e seguenti della
12. L’AU sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato, e costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. Confluiscono nel procedimento unico gli atti di assenso di cui all’elenco indicato nell’allegato 1 (Punto 13.2 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico) delle Linee guida statali. Ove occorra, la conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico, salvo che per gli impianti da realizzare in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Per l’ubicazione di impianti in zona agricola è osservato il paragrafo 15.3 delle Linee guida statali.
13. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e le specifiche modalità per l’ottemperanza all’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.
14. Costituisce elemento positivo per la valutazione dei progetti la sussistenza di uno o più requisiti indicati nel paragrafo 16 (Criteri generali) delle Linee guida statali.
15. L’AU può prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o degli atti di tipo programmatorio emanati per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing; dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste.
16. Per il rilascio delle AU relative a impianti eolici va osservato quanto riportato nell’allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) delle Linee guida statali.
17. Per le istanze di AU presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge il termine di conclusione del procedimento autorizzativo è quello previsto dalle vigenti norme statali, fatto salvo il previo espletamento della VIA o della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 (Verifica di assoggettabilità) del
18. Il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell’AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti gli adempimenti prescritti dall’articolo 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della
a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del t.u. emanato con
Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 25 del
19. All’articolo 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della
a) al comma 2, le parole: “dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori”;
b) al comma 8, le parole: “il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003” sono sostituite dalle seguenti: “il completamento dell’impianto”;
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “In fase transitoria e di prima applicazione, le disposizioni e modificazioni introdotte al presente articolo si applicano anche alle AU già rilasciate, per le quali non sia intervenuta la decadenza, alla data del 30 settembre 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
20. Il termine per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all’accesso ai finanziamenti.
21. I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito [2].
21 ter. Relativamente agli impianti in ordine ai quali sia stato già comunicato l’avvio dei lavori ma che non abbiano conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile a causa della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito può essere richiesta una proroga, non superiore a dodici mesi, del termine di cui all’articolo 4, comma 2, della
Art. 5 bis. Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del
1. Fermo restando quanto previsto dal
2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione delta domanda indirizzata alla Regione Puglia -Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro -Sezione infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino, 177 -70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it .
3.La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della
4. La docmentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell’istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della I. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell’istanza completa.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale procedente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter della I. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima I. 241/1990.
7. Al termine del procedimento viene rilasciata l’AU che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.
8. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l’esercizio.
Art. 6. Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione [5]
1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6 e 12.8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti alla PAS, disciplinata dall’articolo 6 del
a) impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 60 kW e fino a 200 kW, costituiti da un massimo di quattro aerogeneratori, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;
b) impianti eolici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW costituiti da un unico aerogeneratore a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e fino a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 1 MW localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del
e) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del
f) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del
g) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del
h) impianti idroelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del
i) impianti geotermoelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del
2. Qualora gli interventi disciplinati al comma 1 ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del
a) nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori;
b) nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli;
c) nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore entità;
d) nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di estrazione di calore;
e) negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica [6].
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del
4. La comunicazione trova applicazione anche ai progetti di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 del
5. Le dichiarazioni cui non sono seguiti provvedimenti inibitori del Comune e le comunicazioni relative alle attività in edilizia libera sono tempestivamente comunicate in via telematica alla Regione. Al termine dei lavori, il Comune comunica in via telematica alla Regione l’avvenuta realizzazione delle opere e degli impianti oggetto della dichiarazione o della comunicazione.
6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
7. Al fine di evitare l’elusione delle norme di semplificazione contenute nella presente legge, le Autorità competenti verificano, sulla scorta di elementi di carattere soggettivo e oggettivo, che i progetti in procedura semplificata rispettino quanto previsto nel paragrafo 11.6 delle Linee guida statali.
Art. 7. Modifiche sostanziali e varianti progettuali
1. Le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del
2. Al procedimento per il rilascio dell’AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della
3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - d’intesa con la Conferenza unificata - degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l’aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei moduli, degli inverter e dei trasformatori, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, l’altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l’area occupata dall’impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi, delle pertinenti sottostazioni elettriche, del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori e dei cavidotti avvengano all’interno dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi senza aumento della volumetria complessiva delle sottostazioni e della lunghezza complessiva delle strade e dei cavidotti. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al
4. Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti variazioni in riduzione.
5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della
6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all’articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell’articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionatesi, ai sensi dell’articolo 27 della
Art. 8. Autorizzazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
1. Sono soggetti alla PAS della dichiarazione ovvero alla comunicazione gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza alterazione della sagoma degli edifici, nel rispetto di quanto previsto dal
2. Gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diverse dal solare termico e dalla risorsa geotermica sono soggetti alla PAS della dichiarazione se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici.
Art. 9. Integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
1. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, come definiti dal
2. Il titolo edilizio è rilasciato se il progetto prevede l’osservanza dell’integrazione di cui al comma 1.
3. I progetti che assicurano la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento in misura superiore al 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori previsti dall’ordinamento statale beneficiano di un bonus volumetrico del 5 per cento, non cumulabile con i benefici contemplati dalla
4. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, nel rispetto del d.lgs.163/2006, superfici delle coperture e delle facciate degli edifici di loro proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si applicano le linee guida emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Art. 10. Promozione della mobilità sostenibile - Integrazione articolo 4
1. Per assicurare maggiore efficienza nei trasporti, la Regione promuove, di intesa con gli enti locali, piani di azione per la mobilità sostenibile, anche attraverso l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11, comma 3, che perseguano i seguenti obiettivi:
a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica, anche attraverso pianificazioni urbanistiche integrate facilitative delle mobilità pedonali e ciclistiche;
b) l’ottimizzazione della circolazione nei centri urbani mediante l’applicazione di tecnologie informatiche e il maggior utilizzo di mezzi pubblici;
c) la diffusione dell’utilizzo di auto e mezzi meno inquinanti, con minori consumi ed emissioni, compresi i mezzi elettrici e a idrogeno per usi pubblici e privati;
d) un programma infrastrutturale per il trasporto pubblico e ferroviario, anche delle merci;
e) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, anche per la facilitazione della logistica delle imprese;
f) l’incentivazione dell’uso di biciclette, per la realizzazione di piste ciclabili, posteggi di scambio, sistemi di bike sharinh;
g) l’incentivazione sistemi di car sharing.
2. La Regione promuove la realizzazione e installazione sul suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito. Le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione relativi all’installazione dei dispositivi di ricarica rispettano le disposizioni generali stabilite dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 11. Promozione dello sviluppo delle FER
1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e della normativa nazionale in materia o di specifici programmi dell’UE.
2. Per la realizzazione di impianti di produzione e delle opere connesse possono essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel rispetto delle normative UE e nazionali. I benefici possono riguardare anche i piccoli interventi dei singoli cittadini e delle famiglie. Gli investimenti che assicurino il contestuale sviluppo delle aree rurali interessate possono ottenere contributi agli investimenti nella misura massima prevista dagli ordinamenti UE e nazionale.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, anche per l’effettuazione di studi e ricerche, in partnership con imprese e centri di ricerche o Università, la Regione istituisce il “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile”.
4. La Regione promuove e favorisce gli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore degli enti pubblici. Gli enti pubblici concorrono per il conseguimento di tali obiettivi e per la corrispondenza tra i propri fabbisogni energetici e le produzioni da fonti rinnovabili derivanti dall’utilizzazione di proprie superfici.
5. Gli esercenti attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti operanti nel territorio della Regione, comunicano all’Assessorato allo sviluppo economico, entro i termini di approvazione dei bilanci di esercizio, gli importi delle imposte dell’esercizio di competenza della Regione. Alla comunicazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 i soggetti tenuti provvedono entro il 30 settembre 2012.
Art. 12. Piano straordinario per la promozione delle FER
1. La Regione, nell’ambito degli atti di programmazione generale e di quelli inerenti alla specifica materia delle energie da fonti rinnovabili, tenendo conto delle priorità ambientali, approva un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007/2013. Entro il 30 dicembre 2012 il piano è approvato dal Consiglio regionale con evidenziate le risorse finanziarie per il 2012 e 2013.
2. Gli enti pubblici concorrono alla diffusione della produzione dell’energia da fonti rinnovabili individuando il proprio potenziale contributo derivante dallo sfruttamento delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di loro proprietà. Nel rispetto del d.lgs.163/2006 e, quando possibile, consentendo l’effettivo utilizzo e/o impiego di incentivi e/o aiuti comunque denominati già concessi, gli enti pubblici procedono alla concessione a terzi delle superfici delle coperture e facciate degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. La Regione attiva entro il 31 dicembre 2012 un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli oneri dell’attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti all’attività formativa.
Art. 13. Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione
1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri.
2. Le garanzie e gli oneri economici e finanziari per la rimessa in pristino del sito oggetto di autorizzazione per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sono adeguati alla normativa nazionale di riordino.
Art. 14. Consulta regionale per le energie da FER
1. E’ istituita la Consulta regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da nove membri nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle indicazioni di ANCI, UPI, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni ambientaliste, distretto dell’energia, sistema universitario pugliese e centri di ricerca. La Consulta è presieduta dall’assessore allo sviluppo economico e si avvale delle risorse umane delle strutture regionali competenti. La Consulta si riunisce presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. La Consulta esprime pareri sulle proposte di legge in materia, sulle proposte di adeguamento e aggiornamento del PEAR, sugli atti di programmazione, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati.
3. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
4. La Giunta regionale presenta annualmente alla Consulta un documento di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia predisposto dall’Assessorato competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessorati eventualmente interessati.
Art. 15. Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia -
2. L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività edilizia) del
3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle Autorità competenti alla gestione dei vincoli.
4. I provvedimenti di cui al comma 2, inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r 380/2001, vengono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 del
5. I provvedimenti di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4 vengono immediatamente trasmessi al GSE.
Art. 16. Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità
1. Per tutti i titoli autorizzativi inerenti la costruzione e l’esercizio di impianti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
2. E’ istituito presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6. All’atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l’impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. L’Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:
a) eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo Ente, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
b) i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente [9].
Art. 17. Serre fotovoltaiche
1. Per serra fotovoltaica si intende un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione dei benefici per la produzione di energia, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, conforme alle prescrizioni dettate dalle leggi vigenti.
2. Per la realizzazione di serre fotovoltaiche trovano applicazione le disposizioni della
3. L’installazione di moduli fotovoltaici quali elementi costruttivi della copertura o delle pareti di serre esistenti e in esercizio è soggetta ai regimi semplificati previsti dall’articolo 6. Trovano comunque applicazione le disposizioni della
Art. 18. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell’ambito della U.P.B 02.02.02, del capitolo di spesa di 636036 denominato “Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, è riconosciuta ai Comuni parte dei proventi di cui al punto 4.3 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 o da successive deliberazioni di Giunta. La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale [10].
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 22 della
[4] Articolo inserito dall'art. 2 della
[5] Articolo già modificato dall'art. 3 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 55 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2013, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma.