Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 07/11/2022 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas |
Art. 3. Oneri informativi e delega alla Giunta regionale |
Art. 4. Disposizione finanziaria |
§ IV.8.17 - L.R. 7 novembre 2022, n. 28. [1]
Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica.
(B.U. 8 novembre 2022, n. 122)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La Regione, in armonia con la legislazione europea, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, disciplina misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
2. A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla
2 bis. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell’iter autorizzativo di cui all’articolo 12 del
3. La Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati al comma 2 al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;
b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;
c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla
d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano;
e) indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale.
La Giunta monitora l’esecuzione degli accordi.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la determinazione e il monitoraggio delle misure di compensazione e delle misure di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al comma 3.
Art. 2. Misure di compensazione territoriale relative agli impianti e alle infrastrutture di gas
1. Fuori dai casi di cui all’articolo 1 della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della lettera f), della
2. I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi. Lo sconto deve essere espressamente indicato in ogni fattura.
3. La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi trenta giorni.
4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas, anche in esercizio, si aggiungono le misure di compensazione e riequilibrio ambientale con il procedimento di cui all’articolo 1.
Art. 3. Oneri informativi e delega alla Giunta regionale
1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, rendono accessibili alla Regione Puglia, che garantisce la riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile, i dati annuali sui volumi di produzione e trasporto, sui costi di produzione applicati e sui proventi.
2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione. ovvero per la necessità di adeguamento alla normativa nazionale inderogabile.
Art. 4. Disposizione finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla